← Tutta la giurisprudenza

Decreto di fissazione udienza con autorizzazione a rimanere (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 39909/2026

Tribunale di Roma, 12 settembre 2026

Massima

Il Tribunale verifica d'ufficio la correttezza delle procedure speciali del Reg. (UE) 2024/1348, tanto quanto ai presupposti dell'art. 42 quanto all'osservanza delle garanzie del Capo II, alle quali l'art. 42, par. 1, subordina espressamente l'esame accelerato; in difetto di note dell'Amministrazione la verifica si compie sul solo provvedimento impugnato. Il diniego che non dà conto dell'informazione sulla procedura e sui diritti (art. 8), del diritto all'orientamento legale gratuito da comunicare al più tardi alla registrazione (art. 15, par. 2), della valutazione individuale delle garanzie procedurali particolari (artt. 20 e 21, quest'ultimo richiamato dall'art. 42, par. 1, come clausola di salvezza prioritaria) — non equivalendo a essa la constatazione dell'assenza di condizioni sanitarie rilevanti ex art. 19 t.u. immigrazione — e che non prova le percentuali statistiche poste a base della lett. j), né motiva la lett. d) smentita dalla presenza in Italia della moglie regolarmente soggiornante, né può fondare la lett. h) sul mero soggiorno irregolare protratto date le complesse formalità di accesso alla procedura, non legittima la procedura accelerata: la procedura è ordinaria, gli effetti della decisione sono sospesi ex art. 68, par. 1, il richiedente è autorizzato a rimanere e va rilasciato il documento dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015.

Il Tribunale di Roma (giudice dott.ssa Francesca Giacomini), fissando l'udienza cartolare per la trattazione al 23 dicembre 2027, autorizza un cittadino georgiano a rimanere fino all'esito del giudizio e ordina il rilascio immediato del documento dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015. La Commissione aveva applicato l'esame accelerato per la lett. j) dell'art. 42, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348 (tasso di riconoscimento della Georgia pari o inferiore al 20%), indicando anche le lett. d) ed h); l'Amministrazione non ha depositato note nel termine dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008.

La verifica officiosa investe anche le garanzie del Capo II

Il decreto muove da SS.UU. n. 11399/2024: il giudice verifica d'ufficio la correttezza delle procedure speciali, «sia sotto il profilo della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 42 […] sia sotto il profilo dell'osservanza dei principi fondamentali e delle garanzie procedurali imposte dal Capo II». Senza note difensive, il vaglio si compie sul solo provvedimento impugnato: non vi risulta l'informazione sulla procedura e sui diritti (art. 8, parr. 2-6), la determina presidenziale è richiamata ma non depositata, non è menzionata l'informazione sull'orientamento legale gratuito dovuta «al più tardi al momento della registrazione» (art. 15, par. 2), non compare alcuna valutazione delle garanzie procedurali particolari (artt. 20 e 21). La dichiarazione che il richiedente non versa in condizioni sanitarie rilevanti ex art. 19 t.u. immigrazione non equivale a quella valutazione; e l'art. 21, par. 2, è richiamato dall'art. 42, par. 1, «come clausola di salvezza prioritaria», sicché l'autorità deve escludere la necessità di un sostegno incompatibile con l'accelerata prima di accelerare.

I tre presupposti dell'art. 42, uno per uno

La lett. j) esige che l'Amministrazione provi le percentuali statistiche, «trattandosi di fatto costitutivo dell'esame»: la Commissione «nulla ha motivato sul punto». La lett. d) — domanda presentata per ritardare l'allontanamento — è «sfornita di una qualsivoglia motivazione» e smentita dalla moglie che vive e lavora regolarmente in Italia, situazione tutelabile ex art. 8 CEDU e idonea a fondare una protezione complementare. La lett. h) non può reggersi sul soggiorno irregolare protratto senza domanda, «tenuto conto […] delle notorie complesse formalità per l'accesso alla procedura» e delle lunghe attese fra manifestazione e formalizzazione.

L'esito

Accertata l'assenza dei presupposti, la procedura è ordinaria e gli effetti della decisione sono sospesi ex art. 68, par. 1; il richiedente è autorizzato a rimanere (art. 68, par. 2; art. 35-bis, comma 4-bis) con rilascio del documento. La decisione converge con Trib. Bologna 11342 sull'orientamento legale e con Trib. Napoli 17573 sull'onere della prova statistica; diverge da Trib. Firenze 11088, dello stesso giorno, sull'effetto della violazione degli obblighi informativi.

Nota sulla fonte

Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib. Roma 12.9.2026, Giacomini». Il PDF diffuso dall'archivio riportava in chiaro nome e cognome del ricorrente, in intestazione e nel dispositivo: oscurati in modo irreversibile prima della pubblicazione.

📄 Scarica il provvedimento (PDF)