Decreto cautelare *inaudita altera parte* (reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · R.G. 10504/2026
Massima
In sede di reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 avverso il provvedimento del Prefetto che autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere soltanto nel punto di crisi dell'hotspot presso il Porto Commerciale di Augusta, sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per la sospensione inaudita altera parte degli effetti esecutivi: la compressione della libertà di circolazione nelle more del contraddittorio incide su un diritto fondamentale, e il provvedimento prefettizio appare prima facie viziato dall'omessa informazione sulla procedura di esame adottata e sulle conseguenze dell'inosservanza, nonché dalla mancata personalizzazione della misura rispetto alle condizioni di accoglienza garantite dall'art. 9, par. 4, Dir. (UE) 2024/1346, richiamato dall'art. 54, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348.
Il Tribunale di Catania (giudice dott.ssa Eleonora Guarnera) sospende inaudita altera parte gli effetti esecutivi di due provvedimenti consecutivi del Prefetto di Siracusa — del 5 e del 9 settembre 2026, di contenuto sostanzialmente analogo — con cui un cittadino egiziano richiedente protezione, sottoposto a procedura di frontiera, era stato autorizzato a risiedere «soltanto nel punto di crisi, sito ad Augusta (SR), Hotspot c/o Porto Commerciale» per dodici settimane decorrenti dalla registrazione della domanda.
Il reclamante ha dedotto plurimi profili di illegittimità ed ha chiesto, in via cautelare ex art. 700 c.p.c., la sospensione degli effetti esecutivi anche inaudita altera parte. Il Tribunale affronta direttamente il fumus dei vizi dedotti — nullità dell'atto presupposto, violazione degli obblighi informativi sulla procedura di esame e sulle conseguenze dell'inosservanza del provvedimento, difetto di personalizzazione — e il periculum: nelle more del contraddittorio la compressione della libertà di circolazione incide su un diritto fondamentale, non reintegrabile ex post.
Il decreto richiama l'art. 9, par. 4, Dir. (UE) 2024/1346 — espressamente evocato dall'art. 54, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348 — che impone condizioni materiali di accoglienza adeguate ove il richiedente sia obbligato a risiedere in un luogo specifico. Le allegazioni di segno contrario sulle condizioni dell'Hotspot di Augusta rendono prima facie carente la motivazione della scelta dell'esatta ubicazione. Nel contempo, l'omessa informazione in lingua comprensibile sulla procedura adottata e sulle conseguenze della violazione del provvedimento investe l'obbligo preliminare di cui agli artt. 8 e 15 Reg. (UE) 2024/1348, generale e indipendente dalla tipologia di procedura.
Il Tribunale fissa l'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto per il 5 ottobre 2026, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e onera il reclamante della notifica entro il 22 settembre nel rispetto del termine di cui all'art. 5-quinquies, comma 3, d.lgs. 142/2015.
L'ordinanza si colloca nel filone cautelare inaudita altera parte dei reclami 5-quinquies — accanto a Trib. Genova 9094/2026 e a Trib. Palermo (Guarnotta) del 13 ottobre 2026 — e mostra come la censura sulla carenza di informazione sulla procedura adottata (sviluppata da Trib. Trieste 5022/2026) regga anche nei provvedimenti di autorizzazione a risiedere all'interno dell'hotspot.
Norme collegate