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Atti di prassi — prima applicazione della procedura di frontiera · documentazione raccolta dal progetto In Limine (ASGI)

Questura di Agrigento e Commissione territoriale di Palermo — Sez. Agrigento, 18 giugno 2026

procedura di frontierascreeningattestazione di manifestazionedeterminahotspotVilla Sikania

Oggetto

Fascicolo completo degli atti consegnati a un richiedente sottoposto a procedura accelerata di frontiera dopo lo sbarco a Porto Empedocle: attestazione di manifestazione ex art. 27 Reg. 2024/1348, verbale di presa in carico del passaporto, modulo di screening, informativa, determinazione della procedura accelerata di frontiera, convocazione per l'audizione e provvedimento prefettizio di permanenza presso il Centro Sikania.

Fascicolo condiviso dal progetto In Limine di ASGI: la prima documentazione completa relativa all'applicazione della procedura introdotta con l'entrata in vigore del Patto, raccolta a seguito di uno sbarco a Porto Empedocle del 18 giugno 2026. Contiene i moduli e gli atti effettivamente consegnati al cittadino straniero, previamente oscurati dei dati personali. È il riscontro documentale delle decisioni del Tribunale di Palermo sulla stessa procedura (R.G. 8694/2026 e R.G. 9739, 9760 e 9759/2026).

Gli atti principali:

  • Attestazione di manifestazione protezione internazionale della Questura di Agrigento, in italiano e urdu, con CUI e ID manifestazione: attesta la registrazione della domanda «ai sensi dell'art. 27 Reg. (UE) 1348/2024», dà 21 giorni per formalizzarla presso l'autorità competente (art. 28) ed è valida «sino al rilascio del documento a seguito della formalizzazione» ai sensi dell'art. 29, par. 3, «ed in tale sede è contestualmente ritirata». Il modello contiene anche la formula, prestampata, sulla registrazione «a seguito di trasferimento ai sensi dell'Art. 46 Reg. (UE) 1351/2024». Avverte espressamente che l'attestazione non costituisce prova di identità.
  • Verbale di presa in carico del passaporto ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.lgs. 25/2008.
  • Modulo di screening e informativa resa al richiedente.
  • Determinazione della tipologia di procedura della Commissione territoriale di Palermo — Sezione di Agrigento, adottata «ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008»: visto l'art. 43, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348, rileva che sussistono le condizioni della procedura di asilo alla frontiera e che il richiedente ha la cittadinanza di un paese terzo con tasso Eurostat di riconoscimento pari o inferiore al 20% (formula riprodotta verbatim dall'art. 42, par. 1, lett. j), senza ulteriore motivazione individuale); qualifica l'ipotesi come procedura accelerata obbligatoria alla frontiera ex art. 45, par. 1; e «accerta che non sussistono le condizioni previste dagli articoli 21, paragrafo 2, e 53», sul rilievo che «dalle informazioni riportate nella registrazione della domanda non emergono elementi in tal senso». È esattamente la motivazione che il Tribunale di Palermo ha ritenuto «meramente assertiva».
  • Convocazione per l'audizione dinanzi alla Commissione territoriale.
  • Provvedimento prefettizio relativo alla permanenza presso il Centro Sikania di Siculiana (AG).

📄 Scarica il fascicolo degli atti (PDF, oscurato)