Decreto (istanza di autorizzazione a rimanere, art. 35-bis d.lgs. 25/2008 come modificato dal d.l. 100/2026) · N. 17573-1/2026 r.g.a.c.
Massima
Per le domande presentate dopo l'11 giugno 2026 e decise in procedura accelerata, l'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 novellato prevede come unica tutela cautelare l'autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato: l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva va riqualificata in tal senso. Il tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20% (art. 42, par. 1, lett. j, Reg. (UE) 2024/1348) non giustifica l'esame accelerato quando il richiedente allega circostanze — nella specie l'esposizione a minacce e violenze per motivi politici dopo le proteste studentesche del luglio 2024 in Bangladesh — che lo collocano in una categoria di persone le cui esigenze di protezione rendono non rappresentativa quella percentuale. La Commissione che giudica non credibili tali dichiarazioni compie di fatto un esame di merito e presuppone implicitamente che il richiedente abbia allegato l'appartenenza in astratto a quella categoria, secondo la logica della procedura ordinaria e non di quella accelerata. Concorre il fumus della protezione speciale per il rischio di grave indigenza nel Paese di origine, documentato da COI su insicurezza alimentare, povertà e disastri climatici. Il richiedente è autorizzato a rimanere fino all'esito del ricorso.
Il Tribunale di Napoli (giudice dott.ssa Cristina Correale) autorizza a rimanere un richiedente bengalese la cui domanda, presentata dopo l'entrata in vigore del Patto, era stata decisa in procedura accelerata sulla base del tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%. Il decreto è breve nella parte in diritto e lunghissimo nelle fonti sul Paese, ma contiene un meccanismo argomentativo che merita attenzione: quando la Commissione dichiara non credibili i motivi di persecuzione allegati, sta facendo un esame di merito, e con ciò ammette implicitamente che quei motivi collocano il richiedente in una categoria per cui la percentuale non è rappresentativa — dunque fuori dall'accelerata.
Il ricorrente aveva chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento. Il Tribunale osserva che la domanda è stata presentata «in data successiva al 11.6.26» e che quindi il procedimento è governato dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 nel testo modificato dal d.l. 100/2026, il quale «prevede — quale unica tutela cautelare per le domande decise con procedura accelerata — l'autorizzazione del richiedente a rimanere nel territorio dello Stato». L'istanza viene riqualificata e la decisione limitata a quella richiesta. A differenza di altri tribunali, che di fronte a domande a cavallo del 12 giugno hanno discusso il regime applicabile (Trib. Napoli, 4 agosto 2026, stesso ufficio), qui il nuovo rito è applicato senza incertezze: la domanda è pacificamente post-Patto.
La Commissione aveva proceduto in via accelerata invocando l'art. 42 del regolamento nella parte sui Paesi con tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20% (il decreto scrive «par. 3, lett. j)»; la lettera j) si trova nel par. 1). La stessa disposizione esclude l'accelerata quando il richiedente appartiene «a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%». Il ricorrente aveva allegato, in ricorso e già nel verbale di audizione, di essere stato preso di mira dopo le proteste studentesche del luglio 2024 per avere rifiutato di unirsi ai manifestanti: minacce, sottrazione di merce dal suo negozio, intimazione a lasciare il villaggio. Il Tribunale ne trae la conclusione:
considerato altresì, a questo proposito, che la CT, nel ritenere inattendibili le dichiarazioni in ordine ai motivi politici esposti dal richiedente, ha compiuto di fatto un esame nel merito della domanda, ritenendo implicitamente che il ricorrente abbia allegato motivi per ritenere in astratto che egli appartenga ad una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, secondo la previsione della procedura ordinaria e non accelerata.
La struttura è questa: l'accelerata per il 20% presuppone che in astratto non vi siano esigenze di protezione individuali; se la Commissione entra nel merito della credibilità di un racconto di persecuzione politica, ha già riconosciuto che in astratto quelle esigenze c'erano, e avrebbe dovuto esaminarle in procedura ordinaria. Le allegazioni «sono meritevoli di approfondimento nel corso del giudizio di merito», anche «a salvaguardia della possibilità di procedere al libero interrogatorio» del ricorrente.
Il decreto si iscrive nel filone che nega al dato Eurostat qualunque automatismo: Trib. Palermo, R.G. 9739 (valore soltanto indiziario, onere di esplicitare perché il richiedente non rientri in categorie esposte a rischi), Trib. Torino, 31 luglio 2026 (necessità di approfondire l'appartenenza a una categoria), Trib. Bologna, 6 agosto 2026 (la soglia non pone alcuna presunzione a carico del richiedente, a differenza del paese sicuro).
Il Tribunale aggiunge un fondamento autonomo: il fumus della domanda subordinata di protezione speciale, per il rischio che il rimpatrio esponga il ricorrente a «una condizione di deprivazione dei diritti fondamentali, dovuta alla mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale». Richiama SS.UU. n. 24413/2021 sulla cogenza degli obblighi costituzionali e internazionali e Cass. n. 11110/2019, e dedica sei delle otto pagine a fonti COI su insicurezza alimentare, povertà e disastri climatici in Bangladesh (IPC, WFP, ACCORD, IFRC, USAID, UN News), con specifica attenzione al distretto di provenienza. È un promemoria utile: nell'autorizzazione a rimanere il fumus può poggiare anche sulla domanda subordinata, e la documentazione sul Paese fa la differenza già in fase cautelare.
Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib. Napoli, 10 agosto 2026, Correale». PDF nativo digitale con generalità già oscurate all'origine; il controllo automatico e a occhio non ha rilevato dati personali residui.
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