Decreto (convalida di misura alternativa al trattenimento, art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, nei confronti di richiedente in procedura di frontiera) · N. 14217/2026 r.g.a.c.
Massima
Quando la domanda è esaminata in procedura di frontiera ex art. 43 Reg. (UE) 2024/1348, l'art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015 (introdotto dal d.l. 100/2026) impone di adottare «sempre» l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico: le misure alternative al trattenimento sono alternative al trattenimento, non all'autorizzazione, e presuppongono che quest'ultima sia stata adottata a monte, potendosi aggiungere — nel rispetto di proporzionalità e gradualità — solo quando la sola autorizzazione non basti e non ricorrano i presupposti del trattenimento. Non è convalidabile la misura alternativa (obbligo di presentazione in Questura) disposta dal Questore senza che risulti mai emessa l'autorizzazione a risiedere e senza prova che la domanda sia stata presentata dal 12 giugno 2026, data di entrata in vigore delle norme applicate; né regge la motivazione per relationem quando gli atti richiamati non sono depositati.
Due settimane dopo l'entrata in vigore del d.l. 100/2026, il Tribunale di Napoli (giudice dott.ssa Cristina Correale) nega la convalida di una misura alternativa al trattenimento applicata a un richiedente in procedura di frontiera. La ragione è di sistema e vale oltre il caso: nella procedura di frontiera il primo provvedimento è l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, che il nuovo art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015 vuole «sempre» adottata; le misure alternative sono alternative al trattenimento, non a quell'autorizzazione, e non possono esistere se essa manca.
Un cittadino algerino, arrivato in Italia il 1° aprile 2026 dalla frontiera sarda, presenta domanda di protezione alla Questura di Napoli «in data non precisata»; la domanda è esaminata in procedura di frontiera ex art. 43 Reg. (UE) 2024/1348. Con decreto n. 48 del 23 giugno 2026 il Questore dispone, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis, comma 2, d.lgs. 142/2015 e dell'art. 14, comma 1-bis, lett. c), t.u. immigrazione, l'obbligo di presentazione in Questura il lunedì dalle 9 alle 11, motivandolo con il rischio di fuga (art. 5-sexies, lett. a e b: passaporto mancante, nessun alloggio o indirizzo affidabile). Il decreto arriva al Tribunale il 25 giugno alle 10.29 per la convalida entro 48 ore.
Il giudice nomina un difensore d'ufficio e autorizza il deposito telematico di note. La difesa eccepisce l'assenza della firma del Questore, la mancanza nel fascicolo di una vera richiesta di convalida e la motivazione per relationem ad atti non prodotti. L'Amministrazione non deposita nulla: solo il decreto n. 48.
Il Tribunale muove da un rilievo «preliminare ed assorbente». Il Questore ha applicato norme introdotte dal d.l. 100/2026, in vigore dal 12 giugno; ma nel decreto non è indicata la data della domanda e la P.A. non ha depositato la registrazione. Non c'è dunque prova che la domanda ricada nel nuovo regime, e già questo basterebbe.
Il secondo passaggio è quello che resta. L'art. 5-ter, comma 2, dispone che quando la domanda è esaminata a norma dell'art. 43 del regolamento «l'autorizzazione di cui al comma 1 è sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento». Il giudice ne ricava una scala:
Dalla lettera della norma si evince che l'applicazione della misura alternativa presuppone che a monte sia stata adottata l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico (il legislatore ha infatti previsto che essa sia adottata sempre in caso di applicazione di procedura di frontiera) e che, ricorrendone i presupposti, si possa poi applicare — evidentemente nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità delle misure — anche una misura alternativa al trattenimento, quando la sola autorizzazione di cui al comma 1 non soddisfi le esigenze del caso concreto e nemmeno sussistano i presupposti per il trattenimento del richiedente asilo presso un centro per i rimpatri.
E, in sintesi: «Tali misure, per espressa previsione di legge, sono alternative al trattenimento ma non all'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico». Nel caso di specie l'autorizzazione non risulta mai emessa. La misura alternativa, che avrebbe dovuto aggiungersi ad essa, resta senza base: non convalida.
La lettura non è l'unica possibile. La clausola «salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa» potrebbe anche leggersi come un'eccezione all'obbligo di autorizzare: dove c'è misura alternativa, l'autorizzazione non serve. Napoli sceglie la lettura gradualista — autorizzazione sempre, misura alternativa in aggiunta, trattenimento come ultima opzione — e la àncora al principio di proporzionalità. Ne discende una conseguenza istituzionale precisa: il Questore non può saltare il passaggio del Prefetto, cui l'art. 5-quater affida l'autorizzazione, e costruire da solo il regime di controllo del richiedente in frontiera.
Il decreto tocca anche un punto che ricorrerà in tutta la giurisprudenza estiva: chi applica le norme nuove deve provare che la domanda vi ricada, e la data della domanda non può restare «non precisata». È la stessa esigenza che, sul piano del regime transitorio, porterà i tribunali a interrogarsi su manifestazione di volontà e formalizzazione (si veda, per lo stesso ufficio, Trib. Napoli, 4 agosto 2026).
Sul versante opposto — l'autorizzazione a risiedere che non può trasformarsi in un trattenimento mascherato — si vedano Trib. Trieste, 7 agosto 2026 e i reclami palermitani (R.G. 8694 e R.G. 8695). Sulla competenza per la convalida nella stessa settimana, Trib. Bologna, 22 giugno 2026.
Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib. Napoli, 26 giugno 2026, Correale». Nella copia diffusa il nome e la data di nascita del richiedente erano in chiaro nell'intestazione e nel P.Q.M.: il PDF allegato è stato rioscurato in modo irreversibile.
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