Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 15588/2026
Massima
La procedura accelerata di frontiera non può essere applicata in ragione del solo tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%: l'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 impone di escluderla quando la situazione del Paese terzo sia significativamente mutata o quando il richiedente appartenga a una categoria di persone per la quale il dato percentuale non è rappresentativo. Il dato statistico ha valore soltanto indiziario e la verifica individuale deve precedere la qualificazione della domanda, perché da essa discende la compressione delle garanzie processuali. Se la determina presidenziale e il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ex art. 39, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348 si esauriscono nel richiamo al dato Eurostat, la procedura di frontiera non può ritenersi validamente instaurata e non produce gli effetti derogatori del rito: l'omissione non è una mera irregolarità formale, esclude l'art. 35-ter d.lgs. 25/2008 e i casi dell'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348, e comporta l'applicazione dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008. Richiamate le Sezioni Unite n. 11399/2024, il principio è traslabile dalla violazione dei termini a quella delle garanzie procedurali: il provvedimento è automaticamente sospeso e il ricorrente ha diritto a permanere sul territorio per la durata del procedimento.
Il Tribunale di Bologna (dott.ssa Stefania Cannavale) qualifica l'istanza di sospensione come accertamento del diritto a rimanere, dichiara applicabile l'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 in luogo dell'art. 35-ter d.lgs. 25/2008 e accerta che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per effetto del ricorso. La Commissione territoriale di Bologna aveva respinto la domanda per manifesta infondatezza ex art. 39, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348, ritenendo integrata l'ipotesi dell'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348. Secondo i dati riferiti dalla difesa e non desumibili dal testo del decreto, il richiedente è cittadino algerino, sbarcato a Cagliari e trasferito nel centro per la procedura di frontiera di Bologna (ex Caserma Gamberini).
Il controllo sulla regolarità della procedura è condotto d'ufficio; l'Amministrazione non ha depositato note. Il Tribunale rileva che il richiamo alla lett. j) nella determina presidenziale «resta meramente assertivo e si esaurisce nel riferimento al dato statistico Eurostat», e che allo stesso modo è motivato il provvedimento di rigetto. L'autorità deve esplicitare in concreto perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi e perché la percentuale sia significativa nel caso esaminato, confrontandosi con gli elementi già acquisiti agli atti.
In difetto di questa verifica la procedura di frontiera «non può ritenersi validamente instaurata»: cadono la non automaticità della sospensione, la riduzione dei tempi del giudizio e la manifesta infondatezza ex art. 28-ter d.lgs. 25/2008. Il decreto esclude i casi dell'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 e, richiamate le Sezioni Unite n. 11399/2024, estende il principio dalla violazione dei termini a quella delle garanzie procedurali.
La motivazione riprende quella di Trib. Palermo 9739/2026, compreso il richiamo all'art. 42, par. 3, lett. e), Reg. (UE) 2024/1348, che riguarda i minori non accompagnati: per un richiedente adulto il presupposto rilevante è il solo par. 1, lett. j). Sulla stessa soglia, nella procedura di frontiera, si vedano Trib. Venezia 13498/2026 e Trib. Venezia 13922/2026; in senso restrittivo, quando la Commissione indica più ragioni concorrenti, Trib. Firenze 11088/2026. Il decreto non esamina altri profili; secondo la difesa, il ricorso deduceva anche la violazione degli obblighi informativi e dell'orientamento legale.
Norme collegate