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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · Proc. 16082/2026

Tribunale di Torino, 24 agosto 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

Alle domande di protezione internazionale manifestate anteriormente al 12 giugno 2026, pur applicandosi la nuova disciplina processuale introdotta dal d.l. 100/2026, continua ad applicarsi la disciplina sostanziale previgente all'entrata in vigore del Patto UE su migrazione e asilo. Rileva a tal fine la data della manifestazione di volontà — documentata dall'attestazione rilasciata dall'ente convenzionato che cura la prenotazione dell'appuntamento — e non quella della successiva redazione del modello C3: il tempo trascorso tra le due non è irrilevante, perché l'Amministrazione ha avuto sin dal primo momento la possibilità di valutare in astratto i presupposti della procedura accelerata. La procedura va perciò ricondotta a quella ordinaria dell'art. 27 d.lgs. 25/2008, con conseguente sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ex art. 35-bis, commi 2 e 3.

Il Tribunale di Torino (giudice dott. Fabrizio Alessandria) ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione a rimanere «in quanto l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è già sospesa ex lege». Per arrivarvi il giudice deve stabilire che la procedura accelerata era stata adottata illegittimamente, e lo fa valorizzando la data della manifestazione di volontà anziché quella del modello C3.

Disciplina processuale nuova, disciplina sostanziale previgente

ritenuto che, alle domande di protezione internazionale manifestate in data anteriore al 12.6.2026, pur applicandosi la nuova disciplina processuale introdotta dal DL 100/2026, continua ad applicarsi la disciplina sostanziale previgente all'entrata in vigore del Patto UE sulla Migrazione e l'Asilo.

Il participio è quello: domande manifestate prima del 12 giugno, non registrate né formalizzate.

La prova della data della manifestazione di volontà

La volontà era stata manifestata l'11 maggio 2026, e la prova è il documento rilasciato dalla Croce Rossa Italiana di Torino, «vale a dire da una delle "associazioni che curano la prenotazione e calendarizzazione della manifestazione della richiesta di protezione internazionale sulla piattaforma prenotafacile"», secondo l'elenco degli sportelli abilitati pubblicato dalla Questura. L'attestazione dell'ente convenzionato non è un documento di parte, ma la traccia di un passaggio organizzato dalla stessa Amministrazione, che il d.l. 100/2026 ha del resto portato dentro la procedura (art. 26-ter d.lgs. 25/2008).

Il ritardo nella formalizzazione

Non è irrilevante il tempo trascorso fra manifestazione di volontà e redazione del C3 «anche perché l'Amministrazione, già a partire dal primo momento, ha avuto la possibilità di valutare la sussistenza, in astratto, dei presupposti per il possibile avvio della procedura accelerata (ad esempio in caso di provenienza da paese di origine sicuro; così testualmente Trib. Firenze, decreto 18.4.2025)». Se il presupposto era apprezzabile sin dal primo contatto, il ritardo nella formalizzazione non può tradursi in un vantaggio per chi lo ha causato. Il precedente fiorentino è anteriore al Patto ed è qui riusato come criterio di diritto transitorio.

La conseguenza processuale

Caduta l'accelerata, la procedura «deve essere ricondotta nell'ambito di quella ordinaria prevista dall'art. 27, d.lgs. 25/2008», con applicazione dell'art. 35-bis, commi 2 e 3, e sospensione dell'efficacia esecutiva «automatica (cfr. ancora Cass. Sez. Un. n. 11399/24)». L'istanza cautelare non è rigettata ma dichiarata superflua; il giudizio prosegue nelle forme ordinarie, con udienza fissata al 20 aprile 2032, e la sospensione ex lege ne copre l'intero corso.

È l'ipotesi speculare a quella di Torino 11 agosto, dello stesso giudice. Il criterio è stato poi circoscritto da Trib. Bologna, 4 settembre 2026, che subordina la rilevanza della manifestazione di volontà all'imputabilità del ritardo all'Amministrazione.

Il decreto non indica quale disposizione del Reg. (UE) 2024/1348 la Commissione avesse invocato per l'esame accelerato, né si pronuncia sulla vulnerabilità della ricorrente, dedotta fra i motivi di ricorso secondo quanto riferito dalla difesa: il tema resta assorbito e impregiudicato.

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