← Tutta la giurisprudenza

Decreto cautelare (art. 35-bis, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 17179-1/2026

Tribunale di Napoli, 4 agosto 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

Il riferimento dell'art. 79 Reg. (UE) 2024/1348 alle domande «formalizzate» a decorrere dal 12 giugno 2026 va interpretato in modo conforme alla definizione generale di domanda dell'art. 3, par. 1, n. 12: la disciplina transitoria non si applica alle domande già sorte con la manifestazione di volontà anteriore al 12 giugno 2026, ancorché la formalizzazione sia intervenuta dopo. Attribuire rilevanza esclusiva alla formalizzazione consentirebbe all'Amministrazione, differendo quell'attività, di incidere unilateralmente sul regime normativo applicabile. Applicata la disciplina previgente, l'applicazione della procedura accelerata è illegittima e il ricorso produce automaticamente l'effetto sospensivo.

Il Tribunale di Napoli (giudice dott. Mario Suriano) ha rilevato d'ufficio la questione del regime intertemporale e ha dichiarato il provvedimento impugnato sospeso ex lege per effetto della proposizione del ricorso. Il giudizio riguardava il diniego per manifesta infondatezza adottato dalla Commissione territoriale di Caserta ai sensi dell'art. 28-ter d.lgs. 25/2008 e dell'art. 39, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348; le censure del ricorrente sono dichiarate assorbite, perché a monte vi è una questione «di diritto desumibile dagli atti e logicamente pregiudiziale».

La lacuna dell'art. 79

L'art. 79 Reg. 1348 riferisce il nuovo regime alle domande formalizzate dal 12 giugno 2026, ma «non disciplina espressamente l'ipotesi […] in cui la volontà di chiedere protezione sia stata manifestata anteriormente al 12 giugno 2026 e la formalizzazione sia intervenuta soltanto successivamente».

Il ragionamento si appoggia sull'art. 3, par. 1, n. 12, che definisce la «domanda di protezione internazionale» come la manifestazione della volontà di chiedere protezione: la disposizione «attribuisce autonoma rilevanza giuridica alla manifestazione di volontà, individuando in tale momento la nascita della domanda, mentre la successiva formalizzazione costituisce una distinta fase procedimentale». Il passaggio decisivo è funzionale:

«Tale silenzio normativo non può essere interpretato nel senso di attribuire rilevanza esclusiva al momento della formalizzazione, poiché una simile lettura consentirebbe all'Amministrazione, attraverso il mero differimento dell'attività di formalizzazione, di incidere unilateralmente sull'individuazione del regime normativo applicabile, con compromissione dei principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale».

Vi si aggiunge un argomento sistematico: dare rilievo esclusivo alla formalizzazione neutralizzerebbe la definizione dell'art. 3 Reg. (UE) 2024/1348, «destinata ad operare per l'intero Regolamento», proprio con riguardo alla disciplina transitoria, «senza che il legislatore europeo abbia espresso una volontà derogatoria in termini inequivoci». Conferma se ne trae nell'art. 17 del d.l. 100/2026, che «mantiene ferma l'applicazione della disciplina previgente alle domande anteriormente presentate, confermando la rilevanza del momento genetico della domanda».

Nel caso concreto risultava documentalmente, da una PEC prodotta in giudizio, che la volontà era stata manifestata il 15 dicembre 2025 e la formalizzazione era intervenuta solo il 25 giugno 2026.

L'effetto

Applicata la disciplina previgente, l'uso della procedura accelerata è illegittimo e «determina il ritorno del procedimento nell'alveo della disciplina ordinaria, con conseguente produzione automatica, per effetto della legge, dell'effetto sospensivo derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale». Il decreto non concede una sospensiva discrezionale: accerta che la sospensione opera ex lege.

Nello stesso senso Trib. Bologna, 12 agosto 2026; per la posizione contraria sul dato letterale dell'art. 79, Trib. Firenze, 24 agosto 2026; per il caso inverso — normativa previgente applicata a domanda formalizzata dopo il 12 giugno — Trib. Torino, 11 agosto 2026.

📄 Scarica il provvedimento (PDF)