Oggetto
Fascicolo completo degli atti consegnati a un richiedente sottoposto a procedura accelerata di frontiera dopo lo sbarco a Porto Empedocle: attestazione di manifestazione ex art. 27 Reg. 2024/1348, verbale di presa in carico del passaporto, modulo di screening, informativa, determinazione della procedura accelerata di frontiera, convocazione per l'audizione e provvedimento prefettizio di permanenza presso il Centro Sikania.
Fascicolo condiviso dal progetto In Limine di ASGI: la prima documentazione completa relativa
all'applicazione della procedura introdotta con l'entrata in vigore del Patto, raccolta a seguito di uno
sbarco a Porto Empedocle del 18 giugno 2026. Contiene i moduli e gli atti effettivamente consegnati
al cittadino straniero, previamente oscurati dei dati personali. È il riscontro documentale delle
decisioni del Tribunale di Palermo sulla stessa procedura (R.G.
8694/2026 e R.G. 9739, 9760 e
9759/2026).
Gli atti principali:
- Attestazione di manifestazione protezione internazionale della Questura di Agrigento, in
italiano e urdu, con CUI e ID manifestazione: attesta la registrazione della domanda «ai sensi
dell'art. 27 Reg. (UE) 1348/2024», dà 21 giorni per formalizzarla presso l'autorità competente
(art. 28) ed è valida «sino al rilascio del documento a seguito della formalizzazione» ai sensi
dell'art. 29, par. 3, «ed in tale sede è contestualmente ritirata». Il modello contiene anche la
formula, prestampata, sulla registrazione «a seguito di trasferimento ai sensi dell'Art. 46 Reg.
(UE) 1351/2024». Avverte espressamente che l'attestazione non costituisce prova di identità.
- Verbale di presa in carico del passaporto ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.lgs. 25/2008.
- Modulo di screening e informativa resa al richiedente.
- Determinazione della tipologia di procedura della Commissione territoriale di Palermo —
Sezione di Agrigento, adottata «ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008»: visto
l'art. 43, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348, rileva che sussistono le condizioni della procedura di asilo
alla frontiera e che il richiedente ha la cittadinanza di un paese terzo con tasso Eurostat di
riconoscimento pari o inferiore al 20% (formula riprodotta verbatim dall'art. 42, par. 1, lett. j),
senza ulteriore motivazione individuale); qualifica l'ipotesi come procedura accelerata
obbligatoria alla frontiera ex art. 45, par. 1; e «accerta che non sussistono le condizioni previste
dagli articoli 21, paragrafo 2, e 53», sul rilievo che «dalle informazioni riportate nella registrazione
della domanda non emergono elementi in tal senso». È esattamente la motivazione che il Tribunale
di Palermo ha ritenuto «meramente assertiva».
- Convocazione per l'audizione dinanzi alla Commissione territoriale.
- Provvedimento prefettizio relativo alla permanenza presso il Centro Sikania di Siculiana (AG).