Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 3003-1/2026 (sub 1)
Massima
Se la Commissione territoriale ha deciso una domanda successiva al 12 giugno 2026 applicando la disciplina previgente — nella specie dichiarandola manifestamente infondata ex art. 28-ter, comma 1, lett. a), d.lgs. 25/2008 nel testo anteriore al d.l. 100/2026 — anche l'esame dell'impugnativa e della contestuale istanza cautelare deve essere condotto facendo applicazione della normativa previgente, con la conseguenza che il ricorso va considerato tempestivamente depositato. Ai fini della regolarità della procedura accelerata dell'art. 28-bis, comma 2, è sufficiente il rispetto del termine complessivo di nove giorni, attesa l'invarianza degli interessi in gioco. La necessità di non interrompere accertamenti sanitari in corso giustifica la sospensione, anche in vista della valutazione d'ufficio del permesso per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998.
Il Tribunale di Perugia (giudice dott.ssa Elena Stramaccioni) ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento con cui la Commissione territoriale di Firenze — Sezione di Perugia aveva dichiarato manifestamente infondata la domanda. Il regime transitorio è qui deciso non sulla data della domanda, ma sulla disciplina che la Commissione ha effettivamente applicato.
La domanda è stata presentata il 1° luglio 2026, dunque dopo l'entrata in vigore del d.l. 100/2026; la Commissione ha però deciso il 9 luglio dichiarandola manifestamente infondata ai sensi dell'art. 28-ter, comma 1, lett. a), d.lgs. 25/2008 «nella formulazione antecedente a quella introdotta dal D.l. citato». Secondo quanto riferito dalla difesa, che ha impostato il ricorso su entrambi i regimi, non si tratterebbe di un caso isolato.
Il Tribunale muove dall'art. 17, comma 4, del d.l. 100/2026, dà atto della discrasia e conclude:
ritenuto dunque che l'esame dell'impugnativa del provvedimento della Ct e della contestuale istanza cautelare debba essere necessariamente condotto facendo applicazione della previgente normativa e che quindi, in via preliminare, il ricorso debba considerarsi tempestivamente depositato.
L'ultimo inciso è la ragione pratica per cui la questione conta: la premessa implicita è che i due regimi rechino termini di impugnazione diversi, sicché chi si è regolato sulla disciplina previgente — come aveva fatto la Commissione — rischierebbe la decadenza se il giudice applicasse quella nuova. ⚠️ Il raffronto fra i termini non è svolto nel provvedimento: è un'inferenza dal testo, da verificare prima di spenderla in un atto.
Nella stessa direzione il rilievo per cui, quanto alla regolarità della procedura accelerata dell'art. 28-bis, comma 2, è sufficiente «il rispetto del termine complessivo di 9 giorni attesa l'invarianza degli interessi in gioco» — nella specie rispettato. È lettura che guarda al termine finale anziché alla scansione interna delle fasi, e diverge da Trib. Bologna, 4 settembre 2026, per cui vanno rispettate tutte le articolazioni della procedura.
Il criterio si distingue inoltre da quello di Trib. Torino, 11 agosto, che muove dalla stessa anomalia — l'amministrazione che applica norme abrogate a una domanda posteriore al 12 giugno — ma ne fa un vizio dell'atto, mentre qui la scelta amministrativa diventa la regola del giudizio; e da Trib. Napoli, 4 agosto, che decide sulla data della manifestazione di volontà. Resta aperta la questione se la Commissione possa «scegliere» la normativa applicabile.
Il Tribunale scarta il profilo dell'integrazione socio-lavorativa, documentato dalla sola relazione della fondazione che ospita il ricorrente, e valorizza la situazione sanitaria: un referto di radiologia del 23 luglio 2026 evidenzia linfonodi aumentati di dimensioni in più sedi, per i quali è prescritto «necessario inquadramento clinico-laboristico e successiva valutazione specialistica». Il mancato accoglimento
esporrebbe il richiedente al pericolo di interruzione di accertamenti sanitari, i cui risultati dovranno in ogni caso essere prodotti nel giudizio di merito, anche al fine di valutare, d'ufficio, l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998 per il rilascio del permesso per cure mediche.
La sospensiva è dunque concessa per non interrompere un accertamento diagnostico ancora in corso, senza attendere una diagnosi definitiva; e il giudice si riserva la valutazione d'ufficio del permesso per cure mediche, benché il ricorso chiedesse la sola protezione speciale.
Norme collegate