Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 4, primo periodo, d.lgs. 25/2008) — con il decreto del Giudice di pace di Trieste reso nello stesso caso · R.G. 4385/2026 (e G.d.P. Trieste, R.G. 1738/2026)
Massima
Il decreto ministeriale che individua le zone di frontiera e di transito ai sensi del nuovo art. 28-bis d.lgs. 25/2008 non è ancora stato adottato: in difetto di quella fonte la procedura accelerata alla frontiera è stata applicata senza che ricorressero i presupposti dell'art. 43, par. 1, lett. a), richiamato dall'art. 45, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348, e i suoi effetti vanno eliminati già nella fase cautelare. Il Tribunale converte il rito dall'art. 35-ter all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e, in applicazione del comma 3 di quest'ultimo, dichiara che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e per tutta la durata del processo.
⚠️ Il D.M. 21 luglio 2026 sulle zone di frontiera è stato pubblicato in G.U. il 10 agosto 2026, sei giorni dopo questa decisione. Sul punto v. Trib. Trieste R.G. 4748/2026, per cui il decreto ministeriale deve esistere al momento in cui la procedura è avviata.
Decreto ex art. 35-ter, comma 4, d.lgs. 25/2008 del Tribunale di Trieste (giudice dott. Marco Brandolin): tre pagine che escludono l'applicabilità della procedura di frontiera per mancanza del decreto ministeriale sulle zone di frontiera e ne traggono la conversione del rito. Il diniego impugnato era stato adottato dalla Commissione territoriale di Trieste il 14 luglio 2026 ai sensi dell'art. 28-ter, in procedura accelerata di frontiera ex artt. 42, par. 1, lett. j) e 45, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348.
L'art. 45, par. 1, richiama l'art. 43, par. 1, che consente l'avvio della procedura di frontiera solo per la domanda fatta a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito; e l'art. 28-bis d.lgs. 25/2008, nel testo risultante dal d.l. 100/2026, rimette a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione di quelle zone.
«benché l'art. 28-bis affermi chiaramente che lo svolgimento della procedura in parola richieda l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno che individui le zone di frontiera e di transito, tale fonte non è ancora stata adottata.»
Ne segue che i presupposti dell'art. 43, par. 1, lett. a) non ricorrevano e che gli effetti prodotti dalla procedura vanno eliminati «già nell'odierna fase cautelare». Nello stesso senso, in sede di reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015, i decreti triestini del 7 agosto e dell'8 agosto.
Caduto il presupposto, «il rito seguito nel presente giudizio va modificato, dovendo trovare applicazione l'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e non l'art. 35-ter»; si applica dunque il comma 3 di quest'ultimo, e la disapplicazione della procedura di frontiera esclude l'eccezione dell'art. 68, par. 3, Reg. 1348, «con conseguente riespansione della regola generale della sospensione automatica». Il dispositivo dà atto dell'insussistenza dei presupposti, dispone la conversione del rito e dichiara il provvedimento impugnato automaticamente sospeso per tutta la durata del processo.
Il giorno prima il Giudice di pace di Trieste (dott. Francesco Benincampi, R.G. 1738/2026) aveva revocato la misura alternativa al trattenimento applicata ex art. 14, comma 1-bis, lett. a, d.lgs. 286/1998 — PDF. Pendente l'istanza di autorizzazione a rimanere opera il divieto di allontanamento, sicché il Questore «ha erroneamente ritenuto eseguibile l'obbligo di rimpatrio»; e, difettando quel presupposto, «non ricorrono neppure i requisiti per l'applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il C.P.R.». È lo stesso ordine di verifica affermato in pari data da Cass. n. 24430/2026.
Nota redazionale. Nel decreto del Giudice di pace l'art. 35-bis, comma 5, e l'art. 35-ter, commi 2 e 4, sono attribuiti per svista al «D. Lgs. 286/98» invece che al d.lgs. 25/2008. La ricorrente è cittadina colombiana, potenziale vittima di tratta e malata di diabete: dati riferiti dalla difesa e non desumibili dal testo dei provvedimenti.
Norme collegate