Decreti gemelli (istanza di autorizzazione a permanere, art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 12435-1/2026 e 12518-1/2026
Massima
L'art. 79 Reg. (UE) 2024/1348, riferendosi alle sole domande «formalizzate», non chiarisce quale disciplina si applichi ai procedimenti iniziati con una manifestazione di volontà anteriore al 12 giugno 2026 e proseguiti con la formalizzazione dopo: sussistono fondati dubbi sulla correttezza della scelta dell'autorità accertante di applicare il nuovo regolamento, tanto più che nella nuova disciplina la redazione del modello C3 non è più prevista ai fini della formalizzazione. Se si applica la disciplina previgente, il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata la rende ordinaria (SS.UU. n. 11399/2024), con sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del diniego. In ogni caso l'audizione non approfondita, a fronte di indizi di tratta emergenti dal verbale, integra il fumus per autorizzare la permanenza.
Due decreti gemelli del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata (giudice dott.ssa Cristina Reggiani), resi il 12 agosto 2026 su ricorsi contro dinieghi per manifesta infondatezza della Commissione territoriale di Bologna — sezione Forlì-Cesena. In entrambi il Ministero, cui l'istanza era stata ritualmente comunicata, non ha depositato note difensive.
Il nodo è lo stesso affrontato dal Tribunale di Napoli otto giorni prima, ma la strada è diversa: dove Napoli decide che si applica la disciplina previgente, Bologna si ferma a «fondati dubbi» — che, in sede cautelare, bastano.
L'art. 79 Reg. 1348 riferisce il nuovo regime alle domande «formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026». La norma, osserva il Tribunale,
«fa esclusivo riferimento al momento della formalizzazione [...] per determinare quale disciplina applicare, non chiarisce cosa ne sia delle procedure amministrative, che iniziano con la manifestazione di volontà di avanzare domanda di protezione espressa in epoca anteriore al 12/6/2026 e che, poi, proseguono con la formalizzazione [...] attraverso la redazione del modello C3, in epoca successiva al 12/6/2026».
Segue il rilievo più affilato dei due decreti, che rovescia la premessa dell'autorità accertante: quest'ultima ha fatto coincidere la formalizzazione con la redazione del modello C3, ma
«si evidenzia che la redazione del modello C3, nella nuova disciplina, non è più prevista ai fini della formalizzazione della domanda di protezione e che la formalizzazione è la terza fase di "accesso alla procedura" che inizia con la manifestazione di volontà».
Il Tribunale ricostruisce allora la sequenza regolamentare: la domanda «si considera fatta» quando il richiedente «manifesta di persona la volontà di ricevere protezione internazionale» (art. 26); la registrazione deve intervenire entro 5 giorni (art. 27); la formalizzazione entro 21 giorni dalla registrazione, prorogabili a due mesi nel caso del par. 5 (art. 28). E richiama l'art. 28, par. 7, per cui gli Stati possono organizzare l'accesso in modo che domanda, registrazione e formalizzazione avvengano contemporaneamente.
Quanto al diritto interno, il Tribunale legge la disciplina transitoria nazionale come colmatura della lacuna unionale — la scelta di parlare di «avvio» del procedimento amministrativo è «indice rivelatore del fatto che si sia voluto chiarire ciò che la disciplina unionale non chiarisce: precisamente quale sia la normativa applicabile a procedimenti iniziati con una manifestazione di volontà, espressa e ricevuta da soggetto titolato e, quindi, con una domanda di protezione da ritenersi "fatta" in epoca anteriore al 12/6/2026» — e conclude che tale lettura «esclude che tale previsione si ponga in contrasto con la normativa europea».
Di qui: «ci sono, quindi, fondati dubbi che la scelta operata dall'organo amministrativo di prima istanza, di fare riferimento al Reg UE 2024/1348 e di decidere in base a tale nuova disciplina, sia corretta». E se si applicasse la disciplina previgente, non sarebbero stati rispettati i termini della procedura accelerata, «con le conseguenze già chiarite da SS.UU. n. 11399/2024 sotto il profilo della natura della procedura, che sarebbe quella ordinaria, e con le evidenti ricadute sui termini dell'impugnazione [...] e sugli effetti dell'impugnazione, che produrrebbe la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego».
Il Tribunale aggiunge una ratio autonoma, che regge «anche nell'ipotesi in cui si giudicasse applicabile al caso di specie la nuova normativa unionale»: l'assenza dei presupposti per la procedura accelerata alla luce dell'art. 21, parr. 1 e 2, Reg. 1348.
«il Tribunale ritiene che in effetti dal verbale di audizione del richiedente asilo emergano numerosi elementi che inducono a sospettare che il ricorrente sia stato vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e sia giunto in Italia proprio perché in fuga da situazioni di pericolo per la sua integrità psico-fisica.»
Anche il timore di rientrare in patria — per il pericolo di ritorsioni dei creditori ai quali era ricorso per finanziare la fuga dal Kuwait — «avrebbe meritato un'indagine molto più approfondita rispetto a quella che è stata fatta, con la formulazione di domande più specifiche sulle condizioni di lavoro [...] e sulle modalità della partenza dal paese di origine; indagini assolutamente incompatibili con la procedura accelerata prescelta».
È il punto segnalato da chi ha diffuso i decreti: l'audizione era durata venti minuti a fronte di chiari indizi di tratta, e il Tribunale ne fa un elemento per autorizzare il soggiorno. Si affianca così al decreto triestino dell'8 agosto, che dalla segnalazione di un ente anti-tratta ricava l'obbligo di riesaminare la scelta procedurale.
Sul periculum il Tribunale è sbrigativo e convincente: «deve ritenersi gioco forza sussistente, stante l'obbligo di rimpatrio sancito nel provvedimento impugnato, immediatamente efficace». Dispositivo identico nei due decreti: «autorizza il ricorrente a permanere sul territorio nazionale nelle more dell'esito del ricorso».
Il PDF del primo decreto è quello allegato in testa alla scheda; il gemello è qui: R.G. 12518-1/2026 — PDF.
| R.G. 12435-1/2026 | R.G. 12518-1/2026 | |
|---|---|---|
| Ingresso in Italia | 9/5/2026 | 18/5/2026 |
| Manifestazione di volontà | PEC del legale alla Questura di Rimini, 9/6/2026; ribadita di persona in Questura l'11/6/2026 | immediata; attestata dal provvedimento del Prefetto di Rimini del 19/5/2026, con inserimento in accoglienza dal 18/5/2026 |
| Modello C3 | 23/6/2026 | 25/6/2026 |
| Determina del Presidente della CT | 23/6/2026 (stessa data del C3) | 24/6/2026, notificata il 26/6/2026 |
| Audizione | 3/7/2026 | 16/7/2026 |
| Provvedimento impugnato | seduta dell'8/7/2026, sottoscritto dal Presidente il 22/7/2026, notificato al legale il 23/7/2026 | seduta del 17/7/2026 (data di sottoscrizione telematica ignota), notificato il 24/7/2026 |
| Istanza cautelare | 27/7/2026 | 28/7/2026 |
| Motivi del diniego | tre: paese di origine sicuro; allegazioni estranee ai presupposti; ingresso illegale e domanda non tempestiva | uno: paese di origine sicuro |
Nel decreto R.G. 12518-1/2026 il Tribunale annota un dettaglio non secondario: non risulta quale sia la data di sottoscrizione telematica del provvedimento da parte del Presidente della Commissione. Nel gemello la sottoscrizione è del 22 luglio, quattordici giorni dopo la seduta dell'8 — e la difesa aveva fatto leva proprio su questo per lamentare il superamento dei termini di legge.
Entrambi i decreti riportano la determina presidenziale che qualifica il paese come sicuro «a livello nazionale ai sensi dell'art. 2bis del D.lgs 25/2008 (art. 42, pr. 1 lett. e Reg UE 2024/1348) oppure a livello dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 62 paragrafi 1-bis e 1-ter del Regolamento UE 2024/1348 come modificato dal Regolamento UE 2026/464».
Quel richiamo è esatto ed è la prima volta che compare in una scheda di questo sito. Il Reg. (UE) 2026/464 del 24 febbraio 2026 (in G.U.U.E. L del 26 febbraio 2026, in vigore dal giorno successivo) modifica il Reg. 2024/1348 «per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione». Il suo art. 1, n. 3, lett. b) inserisce nell'art. 62 due paragrafi nuovi:
Due conseguenze che vale la pena tenere presenti. La prima: i ricorrenti sono bengalesi, e il Bangladesh è nell'allegato II — quindi la designazione UE, qui, non è un argomento astratto ma la base stessa del diniego. La seconda: la soglia del 20% che il filone Torino-Palermo discute sotto l'art. 42, par. 1, lett. j) ricompare ora, con la stessa cifra ma funzione opposta, come limite alla designazione dei soli paesi candidati; il Bangladesh non è candidato, e per i paesi dell'allegato II la soglia non opera come clausola di salvaguardia. È una simmetria solo apparente, su cui conviene non equivocare.
Lo stesso giorno è stato adottato il Reg. (UE) 2026/463, che modifica il 2024/1348 sul concetto di paese terzo sicuro (ampliando i motivi di inammissibilità). Nessuno dei due è ancora nel catalogo dei testi interattivi: vanno aggiunti al bundle, perché a questo punto l'art. 62 nella versione pubblicata sul sito è superato.
Nota redazionale. Il decreto R.G. 12435-1/2026 cita le Sezioni Unite come «n. 11399/2024», il gemello come «n. 11339/2024». Il numero corretto è 11399: Cass., Sez. Un., 29 aprile 2024, n. 11399, che è appunto la decisione per cui il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata comporta il ripristino della procedura ordinaria e della sospensione automatica. Il «11339» del decreto gemello è un refuso.
Norme collegate