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Decreto di fissazione udienza con accoglimento dell'istanza cautelare inaudita altera parte (art. 700 c.p.c. nel reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · N.R.G. 12580-1/2026

Tribunale di Bologna, 6 agosto 2026

Massima

Nel reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 è ammissibile la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. Il Prefetto che autorizza a risiedere in un luogo specifico ex art. 5-ter deve compiere una valutazione caso per caso, proporzionata e motivata in fatto e in diritto: l'autorizzazione a risiedere in via esclusiva nel centro di accoglienza, adottata senza alcun riferimento alle esigenze rappresentate dal difensore con PEC dello stesso giorno (coniuge regolarmente soggiornante, in stato di gravidanza avanzata, con domicilio certo e disponibile all'accoglienza) e riproposta identica in risposta alla richiesta di variazione, lede il diritto fondamentale all'unità familiare senza che l'Amministrazione abbia rappresentato interessi superiori. La ratio della procedura di frontiera — la finzione di non ingresso — è preservata autorizzando il richiedente a risiedere in via esclusiva presso il domicilio della moglie, senza ulteriori prescrizioni. Fissata l'udienza, il Tribunale indica gli oneri processuali dell'autorità accertante: allegare e documentare presupposti e regolarità della procedura di frontiera ex art. 43 Reg. (UE) 2024/1348, la cui verifica è officiosa; depositare gli accertamenti sulle vulnerabilità; produrre le statistiche Eurostat, anche sulle forme di protezione diverse da rifugio e sussidiaria; provare che il richiedente non rientri in una categoria per cui il tasso di riconoscimento non è rappresentativo, perché la soglia del 20% — a differenza del paese di origine sicuro — non pone alcuna presunzione a carico del richiedente.

Il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Cristina Reggiani) accoglie inaudita altera parte la domanda cautelare di un richiedente in procedura di frontiera e lo autorizza a risiedere non nel centro assegnato dal Prefetto ma presso la moglie, regolarmente soggiornante e prossima al parto.

Il 29 luglio 2026, alle 16.39, il difensore aveva chiesto alla Prefettura che il richiedente — cittadino marocchino appena fotosegnalato — fosse autorizzato a risiedere presso la moglie anziché nel CAS di destinazione. Alle 17.25 il Prefetto firma l'autorizzazione a risiedere in via esclusiva nel CAS, senza riferimento alla PEC né motivazione sul rigetto implicito; alla successiva richiesta di variazione la Prefettura risponde rinviando lo stesso provvedimento con grafica diversa.

Il difetto di motivazione del provvedimento prefettizio

Ammessa la tutela cautelare atipica nel reclamo ex art. 5-quinquies, che prevede il rimedio ma «non contempla specifiche misure cautelari tipiche idonee a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio» (così già Trib. Palermo, 27 giugno 2026), e riservati al merito i profili relativi alla determina di procedura di frontiera:

RILEVATO che nell'adottare il provvedimento di cui all'art. 5 ter D.Lgs 142/2015, il Prefetto deve compiere una valutazione caso per caso nel rispetto del principio della proporzionalità della misura e deve dare conto dei criteri applicati con una motivazione in fatto e diritto; RITENUTO che nel caso di specie tale motivazione manchi del tutto […]

La documentazione prodotta prova «una situazione personale assai particolare»; la scelta del luogo di residenza esclusiva lede «il suo diritto fondamentale all'unità famigliare», e l'Amministrazione non ha rappresentato «esigenze particolari rispondenti ad interessi superiori» che la giustifichino.

La finzione di non ingresso non richiede il centro

Il presupposto della procedura di frontiera — che «la presenza fisica del richiedente non equivale ad ingresso giuridico sul territorio nazionale» — è «comunque preservato» dall'autorizzazione a risiedere presso il domicilio della moglie, «luogo idoneo a garantire la sua pronta reperibilità». Il richiedente non ha ulteriori vincoli «né di orario, né di territorio»: il provvedimento prefettizio non conteneva prescrizioni accessorie, e il giudice cautelare non ne aggiunge.

Gli oneri dell'Amministrazione per l'udienza

Fissata l'udienza in trattazione scritta, il decreto elenca ciò che l'autorità accertante dovrà depositare. La verifica della correttezza delle procedure speciali è officiosa (Cass. n. 6745/2021; SS.UU. n. 11399/2024). Incombe sull'Amministrazione documentare gli accertamenti sulle vulnerabilità; dedurre le statistiche Eurostat relative al Paese di origine, anche quanto alle forme di protezione diverse da rifugio e sussidiaria; provare che la persona non rientri in una categoria per cui la percentuale non è rappresentativa, giacché «a differenza che nel concetto di paese di origine sicuro — non ricorre alcuna presunzione che riversi un onere di allegazione sulla parte richiedente asilo»; produrre infine la domanda registrata e formalizzata.

Sul valore soltanto indiziario del dato Eurostat v. Trib. Palermo, R.G. 9739; sulla natura individuale dell'autorizzazione a risiedere, Trib. Bologna, 23 luglio 2026.

Nota redazionale. Nel passaggio sulle statistiche Eurostat il Paese di origine è indicato come «il Pakistan», mentre il ricorrente è cittadino marocchino: con ogni probabilità un refuso, ma è nel testo.

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