Decreto cautelare inaudita altera parte (art. 700 c.p.c. nel reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · R.G. 4412/2026
Massima
Il d.m. 5 agosto 2019, che designa come zone di frontiera o di transito le province di Trieste e Gorizia, è obsoleto e non può fondare la nuova procedura di frontiera del Reg. (UE) 2024/1348: è stato adottato in attuazione di una norma oggi abrogata, si riferisce a una procedura diversa e non chiarisce se in quei territori esista un «valico di frontiera esterna» né quali aree siano «zona di transito». Finché non è adottato il decreto ministeriale previsto dal nuovo art. 28-bis d.lgs. 25/2008, la procedura di frontiera non può essere applicata nel territorio goriziano. L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico non può mai accompagnarsi a un regime di esecuzione assimilabile al trattenimento.
⚠️ Da leggere insieme al D.M. 21 luglio 2026, che individua le nuove zone di frontiera o di transito ed è stato pubblicato in G.U. il 10 agosto 2026, tre giorni dopo questa decisione. Il decreto ministeriale integra il d.m. 2019 senza sostituirlo — le province di Trieste e Gorizia restano designate — quindi la censura di genericità svolta qui conserva la sua portata; ma da quella data l'argomento dell'assenza della fonte non è più disponibile come tale.
Aggiornamento — 20 agosto 2026. Il decreto del Tribunale di Trieste R.G. 4748/2026, primo a pronunciarsi dopo la pubblicazione in G.U., risolve il punto: il decreto ministeriale deve esistere al momento in cui la procedura è avviata, e la pubblicazione sopravvenuta non sana le procedure avviate prima del 10 agosto.
Il Tribunale di Trieste, Sezione feriale immigrazione (giudice dott.ssa Lavinia Claudia Dinoi), ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento con cui il Prefetto di Gorizia (prot. n. 26227 del 14 luglio 2026, notificato il 15) aveva autorizzato il reclamante a risiedere «esclusivamente» presso il centro di accoglienza ex C.A.R.A. di Gradisca d'Isonzo per un periodo massimo di 12 settimane, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015 — e ha disposto l'immediata interruzione della sua attuazione.
È la decisione che affronta di petto il nodo lasciato aperto dal d.l. 100/2026: quali siano, oggi, le zone di frontiera.
Il nuovo art. 28-bis d.lgs. 25/2008, nell'unico comma rimasto in vigore, prevede che «le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno». Quel decreto non è ancora stato adottato. Il Presidente della Commissione territoriale di Trieste ha allora applicato la procedura di frontiera richiamando il d.m. 5 agosto 2019, che qualifica come zone di frontiera o di transito l'intero territorio delle province di Trieste e Gorizia.
Il Tribunale dissente, con tre argomenti distinti:
Il rilievo è tanto più stringente perché l'art. 43, par. 1, lett. a) Reg. 1348 fa dipendere l'avvio della procedura proprio dalla «domanda fatta a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito», e perché — osserva il giudice — questi concetti consentono di operare «con significativa celerità e peculiare incidenza rispetto alla libertà di movimento dei migranti» (art. 54 Reg. 1348). Da qui la conclusione: occorre attendere un nuovo decreto ministeriale per applicare la procedura di frontiera nel territorio goriziano.
Il decreto reca anche uno spunto prospettico — segnalato da chi lo ha condiviso — rispetto al nuovo decreto frontiere in gestazione, che «sembra voler meramente confermare il precedente»: se il vizio è l'obsolescenza contenutistica del d.m. 2019, una conferma pura e semplice non sanerebbe la genericità sulle nozioni di valico e di zona di transito.
Sul periculum il Tribunale dà peso a quanto allegato sull'esecuzione concreta della misura: il reclamante sarebbe stato ammonito di non poter mai abbandonare il centro, sarebbe privo del badge per aprire i cancelli, non gli sarebbe stato consentito di recarsi allo studio del difensore (che ha dovuto raggiungerlo nel centro), sarebbe stato scortato dagli operatori per andare in audizione e non avrebbe potuto vedere la sorella con cui ha affrontato la migrazione.
Un tale trattamento, se confermato nel merito, «risulterebbe del tutto sproporzionato», determinando «una compressione della libertà personale del tutto assimilabile al trattenimento, con indebita confusione, e quindi violazione, delle misure di cui agli artt. 9 e 10 reg. UE n. 1346/2024».
L'argomento è costruito sulla distinzione che la stessa legge di attuazione traccia: l'art. 5-quater, comma 3, d.lgs. 142/2015 indica la violazione dell'autorizzazione a risiedere come possibile presupposto per adottare il trattenimento o le misure alternative. Dunque i due piani sono distinti e consequenziali, e «l'adozione dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico non può mai accompagnarsi a un regime di esecuzione assimilabile ad un trattenimento». Nel caso concreto il Prefetto non aveva nemmeno previsto l'obbligo di segnalazione della presenza dell'art. 5-ter, comma 3 — il che rafforza, per il Tribunale, l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., visto che mancano strumenti tipizzati per il controllo giudiziale sulle modalità di attuazione della misura.
Il Tribunale ritiene ammissibile la cautela atipica, «in assenza di strumenti cautelari tipici idonei ad assicurare una tutela immediata ed effettiva del diritto», richiamando il decreto inaudita altera parte del Tribunale di Palermo del 29 giugno 2026 e quello del Tribunale di Bologna del 10 luglio 2026. Su questo punto il confronto con il decreto Brandolin dell'8 agosto, reso nello stesso Tribunale, è istruttivo: là il giudice riconosce il fumus sull'assenza del d.m. ma nega il periculum proprio perché il reclamo ex art. 5-quinquies è il rimedio tipico. Qui la dott.ssa Dinoi afferma «con più incisività» l'ammissibilità del 700, agganciandola al controllo sull'attuazione materiale della misura.
Il decreto fissa l'udienza di conferma, modifica o revoca — e di decisione nel merito ex art. 5-quinquies, comma 3 — al 17 settembre 2026.
Norme collegate