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Decreto (istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 3003-1/2026 (sub 1)

Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, 17 agosto 2026

Massima

Se la Commissione territoriale ha deciso una domanda successiva al 12 giugno 2026 applicando la disciplina previgente — nella specie dichiarandola manifestamente infondata ex art. 28-ter, comma 1, lett. a), d.lgs. 25/2008 nel testo anteriore al d.l. 100/2026 — anche l'esame dell'impugnativa e della contestuale istanza cautelare deve essere condotto facendo applicazione della normativa previgente, con la conseguenza che il ricorso va considerato tempestivamente depositato. Ai fini della regolarità della procedura accelerata dell'art. 28-bis, comma 2, è sufficiente il rispetto del termine complessivo di nove giorni, attesa l'invarianza degli interessi in gioco. La necessità di non interrompere accertamenti sanitari in corso giustifica la sospensione, anche in vista della valutazione d'ufficio del permesso per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998.

Il Tribunale di Perugia, Sezione specializzata (giudice dott.ssa Elena Stramaccioni), ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento con cui la Commissione territoriale di Firenze — Sezione di Perugia aveva dichiarato manifestamente infondata la domanda del ricorrente.

La decisione interessa il progetto per un motivo che non riguarda l'esito: è la prima pubblicata qui in cui il regime transitorio si decide non sulla data della domanda, ma su ciò che la Commissione ha effettivamente applicato.

Il problema: una domanda post-Patto decisa con le norme pre-Patto

La domanda è stata presentata il 1° luglio 2026, quindi dopo l'entrata in vigore del d.l. 100/2026 (12 giugno). Il Patto dovrebbe applicarsi. Ma la Commissione ha deciso — il 9 luglio 2026 — dichiarando la domanda manifestamente infondata ai sensi dell'art. 28-ter, comma 1, lett. a), d.lgs. 25/2008 «nella formulazione antecedente a quella introdotta dal D.l. citato».

Il difensore, avv. F. Di Pietro, ha impostato il ricorso su entrambi i regimi — ante e post Patto — anche quanto all'istanza cautelare, e la lista ASGI in cui il decreto è stato diffuso segnala che non è un caso isolato: la Commissione di Perugia avrebbe applicato la disciplina previgente ad altre domande successive al 12 giugno.

La soluzione: si segue la disciplina che la Commissione ha applicato

Il Tribunale muove dall'art. 17, comma 4, del d.l. 100/2026 — «convertito in Legge 7 agosto 2026, n. 145» — secondo cui ai procedimenti «avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quello di cui all'articolo 16, comma 1».

Dà poi atto della discrasia — domanda del 1° luglio, norma applicata anteriore — e conclude:

ritenuto dunque che l'esame dell'impugnativa del provvedimento della Ct e della contestuale istanza cautelare debba essere necessariamente condotto facendo applicazione della previgente normativa e che quindi, in via preliminare, il ricorso debba considerarsi tempestivamente depositato.

L'ultimo inciso è la ragione pratica per cui la questione conta. Il decreto non spiega perché la tempestività fosse in discussione, ma la premessa implicita è che i due regimi rechino termini di impugnazione diversi: chi si è regolato sulla disciplina previgente — come aveva fatto la Commissione — rischierebbe la decadenza se il giudice applicasse quella nuova. Il Tribunale evita l'esito attribuendo rilievo alla scelta compiuta a monte dall'Amministrazione. ⚠️ Il raffronto fra i termini non è svolto nel provvedimento: è un'inferenza dal testo, da verificare prima di spenderla in un atto.

Un secondo passaggio va nella stessa direzione: sulla regolarità della procedura accelerata dell'art. 28-bis, comma 2, il giudice ritiene sufficiente «il rispetto del termine complessivo di 9 giorni attesa l'invarianza degli interessi in gioco» — nella specie rispettato (domanda l'1 luglio, decisione il 9). È una lettura che guarda al termine finale invece che alla scansione interna delle fasi.

Il rapporto con Napoli e Torino

Le tre decisioni compongono un quadro che vale la pena tenere insieme, perché muovono dallo stesso problema e arrivano a soluzioni diverse a seconda di chi ha sbagliato:

Decisione Situazione Esito
Trib. Napoli, 4 agosto volontà manifestata prima del 12 giugno, C3 dopo si applica la disciplina previgente: la formalizzazione tardiva non può spostare il regime
Trib. Torino, 11 agosto domanda dopo il 12 giugno, P.A. applica l'art. 28-bis previgente il Patto si applica: la norma usata è abrogata, procedura accelerata illegittima
Trib. Perugia, 17 agosto domanda dopo il 12 giugno, C.T. applica l'art. 28-ter previgente si applica la disciplina previgente, e il ricorso è tempestivo

Torino e Perugia partono dalla stessa anomalia — l'amministrazione che applica norme abrogate a una domanda post-Patto — e la risolvono in modo opposto: Torino censura l'atto perché fondato su una norma non più in vigore; Perugia prende atto della scelta amministrativa e ne fa la regola del giudizio, con un risultato favorevole al ricorrente sul piano della tempestività.

Le due letture non sono necessariamente in conflitto — a Torino l'applicazione della norma abrogata era il vizio denunciato, a Perugia è un fatto processuale di cui il ricorrente subisce le conseguenze — ma il criterio di soluzione non è lo stesso, e su un punto che decide l'ammissibilità del ricorso. È la questione da tenere d'occhio nei prossimi mesi.

Resta poi aperta la domanda che il collega segnala in lista e che nessuna delle tre decisioni affronta di petto: se la Commissione possa «scegliere» la normativa applicabile.

Il merito cautelare: la salute come periculum

Sul periculum, il Tribunale scarta il profilo dell'integrazione socio-lavorativa — il ricorrente ha prodotto solo una relazione della fondazione che lo ospita, senza documentazione lavorativa — e valorizza invece la situazione sanitaria: un referto di radiologia del 23 luglio 2026 evidenzia linfonodi aumentati di dimensioni in più sedi, per i quali è prescritto «necessario inquadramento clinico-laboristico e successiva valutazione specialistica».

Il mancato accoglimento

esporrebbe il richiedente al pericolo di interruzione di accertamenti sanitari, i cui risultati dovranno in ogni caso essere prodotti nel giudizio di merito, anche al fine di valutare, d'ufficio, l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998 per il rilascio del permesso per cure mediche.

Due elementi utili al di là del caso: la sospensiva è concessa per non interrompere un accertamento diagnostico ancora in corso, senza attendere una diagnosi definitiva; e il giudice si riserva espressamente la valutazione d'ufficio del permesso per cure mediche, benché il ricorso chiedesse la sola protezione speciale.

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