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Decreto cautelare e ordinanza definitiva (reclamo art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · R.G. 8694/2026

Tribunale di Palermo, 25 luglio 2026

Massima

Il Tribunale sospende prima inaudita altera parte, e poi revoca in via definitiva, il provvedimento prefettizio che autorizzava un richiedente in procedura accelerata di frontiera a risiedere esclusivamente nel Centro Sikania: dal modulo di screening emergevano con evidenza vulnerabilità ed «esigenze speciali di accoglienza», e nessuna valutazione sul punto è contenuta negli atti successivi, con violazione degli artt. 21 e 53, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348 e degli artt. 9, 24 e 25 Dir. (UE) 2024/1346; risultano inoltre inadempiuti gli obblighi informativi e di orientamento legale gratuito, essendo il provvedimento redatto in italiano e la relata priva di attestazione sulla comunicazione in lingua conosciuta.

Il Tribunale di Palermo (giudice dott.ssa Angela Lo Piparo) ha revocato il provvedimento del Prefetto di Agrigento del 18 giugno 2026 che autorizzava un cittadino pakistano sottoposto a procedura accelerata di frontiera a risiedere esclusivamente presso il «Centro Sikania» di Siculiana (AG) per un massimo di dodici settimane (art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015). Lo stesso provvedimento prefettizio è all'origine del reclamo gemello R.G. 8695/2026, deciso in pari data da altro giudice della Sezione.

Con decreto del 29 giugno 2026 il Tribunale aveva sospeso inaudita altera parte, ex art. 700 c.p.c., gli effetti esecutivi del provvedimento (PDF).

Il controllo officioso

La verifica della correttezza delle procedure speciali — oggi nella Sezione IV del Capo II Reg. (UE) 2024/1348 — ha natura officiosa e deve accertare sia i presupposti sia la correttezza delle modalità di attuazione, comprese le condizioni che l'art. 53 del regolamento prevede come eccezioni alla procedura di frontiera.

Le esigenze di accoglienza particolari

Dal modulo di screening emergeva una vulnerabilità del richiedente (emiparesi facciale, strabismo con fotofobia e cefalea; diabete di tipo II in scompenso glicemico acuto; insufficienza aortica con terapia interrotta), e il modulo stesso riportava «esigenze speciali di accoglienza – accesso all'assistenza sanitaria necessaria/adeguata»; una visita medica aveva riscontrato segni fisici compatibili con l'aggressione riferita. Ai sensi dell'art. 21 Reg. 2024/1348 a tali richiedenti deve essere fornito il sostegno necessario e, se esso non può esserlo nell'ambito della procedura, l'art. 53, par. 2, lett. b) e c) impone di non applicare — o di far cessare in qualsiasi fase — la procedura di frontiera. Negli atti successivi allo screening non si rinviene alcuna valutazione sul punto: accertata la vulnerabilità, l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare quali misure intendeva adottare e perché le ritenesse compatibili con la procedura. Il Tribunale aggiunge che le categorie dell'art. 24 Dir. (UE) 2024/1346 non hanno carattere tassativo e che l'art. 9 della direttiva richiede, per le decisioni che impongono di risiedere in un luogo determinato, proporzionalità e considerazione della situazione individuale.

Gli obblighi informativi

Non emerge che il reclamante sia stato posto in condizione di conoscere, in una lingua compresa o ragionevolmente comprensibile, i propri diritti e obblighi nella procedura e nel sistema di accoglienza (art. 8 Reg. 2024/1348, art. 5 Dir. 2024/1346, art. 5-quater d.lgs. 142/2015): il modulo attestante l'informativa rinvia a contenuti elettronici non verificabili, in lingua urdu risultano disponibili soltanto le informazioni su screening ed Eurodac, il provvedimento è redatto in italiano e la relata di notifica è priva della data e di ogni attestazione sull'effettiva comunicazione del contenuto in lingua conosciuta. Non risulta fornita prova del servizio di orientamento legale gratuito. In sede di audizione il richiedente ha riferito di non aver compreso le informazioni ricevute, perché il mediatore non parlava urdu.

Assorbita ogni altra questione, il provvedimento è revocato «per violazione degli obblighi di valutazione individuale e di considerazione delle esigenze di accoglienza particolari imposti dalla normativa nazionale ed eurounitaria». Spese compensate per la novità della materia.

Gli atti amministrativi dello stesso procedimento — attestazione di manifestazione, modulo di screening, determina della procedura accelerata di frontiera, provvedimento prefettizio — sono consultabili nel fascicolo di Villa Sikania.

📄 Scarica il provvedimento (PDF)