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Decreto (ricorso ex art. 700 c.p.c. e reclamo art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · N.R.G. 10979/2026

Tribunale di Bologna, Sez. protezione internazionale, 10 luglio 2026

procedura di frontieraobbligo di soggiornolibertà personale

Massima

Decidendo inaudita altera parte sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto contestualmente al reclamo contro il provvedimento prefettizio di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, il Tribunale chiarisce che l'unico obbligo legittimamente imponibile al richiedente è la sottoscrizione quotidiana del registro presenze presso l'ente gestore, esclude ogni ulteriore restrizione di orario o di territorio e riconosce al difensore il diritto di colloquio anche presso il luogo di residenza; fissa l'udienza per la trattazione del merito.

Il Tribunale di Bologna, Sezione protezione internazionale (giudice dott. Marco Gattuso), pronunciandosi sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto contestualmente al reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 avverso il provvedimento del Prefetto di Bologna di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico nei confronti di un richiedente protezione internazionale (cittadino pakistano) sottoposto a procedura accelerata di frontiera ai sensi degli artt. 42, lett. j, e 43 Reg. (UE) 2024/1348, ha accolto parzialmente la richiesta di provvedimento inaudita altera parte, richiamando il precedente del Tribunale di Palermo del 27 giugno 2026 sull'ammissibilità del rimedio atipico ex art. 700 c.p.c.

Il decreto chiarisce la latitudine dei vincoli imponibili al richiedente: l'unica prescrizione legittima, in assenza di indicazioni scritte più ampie da parte della Prefettura, è la sottoscrizione quotidiana del registro presenze tenuto dall'ente gestore, dovendosi escludere ogni restrizione della libertà di circolazione quanto a orario o territorio (esclusa quindi qualunque assimilazione a una misura restrittiva della libertà personale ex art. 13 Cost.); riconosce inoltre al difensore il diritto di colloquio con l'assistito anche presso il luogo di residenza. Il Tribunale segnala altresì, in vista dell'udienza di merito, gli oneri probatori gravanti sull'autorità accertante circa la regolarità della procedura accelerata e i dati statistici Eurostat sul paese di origine (richiamando Cass. n. 6745/2021 e Cass. Sez. Un. 11399/2024 sulla natura officiosa del controllo giurisdizionale sulle procedure speciali). Il testo del provvedimento è pubblicato in versione oscurata a tutela dei dati personali.

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