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Decreto (istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata) · R.G. 11120-1/2026

Tribunale di Firenze, 24 agosto 2026

Massima

Anche quando il merito appaia di competenza di altra sezione specializzata (nella specie Perugia, sede della sezione della Commissione territoriale che ha deciso), il giudice adito può adottare una misura strettamente interinale e conservativa a tutela del diritto di permanenza, in applicazione del principio dell'art. 669-quater c.p.c. e dei principi di effettività della tutela e di non-refoulement, senza anticipare né consolidare la competenza sul merito. Nel merito cautelare: l'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 individua la disciplina applicabile in base alla «formalizzazione» della domanda, termine tecnico (art. 28) non sovrapponibile alla manifestazione della volontà (art. 26) e non superabile dall'interprete; il regolamento si applica dunque alla domanda formalizzata il 30 luglio 2026. Ma il ritardo imputabile all'Amministrazione nella registrazione e formalizzazione non può essere opposto al richiedente per farne derivare conseguenze sfavorevoli, a condizione che la volontà sia stata manifestata prima del 12 giugno 2026 ad autorità competente o tenuta a trasmetterla, che il richiedente abbia collaborato, che i termini previgenti per registrazione e formalizzazione fossero già decorsi al 12 giugno (in linea generale, manifestazioni anteriori al 1° giugno 2026) e che dal nuovo regime derivi una conseguenza concretamente sfavorevole sul diritto di permanenza, sull'effetto sospensivo o su altre garanzie. Manifestata la volontà l'8 maggio 2026 via PEC alla Questura di Arezzo e formalizzata la domanda solo il 30 luglio, la domanda reiterata sarebbe stata trattata nell'accelerata previgente (art. 28-bis, comma 1, lett. a, d.lgs. 25/2008) con decisione entro cinque giorni; decisa solo il 7 agosto, la procedura ha perso la specialità che giustifica la deroga alla sospensione automatica (SS.UU. n. 11399/2024). Sospeso il provvedimento impugnato.

Il Tribunale di Firenze (giudice dott. Umberto Castagnini) sospende il provvedimento di inammissibilità di una domanda reiterata muovendo da una posizione originale rispetto alle altre decisioni del filone: il regolamento si applica alla domanda formalizzata dopo il 12 giugno 2026, perché il testo dell'art. 79, par. 3, «non appare superabile dall'interprete»; ma il ritardo dell'Amministrazione non può essere opposto al richiedente.

Il ricorrente aveva manifestato la volontà di presentare una nuova domanda l'8 maggio 2026 e ha potuto formalizzarla solo il 30 luglio, «secondo la scansione temporale stabilita dall'autorità amministrativa».

La competenza cautelare del giudice adito

Il provvedimento proviene da una sezione della Commissione con sede a Perugia, sicché «ad una prima valutazione» la competenza sul merito sarebbe del Tribunale di Perugia. Il giudice fiorentino non declina: in applicazione del principio dell'art. 669-quater c.p.c., e perché l'allontanamento eseguito prima della definizione della questione di competenza «potrebbe produrre effetti difficilmente reversibili», la tutela interinale «non può essere differita fino alla definitiva individuazione del giudice competente». La misura resta «strettamente interinale e conservativa».

Il dato letterale dell'art. 79, par. 3

«Formalizzazione» ha significato tecnico nel regolamento, che distingue la domanda fatta (art. 26 Reg. (UE) 2024/1348), registrata (art. 27) e formalizzata (art. 28); l'art. 79, par. 3, sceglie la terza. Riconosciuta la forza dell'argomento contrario tratto dal considerando 27, il giudice ritiene che l'opzione interpretativa opposta «incontri un ostacolo non trascurabile nel dato letterale»: è la posizione contraria a quella di Trib. Napoli.

Il ritardo non è opponibile al richiedente

Il decreto distingue «due problemi logicamente autonomi»: quale disciplina si applica, e se il ritardo della P.A. possa produrre conseguenze sfavorevoli a chi ha fatto per tempo quanto gli era esigibile. Alla seconda domanda risponde che

costituisca espressione di un principio generale di coerenza dell'ordinamento quello secondo cui l'autorità non può trarre beneficio dalla propria inosservanza di un obbligo, né farne derivare conseguenze sfavorevoli a carico del soggetto che abbia tempestivamente esercitato il proprio diritto

Il richiedente poteva confidare nel rispetto dei termini allora vigenti (art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008: tre giorni, prorogabili a dieci); altrimenti «la violazione del termine gravante sull'autorità sarebbe assunta quale presupposto per l'applicazione di una disciplina maggiormente restrittiva».

Le cinque condizioni

Perché il criterio non svuoti l'art. 79, il Tribunale lo circoscrive a cinque condizioni: manifestazione di volontà anteriore al 12 giugno 2026; rivolta a un'autorità competente a riceverla o tenuta a trasmetterla senza ritardo; collaborazione del richiedente, che non abbia concorso al differimento; decorso, già a quella data, del termine previgente tenuto conto delle proroghe — «e quindi, in linea generale, con riferimento alle manifestazioni di volontà anteriori al 1° giugno 2026», il che esclude chi abbia manifestato la volontà fra il 2 e l'11 giugno; conseguenza concretamente sfavorevole derivante dal regime sopravvenuto. Qui i termini erano ampiamente decorsi, sicché «non possa essere opposta al ricorrente, ai fini del diritto di permanenza, la conseguenza sfavorevole derivante dalla qualificazione speciale della procedura».

Il risultato coincide, per via diversa, con quello di Trib. Torino, 24 agosto 2026 e Trib. Bologna, 12 agosto 2026; il requisito dell'imputabilità del ritardo all'Amministrazione è condiviso da Trib. Bologna, 4 settembre 2026.

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