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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 31896-1/2026

Tribunale di Milano, 29 settembre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Formula del dispositivo: «accoglie l'istanza cautelare e sospende l'efficacia esecutiva»

Massima

Ai fini del diritto intertemporale ex art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 e art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, l'espressione «domande formalizzate» non si riferisce esclusivamente al momento tipico della formalizzazione ex art. 28 Reg. cit., ma deve essere letta alla luce dell'art. 26, par. 1 (domanda «fatta» con la manifestazione della volontà), del considerando 27 (la manifestazione attiva il sistema europeo comune di asilo) e dell'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 (domanda «presentata»): il ritardo o il lasso di tempo non fisiologico tra manifestazione di volontà e formalizzazione — attività dell'Amministrazione sottratta al controllo del richiedente — non può essere imputato in malam partem alla persona interessata, in ossequio ai principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento e buona amministrazione. Quando la manifestazione di volontà è anteriore al 12 giugno 2026, la disciplina applicabile anche sul piano procedurale è quella previgente; la data della manifestazione è provata dal verbale di ritiro del passaporto redatto dalla Questura. In applicazione del regime previgente e della sentenza CGUE 4 ottobre 2024, C-406/22 [CV] (dato continuità da Grande Camera, 1 agosto 2025, C-758/24 e C-759/24, Alace e Canpelli), va disapplicato l'art. 2-bis, comma 1, d.lgs. 25/2008 nella parte in cui designa l'Egitto come Paese di origine sicuro, con riespansione della procedura ordinaria e sospensione ex lege del provvedimento impugnato.

Il Tribunale di Milano (giudice dott.ssa Francesca Minieri) ritiene applicabile al caso di specie la normativa antecedente al d.l. 100/2026 e accoglie l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia esecutiva del provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale di Milano. La persona ricorrente, cittadina egiziana, aveva manifestato la volontà di proporre domanda il 17 febbraio 2026 (verbale di ritiro passaporto, doc. 5 di ricorso), ma la Questura ne aveva curato la formalizzazione solo il 22 giugno 2026, dieci giorni dopo l'entrata in vigore del d.l. 100/2026. La Commissione aveva seguito l'accelerata ex art. 42, par. 1, lett. e) e j), Reg. (UE) 2024/1348 e dichiarato la manifesta infondatezza il 1° luglio 2026.

La formalizzazione non è un criterio di selezione della disciplina

L'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 fa riferimento alle «domande formalizzate» a decorrere dal 12 giugno 2026; l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 parla di domande «presentate». Il Tribunale legge il dato letterale alla luce dell'art. 26, par. 1, Reg. — la domanda «si considera fatta quando il cittadino di Paese terzo manifesta di persona la volontà di ricevere protezione» — e del considerando 27, per cui la manifestazione «costituisce il primo atto che attiva l'applicazione del sistema europeo comune di asilo». Dal combinato normativo discende che il «ritardo» tra manifestazione e formalizzazione, imputabile all'organizzazione delle Questure e «sottratto al controllo» del richiedente, non può essere opposto in malam partem: una lettura diversa tradurrebbe il criterio letterale in «una violazione sostanziale dei principi di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e di buona amministrazione». Ai soli fini del diritto intertemporale, nell'espressione «formalizzazione» va ricompreso anche il momento della manifestazione di volontà.

La prova della data: il verbale di ritiro passaporto

La manifestazione del 17 febbraio 2026 è attestata, con «data certa», dal verbale di ritiro del passaporto redatto dalla Questura: la Commissione territoriale non ha prodotto note difensive nel termine dell'art. 35-bis, comma 4, e l'onere di documentare un'accelerata correttamente instaurata grava sull'autorità accertante.

Il regime previgente e la disapplicazione della designazione dell'Egitto

Applicata la disciplina antecedente al d.l. 100/2026, viene in rilievo il principio delle Sezioni Unite n. 11399/2024: la non automaticità dell'effetto sospensivo opera solo se la procedura accelerata è stata correttamente adottata. La CGUE 4 ottobre 2024, C-406/22 [CV] — con la continuità data da Grande Camera 1° agosto 2025, cause riunite C-758/24 e C-759/24 [Alace e Canpelli] — impone di disapplicare la designazione di un Paese come sicuro quando talune parti del territorio o talune categorie di persone non soddisfino le condizioni sostanziali dell'allegato I della direttiva 2013/32. Alla luce della scheda-Paese MAECI del 2024 e della relazione ministeriale del 1° aprile 2025 — che registrano in Egitto la perdurante vigenza della pena di morte, il peso di critiche per violazioni dei diritti umani e la repressione del dissenso politico — il Tribunale disapplica l'art. 2-bis, comma 1, d.lgs. 25/2008 nella parte in cui designa l'Egitto, con conseguente ripristino della procedura ordinaria e sospensione ex lege dell'atto impugnato.

Il decreto si inserisce nel filone del regime transitorio e si pone in continuità con la lettura di Trib. Bologna 13590 (Baraldi) e Trib. Trieste 3940 (D'Alessio): la «manifestazione» è l'atto che attiva il sistema europeo comune di asilo e ancora la disciplina applicabile.

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