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Decreto (istanza di autorizzazione a rimanere, art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · Proc. 16082/2026

Tribunale di Torino, Sez. specializzata immigrazione, 24 agosto 2026

Massima

Alle domande di protezione internazionale manifestate anteriormente al 12 giugno 2026, pur applicandosi la nuova disciplina processuale introdotta dal d.l. 100/2026, continua ad applicarsi la disciplina sostanziale previgente all'entrata in vigore del Patto UE su migrazione e asilo. Rileva a tal fine la data della manifestazione di volontà — documentata dall'attestazione rilasciata dall'ente convenzionato che cura la prenotazione dell'appuntamento — e non quella della successiva redazione del modello C3: il tempo trascorso tra le due non è irrilevante, perché l'Amministrazione ha avuto sin dal primo momento la possibilità di valutare in astratto i presupposti della procedura accelerata. La procedura va perciò ricondotta a quella ordinaria dell'art. 27 d.lgs. 25/2008, con conseguente sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ex art. 35-bis, commi 2 e 3.

Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata (giudice dott. Fabrizio Alessandria), ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione a rimanere «in quanto l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è già sospesa ex lege».

Il dispositivo è di quelli che sembrano non decidere nulla e decidono tutto. Per arrivare a dire che la sospensione opera automaticamente, il giudice deve prima stabilire che la procedura accelerata era stata adottata illegittimamente — e lo fa con un criterio nuovo rispetto alle decisioni già raccolte qui: quel che conta è la data della manifestazione di volontà, non quella del C3.

La regola: disciplina processuale nuova, disciplina sostanziale vecchia

Il passaggio centrale distingue i due piani:

ritenuto che, alle domande di protezione internazionale manifestate in data anteriore al 12.6.2026, pur applicandosi la nuova disciplina processuale introdotta dal DL 100/2026, continua ad applicarsi la disciplina sostanziale previgente all'entrata in vigore del Patto UE sulla Migrazione e l'Asilo.

È la formulazione più netta, tra quelle pubblicate su questo sito, del criterio di raccordo tra i due regimi. E si noti il participio: domande manifestate prima del 12 giugno — non registrate, non formalizzate.

Il fatto che regge tutto: l'attestazione dello sportello convenzionato

Nel caso concreto la volontà era stata manifestata l'11 maggio 2026, e la prova è un documento che vale la pena segnalare a chi difende:

come risulta dal documento rilasciato dalla Croce Rossa Italiana di Torino - via Bologna, vale a dire da una delle «associazioni che curano la prenotazione e calendarizzazione della manifestazione della richiesta di protezione internazionale sulla piattaforma prenotafacile» (cfr. doc. 3 ric. e sito internet della Questura di Torino […]).

Il giudice cita a sostegno il sito della Questura di Torino, che elenca gli sportelli abilitati: l'attestazione dell'ente convenzionato non è un documento di parte da valutare con sospetto, ma la traccia di un passaggio che la stessa Amministrazione ha organizzato. Chi ha in mano un foglio di prenotazione della CRI, di un patronato o di un'associazione convenzionata ha in mano la data che determina il regime applicabile.

Sulla natura di quei soggetti va tenuto presente che il d.l. 100/2026 li ha portati dentro la procedura: il nuovo art. 26-ter d.lgs. 25/2008 prevede che la domanda sia formalizzata presso le Commissioni territoriali «per il tramite dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1».

Perché il ritardo dell'Amministrazione si volta contro l'Amministrazione

Il secondo passaggio è quello che dà mordente al primo, e anticipa l'obiezione ovvia — la domanda è stata registrata dopo il 12 giugno, quindi si applica il Patto:

ritenuto che non possa ritenersi irrilevante il tempo trascorso tra la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale e la redazione del modello C3 anche perché l'Amministrazione, già a partire dal primo momento, ha avuto la possibilità di valutare la sussistenza, in astratto, dei presupposti per il possibile avvio della procedura accelerata (ad esempio in caso di provenienza da paese di origine sicuro; così testualmente Trib. Firenze, decreto 18.4.2025, in proc. R.G. n. 4828/2025).

L'argomento è simmetrico e difficile da ribaltare: se l'accelerata si fonda su un presupposto che l'Amministrazione poteva apprezzare sin dal primo contatto — la provenienza da un Paese designato come sicuro è nota prima di ogni istruttoria — allora il ritardo con cui si è arrivati alla formalizzazione non può tradursi in un vantaggio per chi ha ritardato. In sostanza: la domanda avrebbe dovuto essere formalizzata ben prima del 12 giugno 2026, nei termini allora vigenti, e la procedura accelerata avviata dopo quella data è tardiva rispetto alla manifestazione.

Il precedente fiorentino richiamato è del 2025, quindi anteriore al Patto: nasce come argomento sulla tempestività dell'accelerata all'interno del vecchio sistema e viene qui riusato come criterio di diritto transitorio.

La conseguenza processuale: sospensione automatica, non cautelare

Caduta l'accelerata, la procedura

deve essere ricondotta nell'ambito di quella ordinaria prevista dall'art. 27, d.lgs. 25/2008, con conseguente applicazione dell'art. 35 bis, comma 2, primo periodo e comma 3, primo periodo, d.lgs. 25/2008 e […] la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato deve intendersi automatica (cfr. ancora Cass. Sez. Un. n. 11399/24).

Da qui il non luogo a provvedere: l'istanza cautelare non viene rigettata, viene dichiarata superflua perché il ricorrente ha già, per legge, il diritto di rimanere. È lo stesso esito — per strada diversa — dei decreti che convertono il rito 35-ter in 35-bis, come Torino 11 agosto e Trieste 20 agosto.

Il decreto prosegue con il rito ordinario: venti giorni alla Commissione territoriale per la nota difensiva e per la trasmissione del fascicolo (domanda, videoregistrazione ove disponibile, verbale di audizione, documentazione sul Paese di origine), altri venti al ricorrente per la replica, trasmissione al Pubblico Ministero, e udienza fissata al 20 aprile 2032.

Quella data non è un errore di trascrizione: è nel provvedimento, e dice del carico della Sezione torinese più di qualunque commento. Vale la pena ricordare che la sospensione ex lege copre l'intero tempo del giudizio.

Il rapporto con l'altro decreto torinese

Messo accanto a Torino 11 agosto — stesso giudice — il quadro si chiude. Là la domanda era formalizzata dopo il 12 giugno e l'Amministrazione aveva applicato l'art. 28-bis d.lgs. 25/2008, norma da ritenersi abrogata: illegittima l'accelerata perché fondata sul regime vecchio. Qui la domanda è manifestata prima del 12 giugno e l'Amministrazione ha applicato il regime nuovo: illegittima l'accelerata perché il regime nuovo non la governava.

Nei due sensi, l'errore sull'individuazione della disciplina applicabile nel tempo travolge la procedura accelerata e riapre la sospensione automatica. È l'immagine speculare di quanto accade a Napoli e a Bologna.

Quel che resta fuori

Due cose il decreto non dice, e conviene saperlo prima di citarlo.

Non individua il regolamento applicato dalla Commissione. Il provvedimento parla genericamente di «entrata in vigore del Patto UE sulla Migrazione e l'Asilo» e non indica quale disposizione del Regolamento Procedure la Commissione avesse invocato per l'esame accelerato. Chi cerca una pronuncia sull'art. 42 Reg. (UE) 2024/1348 non la troverà qui.

Non si pronuncia sulla vulnerabilità. Secondo la segnalazione di chi ha condiviso il decreto, tra i motivi di ricorso vi era la condizione di vulnerabilità della ricorrente, che nella disciplina previgente escludeva di per sé l'esame accelerato. Il tema risulta assorbito dall'accoglimento della domanda principale: resta impregiudicato, e chi lo sollevi altrove non ha qui un precedente né contro né a favore.

Nota sulla fonte

Diffuso in lista ASGI il 25 agosto 2026 dall'avv. Alessandro Praticò, difensore della ricorrente, che segnala di aver impostato la richiesta principale di sospensiva ex lege «sulla scorta della giurisprudenza già formatasi in altri distretti (Napoli, Bologna)» reperita nella stessa lista. La ricorrente è cittadina peruviana e la domanda risulta registrata il 16 luglio 2026: dati che provengono dalla mail di accompagnamento e non dal testo del decreto, che sul punto è muto.

Il PDF è stato rioscurato prima della pubblicazione: la copia circolata copriva le generalità con un rettangolo colorato opaco, ma il testo sottostante era ancora presente nel file e sarebbe riemerso rimuovendo il rettangolo. Nella copia qui allegata l'oscuramento è irreversibile.

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