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Ordinanza (reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · R.G. 9986/2026

Tribunale di Palermo, 12 agosto 2026

Massima

Nel reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 avverso il provvedimento con cui il Prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale sottoposto a procedura di frontiera a risiedere soltanto nel centro di accoglienza designato: a) il termine di sette giorni per la proposizione del reclamo (art. 5-quinquies, comma 1, d.lgs. 142/2015) decorre dall'effettiva comunicazione del provvedimento in lingua comprensibile e con l'adempimento degli obblighi informativi — ex artt. 8, 15 e considerando 28 e 31 Reg. (UE) 2024/1348 — che non si identificano nella mera consegna materiale, dovendo l'Amministrazione provare l'avvenuta illustrazione del contenuto, delle modalità di impugnazione e delle conseguenze dell'inosservanza; b) l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse per effetto del rigetto della domanda non è fondata, poiché la fase giurisdizionale della procedura di frontiera non coincide necessariamente con quella amministrativa e la misura ex art. 5-ter d.lgs. 142/2015 rimane operativa in assenza di atto di revoca o di dichiarazione formale di cessazione; c) nel merito, l'avvenuto riconoscimento in sede cautelare del diritto a rimanere, con sospensione del diniego, fa venire meno la finzione di non ingresso e il presupposto giuridico su cui si fondava l'autorizzazione a risiedere, che va pertanto revocata.

Il Tribunale di Palermo (giudice dott. Michele Guarnotta) accoglie il reclamo e revoca il provvedimento del Prefetto di Agrigento, prot. n. 0073002 del 6 luglio 2026, con cui un cittadino egiziano richiedente protezione — sottoposto a procedura accelerata di frontiera ex artt. 43, 45 e 54 Reg. (UE) 2024/1348 — era stato autorizzato a risiedere esclusivamente presso il Centro di accoglienza Sikania di Siculiana per dodici settimane decorrenti dalla registrazione della domanda.

La tempestività del reclamo

L'ordinanza chiarisce che il termine di sette giorni di cui all'art. 5-quinquies, comma 1, d.lgs. 142/2015 non decorre dalla mera consegna materiale del provvedimento. L'Amministrazione aveva prodotto un verbale datato 6 luglio 2026 con formula generica e prestampata, dal quale risultava solo che il destinatario «avrebbe compreso il contenuto»; il verbale non specifica «quali informazioni siano state concretamente trasmesse, quali parti dell'atto siano state tradotte, se siano state illustrate le modalità e i termini di impugnazione ovvero le conseguenze derivanti dall'inosservanza». Il quadro informativo imposto dagli artt. 8 e 15 Reg. (UE) 2024/1348 — richiamato dai considerando 28 e 31 — esige comunicazione tempestiva ed effettivamente comprensibile. In assenza di prova di segno contrario, il Tribunale valorizza la prospettazione del reclamante secondo cui l'effettiva conoscenza del provvedimento e della possibilità di impugnarlo è stata acquisita il 16 luglio 2026, allorché ebbe accesso all'assistenza difensiva: il reclamo del 21 luglio 2026 è dunque tempestivo.

L'interesse ad agire e la natura della fase giurisdizionale

L'eccezione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse — fondata sul successivo rigetto della domanda — è disattesa. L'autorizzazione a risiedere ex art. 5-ter è funzionale alla procedura di frontiera, la cui disciplina «contempla anche la fase giurisdizionale relativa al diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato»: la conclusione della fase amministrativa non coincide necessariamente con il venir meno dell'autorizzazione, in assenza di atto di revoca o di formale dichiarazione di cessazione da parte della stessa Amministrazione. Alla data dell'udienza il reclamante si trovava ancora nel Centro Sikania e osservava un obbligo di rientro serale: l'interesse alla decisione è attuale.

La sopravvenuta cessazione del presupposto

Nel merito, l'ordinanza registra che, nel giudizio avverso il diniego della Commissione, era stata riconosciuta l'efficacia sospensiva al ricorso e il diritto a rimanere, con disposta trattazione del giudizio secondo il rito ordinario. Questa sopravvenienza «determina la fuoriuscita del richiedente dalla procedura di frontiera e il venir meno della finzione di non ingresso»: viene meno la base giuridica sulla quale si fondava il provvedimento ex art. 5-ter, che deve essere revocato. Il Tribunale compensa le spese per la novità della disciplina introdotta dal d.l. 100/2026.

Il decreto apre il filone del Centro Sikania — proseguito dallo stesso giudice con Trib. Palermo (Guarnotta) del 13 ottobre 2026 — e si legge accanto a Trib. Catania 10504/2026 sull'analogo filone dell'hotspot di Augusta.

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