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Decreti cautelari gemelli (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 12435-1/2026 e 12518-1/2026

Tribunale di Bologna, 12 agosto 2026

Autorizzazione a rimanere

Massima

L'art. 79 Reg. (UE) 2024/1348, riferendosi alle sole domande «formalizzate», non chiarisce quale disciplina si applichi ai procedimenti iniziati con una manifestazione di volontà anteriore al 12 giugno 2026 e proseguiti con la formalizzazione dopo: sussistono fondati dubbi sulla correttezza della scelta dell'autorità accertante di applicare il nuovo regolamento, tanto più che nella nuova disciplina la redazione del modello C3 non è più prevista ai fini della formalizzazione. Se si applica la disciplina previgente, il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata la rende ordinaria (SS.UU. n. 11399/2024), con sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del diniego. In ogni caso l'audizione non approfondita, a fronte di indizi di tratta emergenti dal verbale, integra il fumus per autorizzare la permanenza.

Due decreti gemelli del Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Cristina Reggiani) su ricorsi contro dinieghi per manifesta infondatezza della Commissione territoriale di Bologna — sezione Forlì-Cesena. Il nodo è quello affrontato dal Tribunale di Napoli otto giorni prima, ma dove Napoli decide che si applica la disciplina previgente, Bologna si ferma a «fondati dubbi», che in sede cautelare bastano.

Il regime transitorio: formalizzazione e manifestazione di volontà

L'art. 79 Reg. (UE) 2024/1348 riferisce il nuovo regime alle domande «formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026», ma non chiarisce la sorte dei procedimenti iniziati con una manifestazione di volontà anteriore e formalizzati dopo. Il rilievo decisivo rovescia la premessa dell'autorità accertante, che aveva fatto coincidere la formalizzazione con la redazione del modello C3:

«si evidenzia che la redazione del modello C3, nella nuova disciplina, non è più prevista ai fini della formalizzazione della domanda di protezione e che la formalizzazione è la terza fase di "accesso alla procedura" che inizia con la manifestazione di volontà».

La disciplina transitoria nazionale, riferendosi all'«avvio» del procedimento amministrativo, colma la lacuna unionale e non contrasta perciò con essa. Di qui i «fondati dubbi» sull'applicazione del nuovo regolamento: sotto la disciplina previgente i termini della procedura accelerata non sarebbero stati rispettati, con le conseguenze tratte da Cass., Sez. Un., n. 11399/2024 sulla natura ordinaria della procedura e sulla sospensione automatica del diniego.

L'assenza dei presupposti della procedura accelerata

Segue una ratio autonoma, che regge «anche nell'ipotesi in cui si giudicasse applicabile al caso di specie la nuova normativa unionale»: mancano i presupposti della procedura accelerata (art. 21, parr. 1 e 2, Reg. 1348).

«il Tribunale ritiene che in effetti dal verbale di audizione del richiedente asilo emergano numerosi elementi che inducono a sospettare che il ricorrente sia stato vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e sia giunto in Italia proprio perché in fuga da situazioni di pericolo per la sua integrità psico-fisica.»

Anche il timore di ritorsioni dei creditori cui il ricorrente era ricorso per finanziare la fuga dal Kuwait avrebbe richiesto domande più specifiche sulle condizioni di lavoro e sulle modalità della partenza: «indagini assolutamente incompatibili con la procedura accelerata prescelta». Nello stesso senso il decreto triestino dell'8 agosto. Entrambi i dispositivi autorizzano il ricorrente a permanere sul territorio nazionale nelle more del ricorso.

I due procedimenti

Il gemello è il R.G. 12518-1/2026, in cui il diniego poggia sul solo motivo del paese di origine sicuro e non risulta la data di sottoscrizione telematica. Nel procedimento qui allegato la sottoscrizione è del 22 luglio, quattordici giorni dopo la seduta dell'8: il dato su cui la difesa aveva fondato la censura di superamento dei termini.

La designazione a livello dell'Unione

Entrambe le determine invocano l'art. 62, parr. 1-bis e 1-ter, Reg. 1348 «come modificato dal Regolamento UE 2026/464». Il richiamo è esatto: il Reg. (UE) 2026/464 designa sicuri i paesi dell'allegato II, fra cui il Bangladesh, paese di origine dei ricorrenti.

Nota redazionale. Il decreto R.G. 12518-1/2026 cita le Sezioni Unite come «n. 11339/2024»: il numero corretto, riportato nel gemello, è 11399.

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