Ordinanza (reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · R.G. 9986/2026
Massima
Nel reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 avverso il provvedimento con cui il Prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale sottoposto a procedura di frontiera a risiedere soltanto nel centro di accoglienza designato: a) il termine di sette giorni per la proposizione del reclamo (art. 5-quinquies, comma 1, d.lgs. 142/2015) decorre dall'effettiva comunicazione del provvedimento in lingua comprensibile e con l'adempimento degli obblighi informativi — ex artt. 8, 15 e considerando 28 e 31 Reg. (UE) 2024/1348 — che non si identificano nella mera consegna materiale, dovendo l'Amministrazione provare l'avvenuta illustrazione del contenuto, delle modalità di impugnazione e delle conseguenze dell'inosservanza; b) l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse per effetto del rigetto della domanda non è fondata, poiché la fase giurisdizionale della procedura di frontiera non coincide necessariamente con quella amministrativa e la misura ex art. 5-ter d.lgs. 142/2015 rimane operativa in assenza di atto di revoca o di dichiarazione formale di cessazione; c) nel merito, l'avvenuto riconoscimento in sede cautelare del diritto a rimanere, con sospensione del diniego, fa venire meno la finzione di non ingresso e il presupposto giuridico su cui si fondava l'autorizzazione a risiedere, che va pertanto revocata.
Il Tribunale di Palermo (giudice dott. Michele Guarnotta) accoglie il reclamo e revoca il provvedimento del Prefetto di Agrigento, prot. n. 0073002 del 6 luglio 2026, con cui un cittadino egiziano richiedente protezione — sottoposto a procedura accelerata di frontiera ex artt. 43, 45 e 54 Reg. (UE) 2024/1348 — era stato autorizzato a risiedere esclusivamente presso il Centro di accoglienza Sikania di Siculiana per dodici settimane decorrenti dalla registrazione della domanda.
L'ordinanza chiarisce che il termine di sette giorni di cui all'art. 5-quinquies, comma 1, d.lgs. 142/2015 non decorre dalla mera consegna materiale del provvedimento. L'Amministrazione aveva prodotto un verbale datato 6 luglio 2026 con formula generica e prestampata, dal quale risultava solo che il destinatario «avrebbe compreso il contenuto»; il verbale non specifica «quali informazioni siano state concretamente trasmesse, quali parti dell'atto siano state tradotte, se siano state illustrate le modalità e i termini di impugnazione ovvero le conseguenze derivanti dall'inosservanza». Il quadro informativo imposto dagli artt. 8 e 15 Reg. (UE) 2024/1348 — richiamato dai considerando 28 e 31 — esige comunicazione tempestiva ed effettivamente comprensibile. In assenza di prova di segno contrario, il Tribunale valorizza la prospettazione del reclamante secondo cui l'effettiva conoscenza del provvedimento e della possibilità di impugnarlo è stata acquisita il 16 luglio 2026, allorché ebbe accesso all'assistenza difensiva: il reclamo del 21 luglio 2026 è dunque tempestivo.
L'eccezione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse — fondata sul successivo rigetto della domanda — è disattesa. L'autorizzazione a risiedere ex art. 5-ter è funzionale alla procedura di frontiera, la cui disciplina «contempla anche la fase giurisdizionale relativa al diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato»: la conclusione della fase amministrativa non coincide necessariamente con il venir meno dell'autorizzazione, in assenza di atto di revoca o di formale dichiarazione di cessazione da parte della stessa Amministrazione. Alla data dell'udienza il reclamante si trovava ancora nel Centro Sikania e osservava un obbligo di rientro serale: l'interesse alla decisione è attuale.
Nel merito, l'ordinanza registra che, nel giudizio avverso il diniego della Commissione, era stata riconosciuta l'efficacia sospensiva al ricorso e il diritto a rimanere, con disposta trattazione del giudizio secondo il rito ordinario. Questa sopravvenienza «determina la fuoriuscita del richiedente dalla procedura di frontiera e il venir meno della finzione di non ingresso»: viene meno la base giuridica sulla quale si fondava il provvedimento ex art. 5-ter, che deve essere revocato. Il Tribunale compensa le spese per la novità della disciplina introdotta dal d.l. 100/2026.
Il decreto apre il filone del Centro Sikania — proseguito dallo stesso giudice con Trib. Palermo (Guarnotta) del 13 ottobre 2026 — e si legge accanto a Trib. Catania 10504/2026 sull'analogo filone dell'hotspot di Augusta.
Norme collegate