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Decreto (art. 35-ter, comma 4, primo periodo, d.lgs. 25/2008) — con il decreto del Giudice di pace di Trieste reso nello stesso caso · R.G. 4385/2026 (e G.d.P. Trieste, R.G. 1738/2026)

Tribunale di Trieste, Sez. specializzata immigrazione, 4 agosto 2026

Massima

Il decreto ministeriale che individua le zone di frontiera e di transito ai sensi del nuovo art. 28-bis d.lgs. 25/2008 non è ancora stato adottato: in difetto di quella fonte la procedura accelerata alla frontiera è stata applicata senza che ricorressero i presupposti dell'art. 43, par. 1, lett. a), richiamato dall'art. 45, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348, e i suoi effetti vanno eliminati già nella fase cautelare. Il Tribunale converte il rito dall'art. 35-ter all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e, in applicazione del comma 3 di quest'ultimo, dichiara che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e per tutta la durata del processo.

⚠️ Da leggere insieme al D.M. 21 luglio 2026, che individua le nuove zone di frontiera o di transito. Il decreto ministeriale è stato pubblicato in G.U. il 10 agosto 2026, sei giorni dopo questa decisione: la premessa da cui il Tribunale muove — che quella fonte «non è ancora stata adottata» — era corretta al momento in cui ha deciso, ma il quadro normativo è ora cambiato.

Aggiornamento — 20 agosto 2026. Il decreto del Tribunale di Trieste R.G. 4748/2026, primo a pronunciarsi dopo la pubblicazione in G.U., risolve il punto: il decreto ministeriale deve esistere al momento in cui la procedura è avviata, e la pubblicazione sopravvenuta non sana le procedure avviate prima del 10 agosto.

Uno dei primi decreti ex art. 35-ter, comma 4, d.lgs. 25/2008 del Tribunale di Trieste (giudice dott. Marco Brandolin). Provvedimento succinto — tre pagine — ma di portata generale: esclude l'applicabilità della procedura di frontiera perché manca il decreto ministeriale che individua le zone di frontiera, e ne trae la conseguenza processuale più radicale, la conversione del rito.

Il diniego impugnato era stato adottato dalla Commissione territoriale di Trieste il 14 luglio 2026, notificato il 16, dichiarando infondata la domanda ai sensi dell'art. 28-ter d.lgs. 25/2008 «in applicazione di procedura accelerata alla frontiera di cui agli artt. 42, § 1, lett. j) e 45, §1, Reg. UE n. 1348/2024». La Commissione non ha depositato la memoria prevista dall'art. 35-ter nel termine di cinque giorni dalla notificazione del ricorso.

La riqualificazione della procedura

Il Tribunale «ritiene di dover riqualificare la procedura seguita dalla Commissione territoriale, non prestandosi il caso di specie all'applicazione degli artt. 42, § 1, lett. j) e 45, §1, Reg. UE n. 1348/2024».

Il percorso è quello poi ripreso, con maggiore ampiezza, nei decreti triestini del 7 agosto e dell'8 agosto: l'art. 45, par. 1, richiama l'art. 43, par. 1, che consente l'avvio della procedura di frontiera solo «dalla domanda fatta a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito» (o dal rintraccio, dallo sbarco a seguito di ricerca e soccorso, dalla ricollocazione); il d.l. 100/2026 ha modificato l'art. 28-bis d.lgs. 25/2008 e introdotto gli artt. 28-bis.1 e 28-bis.2; l'unico comma rimasto in vigore dell'art. 28-bis prevede che «le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno».

«Ciò posto, benché l'art. 28-bis affermi chiaramente che lo svolgimento della procedura in parola richieda l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno che individui le zone di frontiera e di transito, tale fonte non è ancora stata adottata

Da qui: «nel caso di specie, la procedura accelerata alla frontiera è stata applicata senza che ricorressero i presupposti di cui all'art. 43, § 1, lett. a), richiamato dall'art. 45, §1, Reg. UE n. 1348/2024, e, pertanto, vanno eliminati, già nell'odierna fase cautelare, gli effetti che essa ha prodotto».

La conseguenza: dal 35-ter al 35-bis, e la sospensione opera ex lege

È il passaggio che distingue questo decreto dagli altri due triestini, resi in sede di reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015. Qui il giudizio è il ricorso contro il diniego, e la caduta del presupposto agisce sul rito:

  1. «dal punto di vista processuale, il rito seguito nel presente giudizio va modificato, dovendo trovare applicazione l'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e non l'art. 35-ter»;
  2. si applica quindi il comma 3 dell'art. 35-bis, per cui «la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348»;
  3. «la disapplicazione della procedura accelerata alla frontiera esclude che, nel caso di specie, possa ricorrere l'eccezione di cui sopra, con conseguente riespansione della regola generale della sospensione automatica».

Il dispositivo è di quattro capi: dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera; dispone la conversione del rito dall'art. 35-ter all'art. 35-bis; dichiara che il provvedimento impugnato deve considerarsi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e per tutta la durata del processo; dispone l'acquisizione del decreto nel fascicolo principale.

La ricorrente è una cittadina colombiana; chi ha condiviso il decreto ha segnalato che è potenziale vittima di tratta e malata di diabete — dati che il provvedimento non riporta.

Un dato di contesto che il decreto non menziona e che conviene avere presente: la Colombia è fra i sette paesi designati di origine sicuri a livello dell'Unione dall'allegato II del Reg. (UE) 2024/1348, come inserito dal Reg. (UE) 2026/464 in vigore dal 27 febbraio 2026 (v. la scheda di Bologna per il dettaglio). Qui la Commissione non ha però usato quella via: ha incanalato la domanda in procedura accelerata di frontiera ai sensi dell'art. 42, par. 1, lett. j) — la percentuale di riconoscimento ≤ 20% — e non della lett. e) sul paese di origine sicuro.

Lo stesso caso davanti al Giudice di pace: il decreto del 3 agosto 2026

Il giorno prima, nello stesso caso, il Giudice di pace di Trieste (dott. Francesco Benincampi, R.G. 1738/2026) aveva revocato una misura alternativa al trattenimento — PDF. I due provvedimenti raccontano la stessa vicenda da due giurisdizioni diverse, e messi in fila mostrano il meccanismo per intero.

La sequenza:

Data Atto
14 luglio 2026 la Commissione territoriale di Trieste rigetta per manifesta infondatezza, in procedura accelerata di frontiera
20 luglio 2026 ricorso ex art. 35-ter, comma 4, con istanza di autorizzazione a rimanere
28 luglio 2026 il Questore di Trieste, «non essendo possibile eseguire con immediatezza» il rimpatrio, applica la misura della consegna del passaporto (art. 14, comma 1-bis, lett. a, d.lgs. 286/1998); il G.d.P. la convalida lo stesso giorno
30 luglio 2026 istanza di riesame
3 agosto 2026 il G.d.P. revoca la misura
4 agosto 2026 il Tribunale converte il rito e dichiara il provvedimento automaticamente sospeso

Il Giudice di pace si corregge sul presupposto: pendente l'istanza di autorizzazione a rimanere, opera «il divieto di allontanamento», e le deroghe — «le ipotesi di cui agli artt. 56 e 68, paragrafo 6, del Reg. UE 2024/1348 — non sono ravvisabili nel caso di specie, afferendo a casi di reiterazione della domanda di protezione internazionale». Dunque il Questore «ha erroneamente ritenuto eseguibile l'obbligo di rimpatrio»: esso «non è attuabile, finché non interverrà la decisione del Tribunale di Trieste sull'istanza di autorizzazione a rimanere». E — passaggio che conviene tenere a mente — difettando il presupposto dell'eseguibilità del rimpatrio, «non ricorrono neppure i requisiti per l'applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il C.P.R.».

È lo stesso schema logico affermato lo stesso giorno dalla Cassazione con l'ordinanza n. 24430/2026: prima si verifica se l'obbligo di rimpatrio sia eseguibile, e solo dopo si discute di trattenimento o di misure alternative. Non è un caso: il decreto è stato diffuso da Maurizio Veglio insieme a quell'ordinanza, come esempio applicativo, in «un caso seguito con Dora Zappia» — la difensora che ha diffuso il decreto del Tribunale del 4 agosto.

Nota redazionale. Nel decreto del Giudice di pace le citazioni normative recano due sviste materiali: l'art. 35-bis, comma 5, e l'art. 35-ter, commi 2 e 4, sono attribuiti al «D. Lgs. 286/98» invece che al d.lgs. 25/2008.

Il filone triestino

Tre decisioni in cinque giorni, nello stesso Tribunale, con esiti convergenti sul merito e divergenti sul rimedio:

Data R.G. Giudice Rito Esito sull'assenza del d.m.
4 agosto 4385/2026 Brandolin art. 35-ter, co. 4 procedura non instaurata → conversione del rito e sospensione automatica
7 agosto 4412/2026 Dinoi art. 700 c.p.c. nel reclamo ex 5-quinquies d.m. 2019 obsoleto → sospensione dell'autorizzazione a risiedere
8 agosto 4538/2026 Brandolin art. 700 c.p.c. nel reclamo ex 5-quinquies fumus sì, periculum no (il reclamo è il rimedio tipico)

Che cosa resta dopo il D.M. 21 luglio 2026

Il decreto ministeriale sulle zone di frontiera, pubblicato in G.U. il 10 agosto 2026, toglie l'argomento più semplice: la fonte richiesta dall'art. 28-bis ora esiste. Ma non svuota la decisione, per tre ragioni.

  1. Vale per il passato. Il decreto è pubblicato sei giorni dopo. Per le procedure di frontiera avviate prima del 10 agosto — come questa, incanalata il 14 luglio — resta da stabilire su quale fonte poggiassero, e la risposta del Tribunale è: nessuna.
  2. Il D.M. integra, non riscrive. Le province di Trieste e Gorizia continuano a essere designate dal d.m. 2019, con la stessa genericità che il decreto del 7 agosto censura: non è detto quale sia il «valico di frontiera esterna» né quali aree siano «zona di transito».
  3. Designare un luogo non crea il presupposto. È il rilievo su cui si è concentrata la discussione in lista: l'art. 43 Reg. 1348 detta le condizioni della procedura, l'art. 54 solo i luoghi in cui si svolge; la collocazione geografica del richiedente non è un autonomo presupposto, e la designazione territoriale non sostituisce la verifica individuale. Su questa impostazione il capo 1 del dispositivo — «dà atto dell'insussistenza dei presupposti» — continua a reggere anche a D.M. vigente.

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