Decreto (convalida di misura alternativa al trattenimento, art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, nei confronti di richiedente in procedura di frontiera) · N. 14217/2026 r.g.a.c.
Massima
Quando la domanda è esaminata in procedura di frontiera ex art. 43 Reg. (UE) 2024/1348, l'art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015 (introdotto dal d.l. 100/2026) impone di adottare «sempre» l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico: le misure alternative al trattenimento sono alternative al trattenimento, non all'autorizzazione, e presuppongono che quest'ultima sia stata adottata a monte, potendosi aggiungere — nel rispetto di proporzionalità e gradualità — solo quando la sola autorizzazione non basti e non ricorrano i presupposti del trattenimento. Non è convalidabile la misura alternativa (obbligo di presentazione in Questura) disposta dal Questore senza che risulti mai emessa l'autorizzazione a risiedere e senza prova che la domanda sia stata presentata dal 12 giugno 2026, data di entrata in vigore delle norme applicate; né regge la motivazione per relationem quando gli atti richiamati non sono depositati.
Due settimane dopo l'entrata in vigore del d.l. 100/2026, il Tribunale di Napoli (giudice dott.ssa Cristina Correale) nega la convalida di una misura alternativa al trattenimento applicata a un richiedente in procedura di frontiera: in quella procedura il primo provvedimento è l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, che il nuovo art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015 vuole «sempre» adottata, e le misure alternative sono alternative al trattenimento, non a quell'autorizzazione.
Un cittadino algerino, arrivato in Italia il 1° aprile 2026, presenta domanda di protezione alla Questura di Napoli «in data non precisata»; la domanda è esaminata in procedura di frontiera ex art. 43 Reg. (UE) 2024/1348. Con decreto del 23 giugno 2026 il Questore dispone, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis, comma 2, d.lgs. 142/2015 e dell'art. 14, comma 1-bis, lett. c), t.u. immigrazione, l'obbligo di presentazione settimanale in Questura, motivandolo con il rischio di fuga (art. 5-sexies, lett. a e b). L'Amministrazione non deposita alcunché oltre al decreto.
Il Tribunale muove da un rilievo «preliminare ed assorbente»: il Questore ha applicato norme introdotte dal d.l. 100/2026, in vigore dal 12 giugno, ma nel decreto non è indicata la data della domanda e la P.A. non ha depositato la registrazione. Non vi è dunque prova che la domanda ricada nel nuovo regime.
L'art. 5-ter, comma 2, dispone che quando la domanda è esaminata a norma dell'art. 43 del regolamento «l'autorizzazione di cui al comma 1 è sempre adottata […], salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento». Il giudice ne ricava una scala:
Dalla lettera della norma si evince che l'applicazione della misura alternativa presuppone che a monte sia stata adottata l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico […] e che, ricorrendone i presupposti, si possa poi applicare — evidentemente nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità delle misure — anche una misura alternativa al trattenimento, quando la sola autorizzazione di cui al comma 1 non soddisfi le esigenze del caso concreto.
Tali misure «sono alternative al trattenimento ma non all'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico». Nel caso di specie l'autorizzazione non risulta mai emessa, sicché la misura alternativa resta senza base: non convalidata.
La lettura non è l'unica possibile — la clausola «salvo che ricorrano le condizioni» potrebbe leggersi come eccezione all'obbligo di autorizzare — ma Napoli sceglie quella gradualista e la àncora al principio di proporzionalità. Ne discende che il Questore non può saltare il passaggio del Prefetto, cui l'art. 5-quater affida l'autorizzazione, e costruire da solo il regime di controllo del richiedente in frontiera.
Sul divieto di trasformare l'autorizzazione a risiedere in un trattenimento mascherato v. Trib. Trieste, 7 agosto 2026 e Trib. Palermo, R.G. 8694; sulla competenza per la convalida, Trib. Bologna, 22 giugno 2026.
Norme collegate