Decreto sulla sospensione dell'efficacia esecutiva (art. 35-bis, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 13590-1/2026
Massima
Ai fini della disciplina transitoria dell'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 la domanda deve ritenersi «presentata» anteriormente al 12 giugno 2026 quando prima di tale data il richiedente ha manifestato la volontà di chiedere protezione e la successiva formalizzazione è intervenuta oltre i termini prescritti dalla disciplina previgente per causa non imputabile a lui, ma riconducibile all'amministrazione. Il termine «presentazione» del comma 4 non è sinonimo di «formalizzazione», impiegato dal comma 2 della stessa disposizione. L'inserimento in accoglienza costituisce elemento documentale significativo della già intervenuta manifestazione di volontà, poiché ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 142/2015 lo status di richiedente conseguiva anche alla sola manifestazione. La soluzione non disapplica né deroga all'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348: attiene all'individuazione, secondo la disciplina nazionale transitoria, del momento in cui la domanda si considera presentata. Applicata la disciplina previgente, il superamento dei termini sia nella fase anteriore alla formalizzazione sia in quella successiva rende ordinaria la procedura accelerata (SS.UU. n. 11399/2024), con sospensione automatica dell'efficacia esecutiva e riespansione del termine di trenta giorni per il ricorso.
Il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Angela Baraldi) ha dichiarato che il diniego della Commissione territoriale di Bologna — Sezione di Forlì-Cesena è automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso, e ha autorizzato il ricorrente a permanere sul territorio per la durata del procedimento.
È la decisione più argomentata, tra quelle raccolte qui, sul problema che torna in ogni scheda di questo filone: la domanda manifestata prima del 12 giugno 2026 e formalizzata dopo. E arriva a destinazione per una strada diversa da quella di Napoli — non attraverso la definizione europea di «domanda», ma attraverso le parole della norma transitoria italiana.
Il fatto sta in tre date: manifestazione di volontà — cioè ingresso in accoglienza — il 18 maggio 2026; C3 il 24 giugno 2026; decisione della Commissione il 27 luglio 2026. La Commissione ha applicato il Reg. (UE) 2024/1348 e ha dichiarato la domanda manifestamente infondata ex art. 39, par. 4, «sul presupposto, si deve ritenere, della formalizzazione in data successiva all'entrata in vigore» del regolamento. L'Amministrazione non ha depositato note difensive.
Il perno del decreto è un confronto interno all'art. 17 del d.l. 100/2026. Il comma 2 disciplina espressamente il momento in cui, dal 12 giugno 2026, la domanda deve considerarsi formalizzata; il comma 4 subordina invece la conservazione della disciplina previgente alla presentazione della domanda anteriore a quella data. Due parole diverse nella stessa disposizione:
L'utilizzo del termine «presentazione» esclude che lo stesso possa ritenersi sinonimo di «formalizzazione», altrimenti il legislatore italiano lo avrebbe impiegato, conformandosi al disposto della norma unionale.
Da qui la regola, formulata due volte nel testo quasi con le stesse parole:
ai fini della disciplina transitoria di cui all'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, la domanda deve ritenersi presentata anteriormente al 12 giugno 2026 quando, prima di tale data, il richiedente abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e la successiva formalizzazione sia intervenuta tardivamente per causa a lui non imputabile, ma riconducibile al mancato tempestivo adempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione.
Si noti la condizione. Non è «vince sempre la manifestazione di volontà»: vince quando la formalizzazione ha sfondato i termini della disciplina previgente e il ritardo è dell'Amministrazione. Il decreto quei termini li elenca — formalizzazione entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione, sei per le procedure di frontiera, prorogabili di dieci in caso di circostanze eccezionali (elevato numero di domande) «all'evidenza da esplicitare, ciò che nel caso che ci occupa non è avvenuto». È una precisazione che nelle altre decisioni del filone manca, e che taglia in due i casi: se la formalizzazione è arrivata nei termini, questo argomento non è disponibile.
L'obiezione ovvia a tutto il filone è che l'art. 79, par. 3, Reg. 1348 dice «formalizzate», e un giudice nazionale non può derogare a un regolamento. Il decreto la disinnesca in modo esplicito:
Tale conclusione non determina una disapplicazione né una deroga all'art. 79, par. 3, del regolamento (UE) 2024/1348, che individua nella formalizzazione il criterio temporale di applicazione del regolamento; essa attiene, piuttosto, all'individuazione, secondo la disciplina nazionale transitoria, del momento in cui la domanda deve ritenersi presentata quando la formalizzazione, pur dovuta entro termini normativamente stabiliti, sia stata ritardata per fatto non imputabile al richiedente.
Vale la pena tenerla a mente come formula difensiva: l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 non contraddice l'art. 79 perché opera su un altro piano — l'art. 79 dice quando si applica il regolamento, l'art. 17 dice quali procedimenti restano al regime vecchio.
A sostegno c'è l'argomento funzionale già noto — se contasse solo la formalizzazione, sarebbe l'Amministrazione a scegliere, col proprio ritardo, la legge applicabile — e il richiamo alla Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-72/22 PPU, §§ 60, 61 e 65, sul principio di effettività dell'accesso alla procedura: gli Stati non possono avvalersi della facoltà di esigere la presentazione personale «in modo tale da impedire, in pratica» di presentare la domanda «quanto prima».
È la domanda che gira in lista in questi giorni, ed è quella su cui i ricorsi del filone si giocano. Qui la prova è l'inserimento in accoglienza, e il decreto spiega perché basta:
l'inserimento in accoglienza (avvenuto il 18.5.2026, cfr. doc. allegati) secondo il D.lgs. 142/2015 costituisce elemento documentale significativo della già intervenuta manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, posto che, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto, lo status di richiedente conseguiva anche alla manifestazione della volontà di chiedere protezione.
Il passaggio è quello dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015, citato per esteso nel decreto: è richiedente lo straniero che ha presentato domanda «ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione». Se una persona è in accoglienza, la manifestazione c'è già stata — altrimenti non avrebbe titolo per esserci.
Tradotto per chi deposita: la comunicazione prefettizia di inserimento nel CAS, o la dichiarazione di ospitalità dell'ente gestore, sono documenti che valgono come prova del regime applicabile. È la stessa funzione che a Torino ha svolto l'attestazione dello sportello convenzionato che cura la prenotazione, e a Napoli una PEC prodotta in giudizio.
Applicata la disciplina previgente, il decreto passa alle SS.UU. n. 11399 del 29 aprile 2024 — resa, si annota, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. proposto proprio da questa sezione (ordinanza 11 giugno 2023, R.G. 5751/23) — per cui la deroga alla sospensione automatica opera solo se la procedura accelerata è stata «rigorosamente osservata» in tutte le sue articolazioni.
Il giudice ne trae una conseguenza che allarga il perimetro del controllo: l'irregolarità non si annida solo nei nove giorni tra trasmissione della domanda e decisione, ma anche nella fase anteriore alla formalizzazione.
verrebbe frustrata la ratio del sistema se, fermo il termine di 9 giorni, l'Amministrazione potesse acquisire formalmente la domanda e trasmetterla anche settimane o mesi dopo la manifestazione di volontà.
Nel caso concreto la procedura è irregolare in entrambe le fasi (18.5 → 24.6, e trasmissione → 27.7). Da cui: procedura ordinaria, impossibilità per la Commissione di pronunciare un rigetto per manifesta infondatezza, sospensione automatica ex lege e — passaggio pratico da non perdere — riespansione del termine di trenta giorni per proporre ricorso.
| Decisione | Che cosa aggiunge |
|---|---|
| Napoli, 4 agosto | la manifestazione fa nascere la domanda: art. 3, par. 1, n. 12, Reg. 1348 |
| Bologna, 12 agosto | «fondati dubbi» sulla scelta della C.T.: basta il fumus |
| Torino, 24 agosto | disciplina processuale nuova, disciplina sostanziale vecchia |
| Bologna, 4 settembre | «presentazione» ≠ «formalizzazione» nell'art. 17 d.l. 100/2026; il ritardo deve essere imputabile all'Amministrazione; nessuna deroga all'art. 79 |
Rispetto a Perugia, 17 agosto il rapporto è di tensione su un punto secondario ma non irrilevante: Perugia ritiene sufficiente, ai fini della regolarità dell'accelerata, «il rispetto del termine complessivo di 9 giorni»; Bologna ritiene che vadano rispettate tutte le articolazioni, compresa quella che precede la formalizzazione. Chi deposita ha quindi due letture opposte da spendere a seconda di ciò che gli serve.
Il decreto è stato diffuso nella lista ASGI Diritto di asilo il 4 settembre 2026 dall'avv. Francesco Roppo, difensore del ricorrente, all'interno del thread sul regime intertemporale aperto il 12 agosto da Maurizio Veglio. Il PDF allegato alla scheda è stato rioscurato: la copia circolata in lista recava le generalità e la data di nascita del ricorrente ancora integralmente estraibili sotto i rettangoli apparentemente applicati.
Norme collegate