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Decreto (istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata) · R.G. 11120-1/2026

Tribunale di Firenze, IV Sez. civile — Sez. specializzata immigrazione, 24 agosto 2026

Massima

Anche quando il merito appaia di competenza di altra sezione specializzata (nella specie Perugia, sede della sezione della Commissione territoriale che ha deciso), il giudice adito può adottare una misura strettamente interinale e conservativa a tutela del diritto di permanenza, in applicazione del principio dell'art. 669-quater c.p.c. e dei principi di effettività della tutela e di non-refoulement, senza anticipare né consolidare la competenza sul merito. Nel merito cautelare: l'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 individua la disciplina applicabile in base alla «formalizzazione» della domanda, termine tecnico (art. 28) non sovrapponibile alla manifestazione della volontà (art. 26) e non superabile dall'interprete; il regolamento si applica dunque alla domanda formalizzata il 30 luglio 2026. Ma il ritardo imputabile all'Amministrazione nella registrazione e formalizzazione non può essere opposto al richiedente per farne derivare conseguenze sfavorevoli, a condizione che la volontà sia stata manifestata prima del 12 giugno 2026 ad autorità competente o tenuta a trasmetterla, che il richiedente abbia collaborato, che i termini previgenti per registrazione e formalizzazione fossero già decorsi al 12 giugno (in linea generale, manifestazioni anteriori al 1° giugno 2026) e che dal nuovo regime derivi una conseguenza concretamente sfavorevole sul diritto di permanenza, sull'effetto sospensivo o su altre garanzie. Manifestata la volontà l'8 maggio 2026 via PEC alla Questura di Arezzo e formalizzata la domanda solo il 30 luglio, la domanda reiterata sarebbe stata trattata nell'accelerata previgente (art. 28-bis, comma 1, lett. a, d.lgs. 25/2008) con decisione entro cinque giorni; decisa solo il 7 agosto, la procedura ha perso la specialità che giustifica la deroga alla sospensione automatica (SS.UU. n. 11399/2024). Sospeso il provvedimento impugnato.

Il Tribunale di Firenze (giudice dott. Umberto Castagnini) sospende il provvedimento di inammissibilità di una domanda reiterata e, per farlo, scrive il decreto più argomentato che il regime transitorio abbia prodotto finora. La sua posizione è originale rispetto alle altre raccolte su questo sito: il Regolamento si applica alla domanda formalizzata dopo il 12 giugno 2026, perché il testo dell'art. 79, par. 3, «non appare superabile dall'interprete»; ma il ritardo dell'Amministrazione non può essere opposto al richiedente, e le conseguenze sfavorevoli che ne deriverebbero vanno neutralizzate. A monte, il decreto risolve anche un problema di competenza in modo che interessa chiunque depositi in un foro incerto.

Il fatto

Il ricorrente manifesta la volontà di presentare una nuova domanda di protezione l'8 maggio 2026 con PEC alla Questura di Arezzo, la ribadisce di persona il 1° giugno, e può formalizzarla solo il 30 luglio, «secondo la scansione temporale stabilita dall'autorità amministrativa». La Commissione territoriale di Firenze, sezione di Perugia, applica il Regolamento (UE) 2024/1348 e dichiara la domanda inammissibile il 7 agosto; notifica il 14; ricorso con istanza di sospensione il 19.

La competenza cautelare del giudice adito

Il provvedimento viene da una sezione della Commissione con sede a Perugia, e «ad una prima valutazione» la competenza sul merito sarebbe del Tribunale di Perugia. Il giudice fiorentino non declina: richiama il principio dell'art. 669-quater c.p.c. — il giudice davanti al quale pende la causa provvede sull'istanza cautelare anche quando la sua competenza sul merito è contestata (Trib. Sant'Angelo dei Lombardi 2004, Trib. Udine 2016, e l'obiter di Cass. n. 3473/1999) — e lo salda al non-refoulement, agli artt. 24 e 111 Cost., all'art. 47 della Carta e agli artt. 6 e 13 CEDU:

l'eventuale esecuzione dell'allontanamento prima della definizione della questione di competenza potrebbe produrre effetti difficilmente reversibili e compromettere l'esercizio effettivo del diritto di impugnazione, sicché la tutela interinale non può essere differita fino alla definitiva individuazione del giudice competente

La misura è «strettamente interinale e conservativa» e non anticipa né consolida la competenza sul merito. Per chi difende, è la risposta al rischio di vedersi respinta una sospensiva per un difetto di competenza che si accerta solo dopo.

L'art. 79 non si piega

Sul regime transitorio il decreto è netto nel non forzare il testo. «Formalizzazione» («lodged», «introduites») ha un significato tecnico nel sistema del regolamento, che distingue la domanda fatta (art. 26), registrata (art. 27) e formalizzata (art. 28); l'art. 79, par. 3, sceglie la terza. Il giudice riconosce la forza dell'argomento contrario — il considerando 27, per cui la manifestazione di volontà attiva già il sistema europeo comune di asilo — ma conclude che l'opzione interpretativa opposta «incontri un ostacolo non trascurabile nel dato letterale», tanto più che il regolamento non è necessariamente peggiorativo (l'art. 55, par. 4, rende il colloquio la regola anche per le reiterate). È la posizione contraria a quella di Trib. Napoli, 4 agosto 2026, che aveva letto l'art. 79 alla luce della definizione generale di domanda.

La via mediana: il ritardo non si oppone al richiedente

Fermo il criterio, il decreto distingue «due problemi logicamente autonomi»: quale disciplina si applica, e se il ritardo della P.A. possa produrre conseguenze sfavorevoli a chi ha fatto per tempo quanto gli era esigibile. Alla seconda domanda risponde con affidamento, buona amministrazione ed effettività:

costituisca espressione di un principio generale di coerenza dell'ordinamento quello secondo cui l'autorità non può trarre beneficio dalla propria inosservanza di un obbligo, né farne derivare conseguenze sfavorevoli a carico del soggetto che abbia tempestivamente esercitato il proprio diritto

Il richiedente che aveva manifestato la volontà prima del 12 giugno poteva confidare che l'Amministrazione registrasse e formalizzasse nei termini allora vigenti — l'art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008: tre giorni, prorogabili a dieci — e che l'inosservanza non si traducesse in un regime più gravoso. Il paradosso da evitare è esplicito: «la violazione del termine gravante sull'autorità sarebbe assunta quale presupposto per l'applicazione di una disciplina maggiormente restrittiva».

Le cinque condizioni

Perché il criterio non svuoti l'art. 79, il Tribunale lo circoscrive. Occorre verificare:

  1. che prima del 12 giugno 2026 sia stata manifestata la volontà di chiedere protezione;
  2. che la manifestazione sia stata rivolta a un'autorità competente a riceverla o tenuta a trasmetterla senza ritardo;
  3. che il richiedente abbia collaborato e non abbia concorso al differimento;
  4. che prima del 12 giugno fosse già decorso il termine previgente per registrare o formalizzare, tenuto conto delle proroghe — «e quindi, in linea generale, con riferimento alle manifestazioni di volontà anteriori al 1° giugno 2026»;
  5. che dal regime sopravvenuto derivi una conseguenza concretamente sfavorevole (diritto di permanenza, effetto sospensivo, termini, altre garanzie).

La quarta condizione è quella che fa la differenza operativa: chi ha manifestato la volontà tra il 2 e l'11 giugno non è coperto, perché i dieci giorni non erano ancora scaduti al 12.

L'applicazione al caso

Con manifestazione l'8 maggio, i termini erano ampiamente decorsi. Nel regime previgente la reiterata priva di nuovi elementi sarebbe stata trattata nell'accelerata dell'art. 28-bis, comma 1, lett. a), con decisione entro cinque giorni; la Commissione ha deciso il 7 agosto. Il decreto richiama le Sezioni Unite (n. 11399/2024): la deroga alla sospensione automatica presuppone il corretto e tempestivo svolgimento dell'accelerata. Aggiunge però un'avvertenza di metodo che vale la pena registrare: quel principio riguarda la disciplina previgente e non si trasporta automaticamente nel regolamento, che all'art. 35, par. 1, disciplina espressamente le conseguenze del superamento dei termini (la domanda non diventa ammissibile per il solo decorso); ma quella norma risolve un problema diverso da quello del ritardo anteriore alla formalizzazione. Conclusione: fermo il regolamento, «non possa essere opposta al ricorrente, ai fini del diritto di permanenza, la conseguenza sfavorevole derivante dalla qualificazione speciale della procedura». Il provvedimento è sospeso.

Il confronto con le altre pronunce

Il risultato pratico è lo stesso di Trib. Torino, 24 agosto 2026 (stesso giorno) e di Trib. Bologna, 12 agosto 2026, ma la strada è diversa: Torino applica la «disciplina sostanziale previgente», Firenze applica il regolamento e ne neutralizza gli effetti sfavorevoli. Undici giorni dopo, Trib. Bologna, 4 settembre 2026 arriverà a una soluzione vicina lavorando sulla norma nazionale (l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 e la differenza tra «presentata» e «formalizzata») e condividendo con Firenze il requisito dell'imputabilità del ritardo all'Amministrazione. Chi deve scegliere l'argomento ha ora tre costruzioni disponibili; quella fiorentina è la più prudente sul testo europeo e la più esigente sulle condizioni di fatto.

Nota sulla fonte

Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib. Firenze 28 agosto 2026, Castagnini»; il decreto è datato 24 agosto 2026, e la data indicata dall'Osservatorio è verosimilmente quella del deposito o della comunicazione. Scansione senza livello testo; il codice fiscale del ricorrente risulta già oscurato all'origine e il controllo delle anteprime non ha rilevato residui.

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