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Decreto sulla convalida del trattenimento del richiedente (art. 6, comma 2, lett. b), c) e d), d.lgs. 142/2015) · R.G. 28137/2026

Tribunale di Milano, 6 luglio 2026

Massima

La convalida del trattenimento del richiedente ex art. 6, comma 2, d.lgs. 142/2015 verifica la sussistenza delle fattispecie nei termini specifici indicati dal Questore, muovendo dai precedenti dattiloscopici e dal casellario acquisito d'ufficio. La lett. b), per il rinvio all'art. 13, comma 2, lett. c), t.u. immigrazione e alle categorie dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, esige un accertamento di fatto, oggettivo e attuale, dell'intera personalità (Cass. n. 26173/2023): una sola denuncia in stato di libertà e nessuna condanna nel casellario non integrano l'abitualità. La lett. c) richiede una pericolosità concreta e attuale, che le condanne non provano in automatico (Corte cost. n. 202/2013) e che manca se la condanna indicata dal Questore non trova riscontro nel casellario. La lett. d), riformulata dal d.l. 100/2026 con rinvio al nuovo art. 5-sexies, resta a due presupposti cumulativi: il rischio di fuga valutato caso per caso e la necessità di determinare elementi della domanda non acquisibili senza il trattenimento; il decreto che non li indica — e non potrebbe, se la Commissione ha già deciso la domanda quasi un anno prima — non è conforme alla norma (Cass. n. 21523/2026). Il radicamento medio tempore — lavoro, ospitalità documentata, promessa di assunzione — elide gli indici astratti del rischio di fuga. Non convalida.

Il Tribunale di Milano (giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini) non convalida il trattenimento al CPR di via Corelli di un cittadino tunisino, disposto dal Questore di Padova il 2 luglio 2026 ex art. 6, comma 2, lett. b), c) e d), d.lgs. 142/2015. La domanda di protezione era stata rigettata dalla Commissione di Padova l'8 luglio 2025 e il ricorso pendeva davanti al Tribunale di Venezia, che aveva accolto la cautelare il 29 gennaio 2026; un'espulsione del 2021 era rimasta inottemperata. È la prima decisione, fra quelle raccolte, che applica l'art. 6 come riscritto dal d.l. 100/2026 e il nuovo art. 5-sexies sul rischio di fuga.

Le lettere b) e c): abitualità e pericolosità vanno provate

Il Questore fondava la lett. b) sulle categorie dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 e la lett. c) su condanne per stupefacenti. Il Tribunale muove da Cass. n. 26173/2023: il controllo giudiziale «deve avere per oggetto […] il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie», con accertamento oggettivo, attualità e esame globale della personalità. Dal casellario acquisito d'ufficio «non risulta alcunché»; dai dattiloscopici una sola denuncia del 2 agosto 2024, mentre un precedente del 2021 è del fratello. Nessuna abitualità, dunque, e nessuna pericolosità concreta e attuale: le condanne non operano in automatico (Corte cost. n. 202/2013) e quella indicata dal Questore «non c'è riscontro alcuno nel casellario».

La lettera d) dopo il d.l. 100/2026

La lett. d) resta composta da due ipotesi «collegate dalla congiunzione "e"»: la necessità di determinare gli elementi della domanda non acquisibili senza il trattenimento e il rischio di fuga, ora rinviato all'art. 5-sexies, che elenca le circostanze e impone la valutazione «caso per caso». Il decreto riporta i considerando 19, 23, 24 e 28 e le definizioni dell'art. 2 Dir. (UE) 2024/1346. Nel caso, la falsa attestazione delle generalità non ha riscontro in atti; l'inottemperanza all'espulsione e l'assenza di passaporto sono da leggere alla luce del contesto individuale. Ma il vizio decisivo è il mancato richiamo del primo presupposto: la domanda «è stata rigettata il giorno 8 luglio 2025, quindi quasi un anno prima del trattenimento», sicché la norma «probabilmente nemmeno potrebbe trovare in concreto applicazione». Richiamata Cass. n. 21523/2026, che dichiara generico il ricorso che non indica quali elementi debbano ancora essere determinati, e la presunzione «solo relativa» di fuga da mancanza di passaporto. Il radicamento — lavoro continuativo pur senza contratto, dichiarazioni di ospitalità, promessa di assunzione — completa il quadro.

Le stesse ragioni tornano in Trib. Milano 33106 e, per la misura alternativa, in Trib. Milano 33590.

Nota sulla fonte

Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib Milano 6 luglio 2026, Masetti Zannini». PDF nativo digitale con nome sostituito all'origine; data di nascita, indirizzi di domicilio e nomi di terzi menzionati in udienza sono stati oscurati in modo irreversibile prima della pubblicazione.

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