Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 4, primo periodo, d.lgs. 25/2008) · R.G. 4748/2026 -1 (cronol. 6169/2026)
Massima
La procedura di frontiera richiede che il decreto ministeriale previsto dall'art. 28-bis d.lgs. 25/2008 sia già stato adottato ed entrato in vigore al momento dell'avvio della procedura: il D.M. 21 luglio 2026, pubblicato in G.U. il 10 agosto 2026, non sana una procedura avviata prima. Né può supplire l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.m. 5 agosto 2019, che è obsoleto perché attua una norma oggi abrogata, si riferisce alle sole procedure accelerate e non chiarisce se le province di Trieste e Gorizia contengano un «valico di frontiera esterna» né quali aree ne siano «zona di transito» — concetti che l'art. 43, par. 1, lett. a), Reg. (UE) 2024/1348 pone al centro della fattispecie e che esigono una delineazione chiara, non sfumata. Disapplicata la procedura di frontiera, viene meno l'eccezione dell'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348, il rito si converte dall'art. 35-ter all'art. 35-bis e riespande la sospensione automatica ex art. 35-bis, comma 3.
Il Tribunale di Trieste (giudice dott.ssa Michela Bortolami) ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera, ha convertito il rito dall'art. 35-ter all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e ha dichiarato il provvedimento impugnato automaticamente sospeso per tutta la durata del processo. È la prima decisione pronunciata dopo la pubblicazione in G.U. del D.M. 21 luglio 2026, avvenuta il 10 agosto, mentre i decreti triestini del 4, 7 e 8 agosto potevano ancora limitarsi a constatare che il decreto ministeriale non era stato adottato.
Il Tribunale ribadisce che la fonte richiesta dall'art. 28-bis «non è ancora stata adottata», precisando il momento rilevante — «al momento dell'avvio della procedura in esame» — e dando atto che il D.M. è stato pubblicato il 10 agosto 2026. La Commissione aveva deciso il 29 luglio e il ricorso era stato depositato il 3 agosto; il giudice decide il 20 agosto, con il D.M. già in vigore, e ciononostante disapplica la procedura. Il punto è enunciato anche in positivo: la necessità di una delineazione chiara dei luoghi
imponeva alla p.a. di attendere l'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo decreto del Ministero dell'Interno al fine di applicare le procedure in parola nel territorio triestino e goriziano.
La pubblicazione sopravvenuta non sana dunque le procedure avviate prima del 10 agosto.
La Commissione si era appoggiata all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.m. 5 agosto 2019, che indica fra le zone di frontiera o di transito quelle «esistenti» nelle province di Trieste e Gorizia. Quel decreto attuava però l'art. 28-bis, comma 1-quater, d.lgs. 25/2008 «vigente all'epoca e oggi abrogato dal d.l. n. 100/2026», serviva a estendere la procedura accelerata amministrativa a chi avesse eluso i controlli di frontiera e richiama direttive oggi abrogate.
La difficoltà nasce a monte: nel nuovo quadro normativo non si rinviene «una chiara definizione di zona di frontiera e, soprattutto, di zona di transito», concetto quest'ultimo «ben più fumoso». Proprio perché da essi dipende l'applicazione di procedure incidenti sulla libertà di movimento, essi «necessitano […] di una chiara delineazione quantomeno al momento dell'adozione degli strumenti normativi di diritto interno». Il d.m. 2019 «assimila e confonde» i due concetti e non chiarisce «se i territori citati contengano un valico di frontiera esterna e quale esso sia»: non può perciò condividersi la tesi della Commissione secondo cui rileverebbe l'intero territorio delle due province. Quella genericità «poteva essere spiegata» finché il presupposto sostanziale era l'elusione dei controlli; caduto quel filtro, essa «ha perso, oramai, la sua portata descrittiva».
Il giudizio prosegue nelle forme dell'art. 35-bis «e non l'art. 35-ter […], sin qui osservato». Fra le eccezioni all'effetto sospensivo del comma 3 l'art. 68, par. 3, lett. a), ii) Reg. 1348 contempla il richiedente soggetto alla procedura di frontiera; disapplicata questa, l'eccezione non ricorre, «con conseguente riespansione della regola generale della sospensione automatica». È lo stesso meccanismo applicato da Trib. Torino, 11 agosto muovendo dall'abrogazione dell'art. 28-bis, comma 2, previgente.
La Commissione territoriale non si è costituita né ha depositato la memoria di cui all'art. 35-ter.
Norme collegate