← Tutta la giurisprudenza

Decreto cautelare e ordinanza definitiva (reclamo art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · R.G. 8694/2026

Tribunale di Palermo, Sez. immigrazione, 25 luglio 2026

procedura di frontieraobbligo di soggiornoesigenze di accoglienza particolarivulnerabilitàobblighi informativiorientamento legale

Massima

Il Tribunale sospende prima inaudita altera parte, e poi revoca in via definitiva, il provvedimento prefettizio che autorizzava un richiedente in procedura accelerata di frontiera a risiedere esclusivamente nel Centro Sikania: dal modulo di screening emergevano con evidenza vulnerabilità ed «esigenze speciali di accoglienza», e nessuna valutazione sul punto è contenuta negli atti successivi, con violazione degli artt. 21 e 53, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348 e degli artt. 9, 24 e 25 Dir. (UE) 2024/1346; risultano inoltre inadempiuti gli obblighi informativi e di orientamento legale gratuito, essendo il provvedimento redatto in italiano e la relata priva di attestazione sulla comunicazione in lingua conosciuta.

Un unico procedimento, seguito dalla misura cautelare alla decisione definitiva. Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione (giudice dott.ssa Angela Lo Piparo), ha deciso il reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 proposto il 25 giugno 2026 da un cittadino pakistano richiedente protezione internazionale sottoposto a procedura accelerata di frontiera, avverso il provvedimento del Prefetto di Agrigento del 18 giugno 2026 che lo autorizzava, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015, a risiedere esclusivamente presso il «Centro Sikania» di Siculiana (AG) per un periodo massimo di dodici settimane dalla registrazione della domanda.

Il reclamante deduceva la violazione degli obblighi di informazione e traduzione, l'applicazione della procedura di frontiera in assenza delle garanzie previste dal diritto dell'Unione e l'omessa valutazione delle proprie esigenze di accoglienza particolari, chiedendo l'annullamento del provvedimento e il riconoscimento del diritto ad accedere al territorio nazionale in qualità di richiedente asilo.

La fase cautelare — decreto del 29 giugno 2026

Con decreto del 29 giugno 2026 il Tribunale ha fissato l'udienza prevista dall'art. 5-quinquies, comma 3, d.lgs. 142/2015 e, nelle more della decisione, ha disposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la sospensione inaudita altera parte degli effetti esecutivi del provvedimento prefettizio (PDF del decreto cautelare). Un provvedimento gemello, di identico contenuto, era stato reso lo stesso giorno da altro giudice della Sezione: R.G. 8695/2026.

L'Amministrazione resistente ha depositato note difensive — tardivamente — il 9 luglio 2026 per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, concludendo per il rigetto del reclamo. All'udienza del 13 luglio 2026 si è proceduto all'audizione personale del reclamante.

La decisione definitiva — ordinanza del 25 luglio 2026

In via preliminare il Tribunale afferma che la verifica della correttezza delle procedure speciali — oggi incluse nella Sezione IV del Capo II Reg. (UE) 2024/1348 — ha natura officiosa e deve accertare sia i presupposti sia la correttezza delle modalità di attuazione, comprese le condizioni che l'art. 53 del regolamento prevede come eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera.

Il primo profilo di illegittimità riguarda le esigenze di accoglienza particolari. Già dal modulo di screening emergeva con evidenza una vulnerabilità del richiedente (emiparesi facciale, strabismo con fotofobia e cefalea; diabete di tipo II in scompenso glicemico acuto; insufficienza aortica con terapia interrotta) e il modulo stesso riportava «esigenze speciali di accoglienza – accesso all'assistenza sanitaria necessaria/adeguata»; una visita presso il progetto People on the Move di Medici Senza Frontiere aveva riscontrato segni fisici compatibili con l'aggressione riferita. Ai sensi dell'art. 21 Reg. 2024/1348 a tali richiedenti deve essere fornito il sostegno necessario e, se esso non può essere fornito nell'ambito della procedura, l'art. 53, par. 2, lett. b) e c) impone di non applicare — o di cessare in qualsiasi fase — la procedura di frontiera. Nessuna valutazione sul punto è contenuta negli atti successivi allo screening: una volta accertata la vulnerabilità, l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare quali misure intendeva adottare e perché le ritenesse compatibili con la procedura e la misura adottata. Il Tribunale aggiunge che le categorie dell'art. 24 Dir. (UE) 2024/1346 non hanno carattere tassativo, e che per le decisioni che impongono di risiedere in un luogo determinato l'art. 9 della direttiva richiede espressamente proporzionalità e considerazione della situazione individuale.

Il secondo profilo riguarda gli obblighi informativi. Non emerge che il reclamante sia stato posto in condizione di conoscere, in una lingua compresa o ragionevolmente comprensibile, i propri diritti e obblighi nella procedura di asilo e nel sistema di accoglienza (art. 8 Reg. 2024/1348, art. 5 Dir. 2024/1346, art. 5-quater d.lgs. 142/2015): il modulo attestante l'informativa rinvia a contenuti elettronici non verificabili e in lingua urdu risultano disponibili soltanto le informazioni su screening ed Eurodac; il provvedimento è redatto in lingua italiana e la relata di notifica è priva dell'indicazione della data e di ogni attestazione sull'effettiva comunicazione del contenuto in lingua conosciuta, né delle conseguenze dell'inosservanza delle prescrizioni. Non risulta infine fornita la prova del servizio di orientamento legale gratuito, del quale in atti non vi è alcun cenno. In sede di audizione il richiedente ha riferito di non aver compreso le informazioni ricevute, perché il mediatore non parlava urdu.

Restando assorbita ogni altra questione, il provvedimento è revocato «per violazione degli obblighi di valutazione individuale e di considerazione delle esigenze di accoglienza particolari imposti dalla normativa nazionale ed eurounitaria». Le spese sono compensate in considerazione della novità e complessità della materia.

Gli atti amministrativi di questo stesso procedimento — attestazione di manifestazione, modulo di screening, determina della procedura accelerata di frontiera, provvedimento prefettizio — sono consultabili nel fascicolo raccolto dal progetto In Limine.

📄 Scarica il provvedimento (PDF)