Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) — istanza di sospensione reiterata · N.R.G. 3148-1/2026
Massima
Il criterio dell'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 ha riguardo alla data di formalizzazione della domanda come mero fatto storico e prescinde dal momento della manifestazione di volontà e dalle ragioni per cui la formalizzazione è intervenuta dopo il 12 giugno 2026: il ritardo della Questura non incide sulla disciplina applicabile. Non è condivisibile l'orientamento che rende inopponibili al richiedente gli effetti sfavorevoli della nuova procedura per tutela dell'affidamento: un affidamento tutelabile sussisterebbe solo se, nel regime previgente, l'amministrazione avesse già consumato il potere di applicare la procedura speciale per decorso del termine. I termini dell'art. 28-bis d.lgs. 25/2008 nel testo previgente decorrono dalla ricezione della documentazione da parte della Commissione territoriale, che si presume coincidente con la redazione del modello C3, e non dalla manifestazione di volontà. La sola presenza davanti ai cancelli della Questura non costituisce manifestazione di volontà significativa.
Il Tribunale di Perugia (giudice dott.ssa Gaia Muscato) ha rigettato l'istanza con cui il ricorrente riproponeva la richiesta di sospensione, già respinta il 10 settembre 2026, nel giudizio contro il rigetto di una domanda reiterata formalizzata il 5 agosto 2026. La difesa invocava l'orientamento dei Tribunali di Firenze e di Napoli sull'inopponibilità del ritardo dell'amministrazione nella formalizzazione. Il ricorrente deduceva di essersi presentato ogni giovedì dal 7 maggio 2026 davanti alla Questura senza riuscire ad accedere all'Ufficio immigrazione, e di aver inviato tramite il difensore due PEC il 25 giugno e il 2 luglio 2026.
Il decreto riprende la ricostruzione di Trib. Perugia 2943/2026: decide la conclusione della fase di accesso, e l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 va disapplicato. Il criterio dell'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 riguarda la formalizzazione «assunta quale mero fatto storico», senza riguardo alle ragioni del ritardo. Vi si aggiunge un argomento pratico: la manifestazione di volontà, priva di forma, è di incerta datazione e può non risultare alla Commissione territoriale quando riceve gli atti.
Il giudice respinge la correzione per affidamento. La successione di discipline è un effetto fisiologico di ogni riforma, e la nuova procedura non è di per sé peggiorativa. Un affidamento tutelabile sussisterebbe solo se, nel regime previgente, la Commissione avesse già perso il potere di applicare la procedura speciale per decorso del termine. Ma i termini dell'art. 28-bis d.lgs. 25/2008 nel testo previgente decorrono dalla ricezione della documentazione, che si presume contestuale al C3 per la trasmissione telematica tramite Vestanet. Non decorrono dalla manifestazione di volontà: Cass. 21910/2020 riguarda la nozione sostanziale di richiedente, non l'inoltro della domanda.
In fatto, «la mera presenza fisica dinanzi ai cancelli della Questura» non costituisce manifestazione di volontà significativa (richiamata Cass. 14851/2026), e le PEC sono successive al 12 giugno 2026.
È la prima decisione pubblicata che si pronuncia contro la correzione per affidamento di Trib. Bologna 14126/2026, di Trib. Napoli 17179/2026 e di Trib. Firenze 11120/2026. Sul piano probatorio indica alla difesa che cosa serve per sostenere quella tesi: una manifestazione di volontà documentata e anteriore al 12 giugno 2026. Il merito della domanda reiterata non è esaminato.
Norme collegate