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Decreto di accertamento del diritto di rimanere (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 13748-1/2026

Tribunale di Bologna, 10 settembre 2026

Massima

La procedura di frontiera è illegittimamente applicata al richiedente che lo screening ha qualificato come bisognoso di supporto psicologico e come persona sottoposta a tortura e a gravi violenze, ancorché nello stesso modulo un operatore di polizia abbia barrato le caselle delle esigenze procedurali speciali: l'operatore di polizia o il sanitario possono attestare la capacità di intendere e di stare in giudizio, non escludere la necessità di garanzie procedurali particolari, che attiene alla dinamica della procedura di protezione e che l'art. 53, par. 2, lett. c), Reg. (UE) 2024/1348 pone fra le eccezioni alla procedura di frontiera. Le esigenze di accoglienza particolari riguardano la compatibilità della vulnerabilità con la struttura; le esigenze procedurali particolari impongono tempi non contratti e modalità — personale preparato, orientamento legale, referral — che assicurino dichiarazioni genuine e complete. Un'audizione concisa che non approfondisce torture recentissime, un debito con indici di tratta e la necessità di supporto, con obblighi informativi e orientamento legale non documentati, conferma l'incompatibilità. La deroga alla sospensione automatica opera solo per la procedura accelerata correttamente svolta (SS.UU. n. 11399/2024, principio attuale anche nel nuovo quadro): il giudice verifica d'ufficio presupposti e articolazioni della procedura speciale e, in loro difetto, accerta il diritto di rimanere ex art. 68 Reg. (UE) 2024/1348.

Il Tribunale di Bologna (giudice dott. Marco Gattuso) accerta il diritto di rimanere di un richiedente arrivato il 21 luglio 2026, la cui domanda la Commissione territoriale di Bologna aveva respinto per manifesta infondatezza ex art. 39, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348 in procedura di frontiera (art. 42, par. 1, lett. j). Il decreto richiama espressamente Trib. Bologna 7 settembre 2026 (est. Baraldi) e ne sviluppa il punto: la vulnerabilità rilevata allo screening e la procedura di frontiera.

Lo screening non chiude la valutazione

Il modulo di screening di Agrigento segnala la necessità di «supporto psicologico» e qualifica il richiedente come «persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, persona sottoposta a tortura, trattamenti inumani e degradanti»; nello stesso modulo un operatore di polizia barra le caselle delle esigenze speciali di accoglienza e procedurali. La determina presidenziale del 30 luglio non ne fa menzione; il diniego afferma che le condizioni sono state «oggetto di specifica valutazione in sede di audizione», ma il verbale registra una sola domanda («ora come sta?») e nessun approfondimento sui sei sequestri in Libia, l'ultimo del 23 giugno 2026, né sul debito contratto per il viaggio, con indici di tratta. Non risulta documentata l'informazione sull'orientamento legale gratuito (artt. 8, par. 2, lett. d, 15 e 16), né la valutazione della categoria per cui il tasso del 20% non è rappresentativo.

Esigenze di accoglienza ed esigenze procedurali sono cose diverse

Il rilievo assorbente è l'illegittima adozione della procedura di frontiera per un richiedente vulnerabile. Nel Reg. (UE) 2024/1348 non c'è più automatismo fra vulnerabilità e incompatibilità con le procedure speciali, ma l'art. 53, par. 2, lett. c), esclude dalla frontiera «i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari», e l'attestazione contraria di un operatore di polizia o di un sanitario «non può ritenersi dirimente»: possono verificare la capacità di intendere e di stare in giudizio, «ma non hanno ovviamente specifica competenza in ordine alla particolare dinamica procedimentale e processuale della protezione internazionale». Le esigenze di accoglienza particolari attengono alla struttura; quelle procedurali impongono «tempi — che non possono essere contratti — e modalità» che assicurino dichiarazioni genuine, complete e affidabili. Un'audizione «estremamente concisa» su torture di pochi giorni prima conferma l'incompatibilità.

L'esito

La procedura di frontiera è stata applicata senza i presupposti e non rispettata nelle sue articolazioni. Il principio di SS.UU. n. 11399/2024 — la deroga alla sospensione automatica opera solo per la procedura accelerata correttamente svolta — resta attuale nel nuovo quadro: il giudice verifica d'ufficio e, in difetto, accerta il diritto di rimanere ex art. 68 Reg. (UE) 2024/1348.

Nota sulla fonte

Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib. Bologna 10 settembre 2026, Gattuso». PDF nativo digitale con nome del ricorrente sostituito all'origine; il nome del difensore, in chiaro nell'intestazione, è stato oscurato in modo irreversibile prima della pubblicazione.

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