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Decreto (istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, art. 35-bis d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 17179-1/2026

Tribunale di Napoli, XIII Sez. civile — Sez. specializzata immigrazione, 4 agosto 2026

Massima

Il riferimento dell'art. 79 Reg. (UE) 2024/1348 alle domande «formalizzate» a decorrere dal 12 giugno 2026 va interpretato in modo conforme alla definizione generale di domanda dell'art. 3, par. 1, n. 12: la disciplina transitoria non si applica alle domande già sorte con la manifestazione di volontà anteriore al 12 giugno 2026, ancorché la formalizzazione sia intervenuta dopo. Attribuire rilevanza esclusiva alla formalizzazione consentirebbe all'Amministrazione, differendo quell'attività, di incidere unilateralmente sul regime normativo applicabile. Applicata la disciplina previgente, l'applicazione della procedura accelerata è illegittima e il ricorso produce automaticamente l'effetto sospensivo.

Il Tribunale di Napoli, XIII Sezione civile specializzata (giudice dott. Mario Suriano), ha rilevato d'ufficio la questione del regime intertemporale e ha dichiarato che il provvedimento impugnato è sospeso ex lege per effetto della proposizione del ricorso.

Il giudizio riguardava il diniego per manifesta infondatezza adottato dalla Commissione territoriale di Caserta ai sensi dell'art. 28-ter d.lgs. 25/2008 e dell'art. 39, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348. Il ricorrente lamentava la mancata tempestiva comunicazione della determina del Presidente della Commissione, l'illegittimità della declaratoria di manifesta infondatezza e il grave pregiudizio derivante dall'immediata esecutività. Il Tribunale non arriva a esaminare quelle censure: le dichiara assorbite, perché a monte c'è una questione «di diritto desumibile dagli atti e logicamente pregiudiziale».

La lacuna dell'art. 79 e come colmarla

L'art. 79 Reg. 1348 stabilisce che il nuovo regime si applica alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026, mentre quelle formalizzate prima restano disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE. La disposizione, osserva il Tribunale, «non disciplina espressamente l'ipotesi [...] in cui la volontà di chiedere protezione sia stata manifestata anteriormente al 12 giugno 2026 e la formalizzazione sia intervenuta soltanto successivamente».

Il ragionamento si appoggia sull'art. 3, par. 1, n. 12, che definisce la «domanda di protezione internazionale» come la manifestazione della volontà di chiedere protezione rivolta a uno Stato membro. La disposizione «attribuisce autonoma rilevanza giuridica alla manifestazione di volontà, individuando in tale momento la nascita della domanda, mentre la successiva formalizzazione costituisce una distinta fase procedimentale».

Il passaggio decisivo è di ordine funzionale, e vale al di là del caso:

«Tale silenzio normativo non può essere interpretato nel senso di attribuire rilevanza esclusiva al momento della formalizzazione, poiché una simile lettura consentirebbe all'Amministrazione, attraverso il mero differimento dell'attività di formalizzazione, di incidere unilateralmente sull'individuazione del regime normativo applicabile, con compromissione dei principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale».

Un secondo argomento è sistematico: se si desse rilievo esclusivo alla formalizzazione, «la portata della definizione contenuta nell'art. 3, destinata ad operare per l'intero Regolamento, verrebbe sostanzialmente neutralizzata proprio con riguardo alla disciplina transitoria, senza che il legislatore europeo abbia espresso una volontà derogatoria in termini inequivoci».

Nel caso concreto risultava documentalmente — da una PEC prodotta in giudizio — che la volontà era stata manifestata il 15 dicembre 2025, mentre la formalizzazione è intervenuta soltanto il 25 giugno 2026: oltre sei mesi dopo.

L'appiglio nel diritto interno: l'art. 17 d.l. 100/2026

Il Tribunale trova conferma nell'art. 17 del d.l. 12 giugno 2026, n. 100, «il quale mantiene ferma l'applicazione della disciplina previgente alle domande anteriormente presentate, confermando la rilevanza del momento genetico della domanda quale criterio di individuazione del regime applicabile».

L'effetto: sospensione automatica

Applicata la disciplina previgente, l'uso della procedura accelerata è illegittimo e «determina il ritorno del procedimento nell'alveo della disciplina ordinaria, con conseguente produzione automatica, per effetto della legge, dell'effetto sospensivo derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale». Il decreto non concede quindi una sospensiva discrezionale: accerta che la sospensione opera ex lege.

Il filone

È la stessa questione che il Tribunale di Bologna affronta nei due decreti del 12 agosto 2026 (giudice Reggiani) e che il Tribunale di Torino risolve in senso opposto quanto al presupposto — applicando il Patto a una domanda formalizzata dopo il 12 giugno — pur giungendo anch'esso all'autorizzazione a rimanere: si veda la scheda su Trib. Torino 11 agosto 2026, dove la manifestazione di volontà risalirebbe a fine maggio e la difesa segnala il superamento dei termini di registrazione e formalizzazione come possibile via, alternativa, all'applicazione della normativa pre-Patto.

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