Decreto cautelare inaudita altera parte (artt. 700 e 669-sexies c.p.c. nel reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · R.G. 4538/2026
Massima
La segnalazione, da parte di un ente anti-tratta, del richiedente come potenziale vittima di tratta fa scattare l'obbligo di valutare l'attivazione del referral e impone alla Commissione di riesaminare la scelta procedurale: proseguire con la procedura accelerata di frontiera senza motivare su quella segnalazione viola l'art. 21 Reg. (UE) 2024/1348 e l'art. 8, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 25/2008. È sospesa per questo motivo l'autorizzazione a risiedere in luogo specifico. Il difetto del decreto ministeriale sulle zone di frontiera integra il fumus ma non il periculum, perché per l'autorizzazione illegittima la legge prevede già il rimedio tipico del reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015.
⚠️ Il D.M. 21 luglio 2026 sulle zone di frontiera è stato pubblicato in G.U. il 10 agosto 2026, due giorni dopo questa decisione: riguarda il solo motivo § 3.3, mentre il motivo accolto è indipendente dal decreto ministeriale. Sul momento in cui questo deve esistere v. Trib. Trieste R.G. 4748/2026.
Il Tribunale di Trieste (giudice dott. Marco Brandolin) ha sospeso inaudita altera parte il provvedimento con cui il Prefetto di Trieste aveva autorizzato la ricorrente — cittadina nepalese, potenziale vittima di tratta — a risiedere soltanto nel centro di accoglienza per un massimo di dodici settimane (art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015). Dei quattro motivi di reclamo uno solo supera il vaglio cautelare.
Dal modulo di screening risultavano condizioni patologiche con terapia continuativa; soprattutto, una PEC dell'ente attuatore di un progetto regionale anti-tratta segnalava che la richiedente «è soggetto vulnerabile in quanto potenziale vittima di tratta e sfruttamento lavorativo».
«la segnalazione di un ente come la ONLUS in questione che indichi un richiedente come potenziale vittima di tratta fa scattare l'obbligo di valutare se attivare la procedura di referral, e impone alla Commissione di riesaminare la scelta procedurale».
La Commissione ha invece proseguito con la procedura accelerata di frontiera e «non ha motivato tale scelta nel provvedimento che determina l'applicabilità della procedura», che è il primo atto avente efficacia esterna del procedimento. Ne derivano la violazione dell'art. 21 Reg. 2024/1348 e dell'art. 8, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 25/2008 sul dovere di esame individuale e sugli approfondimenti istruttori di natura medica. Sul periculum, richiamata Cass. n. 27797/2024 sulla pre-identificazione delle vittime di tratta, il pregiudizio «si consuma giorno per giorno» perché la persona resta priva di accesso al Meccanismo nazionale di referral.
Trattenimento de facto (§ 3.1). Il provvedimento imponeva la segnalazione giornaliera della presenza, ma non risultava «alcuna imposizione di non lasciare il luogo di residenza» né vigilanza continua; anzi l'obbligo di firma «induce a pensare semmai il contrario». Richiamata Corte cost. n. 96/2025 sul trattenimento come «assoggettamento fisico all'altrui potere», l'obbligo di residenza in un centro configura una limitazione della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e rientra fra le misure alternative al trattenimento dell'art. 10, par. 5, Dir. 2024/1346. Il decreto del 7 agosto giunge a conclusione opposta valorizzando le modalità concrete di esecuzione.
Obblighi informativi (§ 3.2). L'informativa resa tramite QR code non è di per sé insufficiente, avendo la richiedente dichiarato di possedere un dispositivo abilitato alla scansione; quanto alla lingua, dagli atti risulta che parli anche inglese, in cui le informative erano disponibili, e accogliere il motivo «presupporrebbe la dimostrazione che la ricorrente, in realtà, non parla tale lingua».
Assenza del decreto ministeriale (§ 3.3): fumus sì, periculum no. Poiché il nuovo art. 28-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 rinvia a un atto attuativo «necessariamente successivo logicamente e cronologicamente», il d.m. 5 agosto 2019 non può valere, e la procedura «non può ritenersi validamente instaurata». Ma per l'autorizzazione a risiedere illegittima la legge prevede già un rimedio tipico, il reclamo ex art. 5-quinquies, sicché in assenza di pregiudizio imminente e irreparabile «il ricorso all'art. 700 c.p.c. è precluso».
In questa fase interinale il Tribunale non procede alla disapplicazione dell'atto presupposto — la determina della Commissione — che potrà avvenire dopo l'instaurazione del contraddittorio. Udienza fissata al 23 settembre 2026.
Norme collegate