Decreto (istanza di autorizzazione a rimanere, art. 35-ter, comma 4, primo periodo, d.lgs. 25/2008) · R.G. 4748/2026 -1 (cronol. 6169/2026)
Massima
La procedura di frontiera richiede che il decreto ministeriale previsto dall'art. 28-bis d.lgs. 25/2008 sia già stato adottato ed entrato in vigore al momento dell'avvio della procedura: il D.M. 21 luglio 2026, pubblicato in G.U. il 10 agosto 2026, non sana una procedura avviata prima. Né può supplire l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.m. 5 agosto 2019, che è obsoleto perché attua una norma oggi abrogata, si riferisce alle sole procedure accelerate e non chiarisce se le province di Trieste e Gorizia contengano un «valico di frontiera esterna» né quali aree ne siano «zona di transito» — concetti che l'art. 43, par. 1, lett. a), Reg. (UE) 2024/1348 pone al centro della fattispecie e che esigono una delineazione chiara, non sfumata. Disapplicata la procedura di frontiera, viene meno l'eccezione dell'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348, il rito si converte dall'art. 35-ter all'art. 35-bis e riespande la sospensione automatica ex art. 35-bis, comma 3.
Il Tribunale di Trieste, Sezione specializzata immigrazione (giudice dott.ssa Michela Bortolami), ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera, ha convertito il rito dall'art. 35-ter all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e ha dichiarato il provvedimento impugnato automaticamente sospeso per tutta la durata del processo.
È la decisione che il filone triestino stava aspettando, e per una ragione di calendario: è la prima a essere pronunciata dopo la pubblicazione in G.U. del D.M. 21 luglio 2026, avvenuta il 10 agosto. I tre decreti precedenti — 4 agosto, 7 agosto, 8 agosto — potevano limitarsi a constatare che il decreto ministeriale «non è ancora stato adottato», perché quando furono scritti era vero. Qui non lo è più, e il Tribunale deve dire da quando quel decreto conta. La risposta è la parte nuova di questa decisione.
Il Tribunale scrive che il decreto ministeriale richiesto dall'art. 28-bis
non è ancora stata adottata
specificando però il momento rilevante: «al momento dell'avvio della procedura in esame». E subito dopo dà atto, in parentesi, che il D.M. 21 luglio 2026 «è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 10 agosto 2026».
La cronologia del caso rende la scelta netta. La Commissione territoriale di Trieste decide il 29 luglio 2026 e notifica il 30 luglio; il ricorso è depositato il 3 agosto. Tutto si svolge prima del 10 agosto. Il giudice decide il 20 agosto, quindi con il D.M. già in vigore, e ciononostante disapplica la procedura: la fonte doveva esistere quando la procedura è stata avviata.
Il punto è enunciato anche in positivo, ed è la formulazione più utile da spendere altrove: la necessità di una delineazione chiara dei luoghi
imponeva alla p.a. di attendere l'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo decreto del Ministero dell'Interno al fine di applicare le procedure in parola nel territorio triestino e goriziano.
Attendere: non applicare la procedura confidando in una copertura successiva. È la risposta al dubbio lasciato aperto nella scheda sul D.M. — che ne è delle procedure avviate prima del 10 agosto — almeno per il giudice di Trieste: restano illegittime, e la pubblicazione sopravvenuta non le recupera.
La Commissione aveva applicato la procedura di frontiera appoggiandosi all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.m. 5 agosto 2019, che indica fra le zone di frontiera o di transito quelle «esistenti» nelle province di Trieste e Gorizia. Il Tribunale riprende e sviluppa i tre argomenti già visti il 7 agosto:
Il Tribunale non nasconde che la difficoltà nasce a monte, nel diritto dell'Unione: «non si rinvenga una chiara definizione di zona di frontiera e, soprattutto, di zona di transito all'interno del nuovo quadro normativo». Il concetto di frontiera «dovrebbe desumersi» dal Reg. (UE) 2016/399 (Schengen); quello di zona di transito, «ben più fumoso», è «generalmente associato agli aeroporti».
Ma proprio perché sono sfumati, e proprio perché da essi dipende l'applicazione di procedure che operano «con significativa celerità e peculiare incidenza rispetto alla libertà di movimento dei migranti» (art. 54 Reg. 1348), quei concetti
necessitano, pertanto, di una chiara delineazione quantomeno al momento dell'adozione degli strumenti normativi di diritto interno, deputati a dare attuazione ai regolamenti del patto.
Il d.m. 2019 fa l'opposto: «assimila e confonde» i due concetti, limitandosi a dire che le zone di frontiera o di transito «sono individuate in quelle esistenti» nelle province elencate. Non chiarisce «se i territori citati contengano un valico di frontiera esterna e quale esso sia, né se e quali aree di tali territori possano definirsi zona di transito». Ne segue che non può condividersi la soluzione della Commissione, «secondo cui l'intero territorio delle due province sia da considerarsi rilevante».
Il Tribunale aggiunge un rilievo che vale oltre il caso: quella genericità «poteva essere spiegata» finché il d.m. era ancorato all'art. 28-bis, comma 1-ter, cioè all'ipotesi del richiedente fermato mentre eludeva i controlli — lì il presupposto sostanziale selezionava i casi, e il luogo poteva restare approssimativo. Ma la disposizione regolamentare attuale «non impone che la domanda sia presentata in conseguenza dell'elusione dei controlli di frontiera»: caduto quel filtro, la precisione del luogo diventa l'unico argine, e la genericità «ha perso, oramai, la sua portata descrittiva».
Disapplicata la procedura, il Tribunale ne trae la conseguenza in due passaggi.
Sul rito: il giudizio prosegue nelle forme dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 «e non l'art. 35-ter del medesimo decreto legislativo, sin qui osservato».
Sulla sospensione: si applica l'art. 35-bis, comma 3, per cui la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento «ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348». Fra quelle eccezioni c'è il richiedente «soggetto alla procedura di frontiera» (par. 3, lett. a, ii). Ma se la procedura di frontiera è stata disapplicata, l'eccezione non ricorre, «con conseguente riespansione della regola generale della sospensione automatica». La sospensione non va quindi concessa: opera ex lege.
È lo stesso meccanismo che il Tribunale di Torino aveva applicato l'11 agosto muovendo da un presupposto diverso (l'abrogazione dell'art. 28-bis, comma 2, previgente): caduto il titolo della procedura accelerata, cade l'eccezione all'effetto sospensivo. Due strade, un solo esito.
La Commissione territoriale non si è costituita: il decreto dà atto che non ha depositato la memoria di cui all'art. 35-ter nel termine di cinque giorni dalla notificazione del ricorso, regolarmente eseguita il 13 agosto 2026. Sulla questione delle zone di frontiera, che è la ragione stessa del contendere, l'Amministrazione non ha detto nulla.
Il provvedimento è stato diffuso in lista ASGI il 24 agosto 2026 dall'avv. Martino Benzoni. Il frontespizio del PDF («Accoglimento totale n. cronol. 6169/2026 del 20/08/2026») e la data in calce concordano: la decisione è del 20 agosto 2026, non del 24.
L'intestazione del decreto qualifica il d.lgs. 25/2008 come modificato «dal d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, conv. con mod. nella l. 9 dicembre 2024, n. 187 e dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100, conv. in l. 7 agosto 2026, n. 145». La coincidenza dei due «n. 145» è casuale — il primo è un decreto-legge del 2024, il secondo la legge di conversione del 2026 — ma è la prima volta che un provvedimento pubblicato qui dà atto della conversione in legge del d.l. 100/2026.
Norme collegate