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Decreto cautelare (art. 35-bis, d.lgs. 25/2008) · R.G. oscurato nel provvedimento

Tribunale di Torino, 11 agosto 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Formula del dispositivo: «autorizza il ricorrente a rimanere, ai sensi dell'art. 68, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348»

Massima

Anche per una domanda formalizzata dopo il 12 giugno 2026 — e quindi soggetta al Patto — è illegittima l'applicazione della procedura accelerata fondata sull'art. 28-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 25/2008 (provenienza da Paese di origine sicuro), norma da ritenersi abrogata per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento Procedure e del d.l. 100/2026. Caduto quel presupposto, non possono trovare applicazione le eccezioni all'effetto sospensivo tassativamente previste dall'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348, e il ricorrente è autorizzato a rimanere ai sensi dell'art. 68, par. 2.

Il Tribunale di Torino (giudice Fabrizio Alessandria) ha autorizzato il ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato «nelle more dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 68 par. 2 del Regolamento UE 2024/1348». Il provvedimento è di poco più di una pagina e la ratio decidendi sta in due passaggi.

Il Patto si applica, ma la Commissione ha usato una norma abrogata

«rilevato che, pur trattandosi di domanda formalizzata in data successiva al 12.6.2026, la PA ha applicato la normativa in materia di procedure accelerate precedente all'entrata in vigore del Patto UE sulla migrazione e l'asilo (art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008), da ritenersi abrogata per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento Procedure e del d.l. n. 100/26».

È l'inverso speculare del vizio riscontrato altrove: a Napoli e a Bologna l'Amministrazione applica il Patto a domande nate prima del 12 giugno, qui applica la normativa previgente a una domanda formalizzata dopo. In entrambe le direzioni l'errore sull'individuazione del regime applicabile travolge la procedura accelerata. Secondo quanto riferito dalla difesa la norma concretamente invocata era l'art. 28-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 25/2008 — provenienza da paese di origine sicuro — mentre il decreto cita l'art. 28-bis senza specificare il comma.

La conseguenza sull'effetto sospensivo

«ritenuto che, conseguentemente, non possano trovare applicazione le eccezioni all'effetto sospensivo dell'impugnazione, tassativamente previste dall'art. 68 del Regolamento Procedure, non vertendosi in alcuna delle situazioni contemplate dall'art. 68 par. 3 cit.»

Il ragionamento inverte l'onere argomentativo: le deroghe dell'art. 68, par. 3, sono tassative e presuppongono una procedura accelerata validamente instaurata; venuto meno il titolo che la sosteneva, non vi è deroga da applicare e si riespande la regola del par. 2. Di qui la forma del dispositivo: non una sospensiva discrezionale, ma l'autorizzazione a rimanere ai sensi dell'art. 68, par. 2.

Il decreto dà atto che l'istanza era stata tempestivamente proposta con il ricorso e che il Ministero non ha depositato note difensive entro tre giorni. È reso da giudice assegnatario «ai soli fini della decisione sulla sospensiva».

Nota redazionale. Nel PDF diffuso sono oscurati sia le generalità del ricorrente sia il numero di R.G., per cui la scheda identifica il provvedimento per corte, giudice e data. Secondo quanto riferito dalla difesa la manifestazione di volontà risalirebbe a fine maggio 2026 e la formalizzazione al 30 giugno — ventisei giorni complessivi, oltre i termini degli artt. 27 e 28 Reg. 1348, circostanza che avrebbe potuto condurre all'applicazione della normativa previgente: dati non desumibili dal testo del decreto.

📄 Scarica il provvedimento (PDF)