Ordinanza (reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · R.G. non indicato
Massima
Il reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 avverso il provvedimento con cui il Prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale sottoposto a procedura di frontiera a risiedere soltanto nel centro di accoglienza designato (nella specie, il Centro Sikania di Siculiana) è fondato ove non emerga che l'autorità amministrativa abbia valutato le concrete condizioni del luogo rispetto alle esigenze particolari del singolo — ex art. 9, par. 4, Dir. (UE) 2024/1346 richiamato dall'art. 54, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348 — né che siano stati assolti gli obblighi informativi preliminari in lingua comprensibile sulla procedura di esame e sulle conseguenze derivanti dall'inosservanza del provvedimento.
Il Tribunale di Palermo (giudice dott. Michele Guarnotta), a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 settembre 2026, pronuncia sull'ordinanza di reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 avverso il provvedimento del Prefetto di Agrigento del 18 agosto 2026, con cui un cittadino egiziano richiedente protezione — sottoposto a procedura accelerata di frontiera ex artt. 43, 45 e 54 Reg. (UE) 2024/1348 — era stato autorizzato a risiedere esclusivamente presso il Centro di accoglienza «Villa Sikania» di Siculiana (AG) per dodici settimane decorrenti dalla registrazione della domanda di protezione.
Il provvedimento prefettizio aveva come unico presupposto la determina del Presidente della Commissione territoriale di Palermo – Sezione di Agrigento, che aveva disposto l'esame della domanda mediante procedura accelerata di frontiera ex art. 45, par. 1. L'autorizzazione a risiedere, prevista dall'art. 5-ter d.lgs. 142/2015 e richiamata nell'economia della procedura dal combinato disposto di cui agli artt. 54, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348 e 9, par. 4, Dir. (UE) 2024/1346, è strumentale al compimento della procedura speciale e deve riflettere, nella determinazione del luogo e delle modalità, le condizioni di accoglienza concrete.
L'ordinanza, lunga 28 pagine, muove dalla ricognizione dei vizi dedotti — compendiati nella necessità di una motivazione specifica sulle condizioni del Centro Sikania rispetto ai bisogni individuali del reclamante, nel rispetto dell'obbligo informativo sulla procedura di esame e sulle conseguenze dell'inosservanza del provvedimento, e nella coerenza fra scelta del luogo e tipologia della procedura applicata — e verifica partitamente le allegazioni, in costante confronto con il quadro euro-unitario di riferimento.
La ratio del decreto investe l'onere motivazionale dell'autorizzazione a risiedere nel «luogo specifico» quando il Prefetto si limita a indicare l'ubicazione dell'hotspot senza dar conto della compatibilità delle condizioni materiali del centro con le esigenze dell'interessato, e quando l'informativa preliminare — in lingua comprensibile — sulla procedura di esame non risulti effettivamente assolta ai sensi dell'art. 8 Reg. (UE) 2024/1348. Il filone si allinea alle decisioni che richiedono controllo sostanziale, e non meramente formale, sulla scelta del luogo nell'ambito della procedura di frontiera: in particolare, Trib. Palermo 9986/2026 — reso dallo stesso giudice sul Centro Sikania — e Trib. Catania 10504/2026 sull'hotspot di Augusta, sotto il profilo inaudita altera parte.
Norme collegate