Decreto cautelare (art. 35-bis, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 13590-1/2026
Massima
Ai fini della disciplina transitoria dell'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 la domanda deve ritenersi «presentata» anteriormente al 12 giugno 2026 quando prima di tale data il richiedente ha manifestato la volontà di chiedere protezione e la successiva formalizzazione è intervenuta oltre i termini prescritti dalla disciplina previgente per causa non imputabile a lui, ma riconducibile all'amministrazione. Il termine «presentazione» del comma 4 non è sinonimo di «formalizzazione», impiegato dal comma 2 della stessa disposizione. L'inserimento in accoglienza costituisce elemento documentale significativo della già intervenuta manifestazione di volontà, poiché ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 142/2015 lo status di richiedente conseguiva anche alla sola manifestazione. La soluzione non disapplica né deroga all'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348: attiene all'individuazione, secondo la disciplina nazionale transitoria, del momento in cui la domanda si considera presentata. Applicata la disciplina previgente, il superamento dei termini sia nella fase anteriore alla formalizzazione sia in quella successiva rende ordinaria la procedura accelerata (SS.UU. n. 11399/2024), con sospensione automatica dell'efficacia esecutiva e riespansione del termine di trenta giorni per il ricorso.
Il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Angela Baraldi) ha dichiarato automaticamente sospeso il diniego della Commissione territoriale di Bologna — Sezione di Forlì-Cesena. Il fatto sta in tre date: manifestazione di volontà — cioè ingresso in accoglienza — il 18 maggio 2026, C3 il 24 giugno, decisione della Commissione il 27 luglio, resa applicando il Reg. (UE) 2024/1348 e dichiarando la domanda manifestamente infondata ex art. 39, par. 4.
Il perno è un confronto interno alla norma transitoria italiana: il comma 2 disciplina il momento in cui la domanda deve considerarsi formalizzata, mentre il comma 4 subordina la conservazione della disciplina previgente alla presentazione anteriore al 12 giugno 2026. L'uso di due parole diverse nella stessa disposizione esclude che siano sinonimi. Di qui la regola:
ai fini della disciplina transitoria di cui all'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, la domanda deve ritenersi presentata anteriormente al 12 giugno 2026 quando, prima di tale data, il richiedente abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e la successiva formalizzazione sia intervenuta tardivamente per causa a lui non imputabile, ma riconducibile al mancato tempestivo adempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione.
La condizione delimita l'argomento: non prevale sempre la manifestazione di volontà, ma solo quando la formalizzazione ha superato i termini della disciplina previgente — tre giorni lavorativi, sei per le procedure di frontiera, prorogabili di dieci in caso di elevato numero di domande, circostanza da esplicitare. Se la formalizzazione è intervenuta nei termini, l'argomento non è disponibile.
Il decreto esclude espressamente di derogare al regolamento: la conclusione «non determina una disapplicazione né una deroga all'art. 79, par. 3 […]; essa attiene, piuttosto, all'individuazione, secondo la disciplina nazionale transitoria, del momento in cui la domanda deve ritenersi presentata». Le due norme operano su piani distinti: l'art. 79 individua quando si applica il regolamento, l'art. 17 d.l. 100/2026 quali procedimenti restano al regime previgente. A sostegno, il richiamo a Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-72/22 PPU, sul principio di effettività dell'accesso alla procedura.
L'inserimento in accoglienza «costituisce elemento documentale significativo della già intervenuta manifestazione di volontà […], posto che, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto, lo status di richiedente conseguiva anche alla manifestazione della volontà di chiedere protezione» (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015). Sul piano probatorio valgono dunque la comunicazione prefettizia di inserimento nel CAS e la dichiarazione di ospitalità dell'ente gestore.
Applicata la disciplina previgente, opera Cass., Sez. Un., n. 11399/2024: la deroga alla sospensione automatica presuppone che la procedura accelerata sia stata rigorosamente osservata in tutte le sue articolazioni, non solo nei nove giorni fra trasmissione della domanda e decisione ma anche nella fase anteriore alla formalizzazione. Nel caso concreto è irregolare in entrambe, con conseguente natura ordinaria della procedura, sospensione automatica ex lege e riespansione del termine di trenta giorni per il ricorso. Sul punto il decreto diverge da Perugia, per cui basta «il rispetto del termine complessivo di 9 giorni»; nel filone v. anche Napoli, Bologna 12 agosto e Firenze.
Norme collegate