Decreto di fissazione udienza con accoglimento dell'istanza cautelare inaudita altera parte (art. 700 c.p.c. nel reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · N.R.G. 12580-1/2026
Massima
Nel reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 è ammissibile la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. Il Prefetto che autorizza a risiedere in un luogo specifico ex art. 5-ter deve compiere una valutazione caso per caso, proporzionata e motivata in fatto e in diritto: l'autorizzazione a risiedere in via esclusiva nel centro di accoglienza, adottata senza alcun riferimento alle esigenze rappresentate dal difensore con PEC dello stesso giorno (coniuge regolarmente soggiornante, in stato di gravidanza avanzata, con domicilio certo e disponibile all'accoglienza) e riproposta identica in risposta alla richiesta di variazione, lede il diritto fondamentale all'unità familiare senza che l'Amministrazione abbia rappresentato interessi superiori. La ratio della procedura di frontiera — la finzione di non ingresso — è preservata autorizzando il richiedente a risiedere in via esclusiva presso il domicilio della moglie, senza ulteriori prescrizioni. Fissata l'udienza, il Tribunale indica gli oneri processuali dell'autorità accertante: allegare e documentare presupposti e regolarità della procedura di frontiera ex art. 43 Reg. (UE) 2024/1348, la cui verifica è officiosa; depositare gli accertamenti sulle vulnerabilità; produrre le statistiche Eurostat, anche sulle forme di protezione diverse da rifugio e sussidiaria; provare che il richiedente non rientri in una categoria per cui il tasso di riconoscimento non è rappresentativo, perché la soglia del 20% — a differenza del paese di origine sicuro — non pone alcuna presunzione a carico del richiedente.
Il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Cristina Reggiani) accoglie inaudita altera parte la domanda cautelare di un richiedente in procedura di frontiera e lo autorizza a risiedere non nel centro assegnato dal Prefetto ma presso la moglie, regolarmente soggiornante e prossima al parto. Il decreto dice due cose che interessano chi difende: che l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico deve essere una decisione motivata sulla persona, non un modulo; e — nel fissare l'udienza — che cosa l'Amministrazione dovrà portare in giudizio per reggere la procedura di frontiera.
Il 29 luglio 2026 la polizia di frontiera comunica via PEC al difensore l'avvenuto fotosegnalamento in EURODAC di un cittadino marocchino, l'avvio delle procedure per l'acquisizione della domanda e la destinazione, al termine dello screening, al CAS «Ex Caserma Gamberini» di Ozzano dell'Emilia. Alle 16.39 dello stesso giorno il difensore scrive alla Prefettura: il richiedente è coniugato dal 2021 con una connazionale titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, residente a Verona, alla 35ª settimana di gravidanza e disposta ad accoglierlo; chiede che sia autorizzato a risiedere presso di lei, dichiarandosi disponibile a obblighi di presentazione. Alle 17.25 il Prefetto firma l'autorizzazione a risiedere in via esclusiva nel CAS, notificata alle 17.45: nessun riferimento alla PEC, nessuna motivazione sul rigetto implicito, nessuna prescrizione ulteriore. Il 31 luglio, alla richiesta di variazione, la Prefettura risponde — ricostruisce il Tribunale — rinviando lo stesso provvedimento con grafica diversa.
Il decreto ribadisce l'ammissibilità della tutela cautelare atipica nel reclamo dell'art. 5-quinquies, che prevede il rimedio ma «non contempla specifiche misure cautelari tipiche idonee a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio», e cita testualmente il primo precedente, Trib. Palermo, decreto 27 giugno 2026. È la stessa strada già percorsa a Bologna con il decreto del 10 luglio e a Trieste (7 agosto).
Il Tribunale riserva al merito i «molteplici profili in diritto» sull'atto presupposto — la determina di procedura accelerata di frontiera — e decide il cautelare su un piano più semplice: il provvedimento del Prefetto non motiva.
RILEVATO che nell'adottare il provvedimento di cui all'art. 5 ter D.Lgs 142/2015, il Prefetto deve compiere una valutazione caso per caso nel rispetto del principio della proporzionalità della misura e deve dare conto dei criteri applicati con una motivazione in fatto e diritto; RITENUTO che nel caso di specie tale motivazione manchi del tutto […]
La documentazione prodotta (passaporto, atto di matrimonio, permesso della coniuge, certificato anagrafico, dichiarazione di ospitalità, documentazione ostetrica, scheda di valutazione sanitaria, verbale di audizione del 30 luglio) prova «una situazione personale assai particolare». La scelta del luogo di residenza esclusiva, «in ragione della natura del provvedimento limitativo della libertà di circolazione», lede «il suo diritto fondamentale all'unità famigliare in questo particolare momento della vita della coppia», e l'Amministrazione non ha rappresentato «esigenze particolari rispondenti ad interessi superiori» che giustifichino la limitazione.
Il passaggio più utile è quello sulla ratio della procedura di frontiera. Il suo presupposto — che «la presenza fisica del richiedente non equivale ad ingresso giuridico sul territorio nazionale» — è «comunque preservato» da un'autorizzazione a risiedere in via esclusiva presso il domicilio della moglie, «luogo idoneo a garantire la sua pronta reperibilità». Il Tribunale dispone quindi che il richiedente risieda in via esclusiva presso la moglie a Verona e che non abbia ulteriori vincoli «né di orario, né di territorio, potendosi muovere liberamente nell'ambito del territorio nazionale»: il provvedimento del Prefetto non conteneva prescrizioni accessorie, e il giudice cautelare non ne aggiunge.
Fissata l'udienza del 19 agosto davanti al giudice di turno (dott. Gattuso), in trattazione scritta, il decreto — «attesa l'assoluta novità delle questioni» — elenca ciò che l'autorità accertante dovrà depositare. È di fatto un programma di istruttoria per tutti i reclami contro la procedura di frontiera:
Un'avvertenza per chi cita il decreto: nel passaggio sulle statistiche Eurostat il Paese di origine è indicato come «il Pakistan», mentre il ricorrente è cittadino marocchino. È con ogni probabilità un refuso, ma è nel testo.
L'esito dell'udienza del 19 agosto non è noto.
Il decreto si affianca alle pronunce che hanno già riletto l'autorizzazione a risiedere come misura individuale e proporzionata: Trib. Bologna, 23 luglio 2026 sulla natura del provvedimento, Trib. Palermo, R.G. 8694 sulle esigenze di accoglienza particolari, Trib. Trieste, 7 agosto 2026 sul divieto di trasformarla in trattenimento. Sul valore soltanto indiziario del dato Eurostat, la posizione bolognese converge con Trib. Palermo, R.G. 9739 e con Trib. Bologna, 12 agosto 2026.
Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib. Bologna, 6 agosto 2026, Reggiani». La scansione (in cui la terza pagina è ripetuta) è stata rioscurata: nella copia diffusa restavano leggibili luogo e data di nascita del ricorrente, la data di nascita della coniuge e l'indirizzo di residenza a Verona, ripetuto in sei punti del testo.
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