Decreto sulla convalida del trattenimento del richiedente (art. 6, comma 2, lett. c) e d), d.lgs. 142/2015) · R.G. 33106/2026
Massima
L'art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015 prevede come necessaria la presenza del trattenuto all'udienza di convalida, anche a distanza mediante collegamento audiovisivo, senza deroghe: trattandosi di disposizione in tema di libertà personale, di stretta interpretazione, non si applica in via analogica la disciplina processuale penale sul differimento della comparizione dell'arrestato. Se l'arresto del trattenuto al CPR ne rende impossibile l'audizione entro le quarantotto ore, il procedimento non è correttamente instaurato e il trattenimento non può essere convalidato, senza che rilevi la presenza del difensore, perché permane il diritto della persona a essere sentita in interrogatorio libero. Nel merito, la pericolosità ex lett. c) non si desume da denunce cui non consta sia seguita condanna, tanto più se il casellario richiesto alla Procura non è pervenuto; la lett. d), anche dopo il rinvio del d.l. 100/2026 al nuovo art. 5-sexies, richiede oltre al rischio di fuga la necessità di determinare elementi della domanda non acquisibili senza il trattenimento, che il Questore deve indicare (Cass. n. 21523/2026). Non convalida.
Il Tribunale di Milano (giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini) non convalida il trattenimento al CPR di via Corelli disposto dal Questore di Varese il 30 luglio 2026, ex art. 6, comma 2, lett. c) e d), d.lgs. 142/2015, nei confronti di un cittadino algerino con domanda di protezione pendente davanti alla Commissione di Brescia dal novembre 2025. La sera prima dell'udienza il trattenuto era stato arrestato al CPR per danneggiamento aggravato e la Questura dichiarava impossibile ricondurlo in tempo per l'audizione entro le quarantotto ore.
Il primo motivo è di rito. L'art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015 «prevede la presenza del trattenuto all'udienza di convalida come necessaria, seppur "a distanza mediante collegamento audiovisivo"»; la locuzione «ove possibile» riguarda il collegamento e consente al giudice di recarsi al CPR, non di fare a meno dell'audizione. Trattandosi di norme in tema di libertà personale, «di stretta interpretazione», non si applica per analogia il codice di procedura penale sul differimento della comparizione dell'arrestato per legittimo impedimento. Non potendo sentire il trattenuto, «non può dirsi che il procedimento sia stato correttamente instaurato, pena la violazione del suo diritto di difesa»; non rileva la presenza del difensore, perché resta «il diritto della persona ad essere sentito in interrogatorio libero all'udienza (civile) di convalida». Già per questo la convalida è negata.
Sulla lett. c) il Questore indicava «condanne» per furto e numerose notizie di reato: dai dattiloscopici risultano identificazioni e arresti anche sotto alias, ma nessun elemento da cui desumere una condanna; il casellario, richiesto alla Procura il 1° agosto e sollecitato più volte, non era pervenuto al momento della decisione. La pericolosità deve essere «attuale, grave e concreta» e le condanne non hanno rilevanza automatica (Corte cost. n. 202/2013): il presupposto è insussistente. Sulla lett. d), il decreto ripete l'impianto di Trib. Milano 28137: due presupposti cumulativi, rischio di fuga da valutare caso per caso ex art. 5-sexies e necessità di determinare elementi della domanda non acquisibili senza il trattenimento. Qui l'audizione mancata impedisce la valutazione individuale e il Questore non indica quegli elementi, pur pendendo la domanda davanti alla Commissione; richiamata Cass. n. 21523/2026.
Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib Milano 3 agosto 2026, Masetti Zannini» (voce distinta da quella di pari data sulla misura alternativa, R.G. 33108). PDF nativo digitale con nome sostituito all'origine; le date di nascita, anche degli alias, e un cognome rimasto in chiaro nel corpo del testo sono stati oscurati in modo irreversibile prima della pubblicazione.
Norme collegate