Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 2943-1/2026
Massima
L'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 individua nel completamento della fase di accesso il discrimine fra i due regimi: la disciplina previgente si applica solo alle domande per le quali il modello C3 è stato redatto entro l'11 giugno 2026, e l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, che fa riferimento alla presentazione della domanda, va disapplicato perché in contrasto con la norma dell'Unione. A una domanda formalizzata il 15 giugno 2026 la Commissione territoriale non può applicare la procedura accelerata per provenienza da Paese di origine sicuro dell'art. 28-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 25/2008, abrogato dal d.l. 100/2026; né può ritenersi che abbia applicato in realtà la nuova procedura dell'art. 42, par. 1, lett. e), Reg. (UE) 2024/1348, che ha presupposti, atto di designazione e tempi diversi. Non ricorre quindi alcuna eccezione dell'art. 68, par. 3, e il ricorso sospende automaticamente gli effetti del provvedimento e della decisione di rimpatrio.
Il Tribunale di Perugia (giudice dott.ssa Gaia Muscato) ha accertato il diritto di rimanere di un cittadino peruviano la cui domanda, formalizzata il 15 giugno 2026, era stata respinta dalla Commissione territoriale di Perugia con la procedura accelerata per provenienza da Paese di origine sicuro prevista dal d.lgs. 25/2008 nel testo anteriore al d.l. 100/2026.
Il decreto ricostruisce la fase di accesso del Reg. (UE) 2024/1348 in tre momenti (artt. 26, 27 e 28) e attribuisce all'espressione «domande formalizzate» dell'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 due significati: nella prima parte la formalizzazione dell'art. 28; nella seconda il momento conclusivo dell'accesso secondo il regime previgente, che in Italia era la redazione del modello C3. Ne segue che la vecchia procedura resta applicabile solo se il C3 è stato redatto entro l'11 giugno 2026.
L'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, che guarda alla presentazione della domanda, è in «netto contrasto» con la norma dell'Unione e va disapplicato. Il giudice esclude l'interpretazione conforme che vi legge il riempimento di una lacuna: «Non sussiste infatti nessuna lacuna nella disciplina transitoria unionale». La coincidenza fra registrazione e formalizzazione disposta dall'art. 17, comma 2, d.l. 100/2026 è invece ritenuta compatibile con l'art. 28, par. 7, Reg. (UE) 2024/1348.
Il decreto di determinazione della procedura richiamava l'art. 28-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 25/2008, abrogato dal 12 giugno 2026. Il Tribunale esclude che l'errore sia soltanto nella citazione: la vecchia e la nuova procedura accelerata (art. 42, par. 1, lett. e), Reg. (UE) 2024/1348) si distinguono per presupposti, atto di designazione del Paese sicuro (art. 2-bis d.lgs. 25/2008 da un lato; Reg. (UE) 2026/464 o elenco nazionale comunicato ai sensi dell'art. 64 Reg. (UE) 2024/1348 dall'altro), tempi di trattazione e termini di impugnazione. Applicata una procedura non più vigente, non ricorre alcuna delle eccezioni dell'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348: il ricorso ha prodotto la sospensione automatica del provvedimento e della decisione di rimpatrio.
Sul vizio di procedura la decisione coincide con Trib. Torino 11 agosto 2026. Sul diritto intertemporale aderisce alla lettura di Trib. Bologna 14126/2026 e si oppone a quelle che valorizzano la manifestazione di volontà (Trib. Napoli 17179/2026, Trib. Milano 31896/2026, Trib. Torino 17608/2026). La stessa giudice ha poi applicato questa ricostruzione per negare rilievo al ritardo della Questura (Trib. Perugia 3148/2026). Il merito della designazione del Perù non è esaminato.
Norme collegate