Decreto cautelare (sospensione dell'efficacia esecutiva, art. 3, comma 3-quater, d.lgs. 25/2008) · R.G. oscurato nel provvedimento (anno 2026)
Massima
Per l'impugnazione di una decisione di trasferimento adottata dall'Unità Dublino nei confronti di chi ha registrato la domanda di protezione internazionale prima del 1° luglio 2026 rileva l'art. 84, par. 2, Reg. (UE) 2024/1351, che rimette l'individuazione dello Stato membro competente ai criteri del Reg. (UE) n. 604/2013. Concorrono a integrare le gravi e circostanziate ragioni dell'art. 3, comma 3-quater, d.lgs. 25/2008 l'incompletezza formale del provvedimento di trasferimento — che richiama un articolo del Regolamento rimasto non indicato — e la genericità del riferimento alla vita privata e familiare del ricorrente a fronte di specifiche allegazioni e produzioni documentali.
Il Tribunale di Roma (giudice dott. Francesco Rossini) ha sospeso l'efficacia esecutiva della decisione con cui il Ministero dell'Interno — Unità Dublino aveva disposto il trasferimento del ricorrente in Belgio. È la prima decisione pubblicata qui sul regime transitorio del Reg. (UE) 2024/1351 (AMMR), che sostituisce Dublino III.
Il provvedimento impugnato attesta che il ricorrente ha «registrato domanda di protezione internazionale in Italia in data 30 aprile 2026». Il Tribunale richiama per intero l'art. 84 Reg. (UE) 2024/1351, il cui par. 2 stabilisce che «per le domande di protezione internazionale registrate prima del 1° luglio 2026 lo Stato membro competente per l'esame è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (UE) n. 604/2013». La registrazione è anteriore alla soglia e ricade dunque nel par. 2.
Il decreto non enuncia però il principio — tuttora controverso — se il richiamo del par. 2 ai soli «criteri» di competenza attragga l'intero Reg. 604/2013 (termini per la ripresa in carico, obblighi informativi, colloquio) oppure valga per i criteri in senso stretto: su quel punto non prende posizione.
Il Tribunale valuta «complessivamente» due elementi, ritenendoli sufficienti a integrare le «gravi e circostanziate ragioni» dell'art. 3, comma 3-quater, d.lgs. 25/2008.
Il provvedimento dell'Unità Dublino è incompleto. Il decreto di trasferimento motiva richiamando la nota del 25.06.2026 con cui il Belgio ha riconosciuto la propria competenza, ma recita:
…in quanto ricorrono nel caso in esame i presupposti previsti all'art. Scegliere un elemento. Del Regolamento (UE) 2024/1351…
«Scegliere un elemento» è il testo segnaposto di un menu a tendina rimasto non compilato: l'atto non indica quale articolo del regolamento fondi la competenza. Il Tribunale rileva che il riferimento alla nota belga «non appare formalmente completo», ma la conseguenza è sostanziale — un provvedimento che dispone il trasferimento verso un altro Stato membro non dice in base a quale norma. Trattandosi di modello standardizzato, il rilievo eccede il singolo caso.
Il riferimento alla vita privata e sociale è generico, essendo liquidato in termini standard «a fronte delle specifiche allegazioni e produzioni documentali fornite nella presente sede». Secondo quanto riferito dalla difesa il ricorrente aspetta un figlio dalla compagna: circostanza non considerata dal provvedimento amministrativo e non desumibile dal testo dell'ordinanza.
Il Tribunale ritiene poi non necessaria la comparizione ex art. 3, comma 3-septies, d.lgs. 25/2008, tratta la causa in forma cartolare e ordina al ricorrente di documentare l'eventuale presenza in una struttura di accoglienza al momento del deposito del ricorso.
Non è chiarito quale sia la norma interna che fissa il termine per impugnare, dato che l'art. 43, par. 2, Reg. 1351/2024 si limita a imporre agli Stati un termine «di almeno una settimana ma non superiore a tre settimane»: in assenza di giurisprudenza, la lettura prevalente è che resti quello di trenta giorni dell'art. 3, comma 3-ter, d.lgs. 25/2008, che nessuna norma interna ha adeguato — termine che però eccede il tetto delle tre settimane. Resta inoltre da stabilire se, per i ricorsi soggetti al nuovo regolamento, la tipizzazione dei motivi dell'art. 43 consenta ancora di dedurre le carenze degli obblighi informativi e del colloquio.
Norme collegate