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Decreto sulla convalida della misura alternativa al trattenimento (art. 6, comma 2, lett. b) e d), e art. 6-quater d.lgs. 142/2015; art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998) · R.G. 33590/2026

Tribunale di Milano, 6 agosto 2026

Massima

La richiesta di convalida della misura alternativa al trattenimento avvia un procedimento civile retto dalle regole sull'onere della prova: spetta all'Amministrazione provare gli elementi che fondano, a monte, il trattenimento e, a valle, la misura alternativa. La lett. b) dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 142/2015 esige «elementi di fatto» sull'appartenenza alle categorie dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, non il mero richiamo normativo: se la Questura non produce dattiloscopici né casellario, e il casellario acquisito d'ufficio mostra due condanne per rapina ravvicinate ma nessuna dichiarazione di abitualità (artt. 102 e 103 c.p.), la pericolosità sussiste ma non l'abitualità richiesta dalla fattispecie. La lett. d) richiede la prova degli indici di fuga — l'inottemperanza a un provvedimento va documentata — e il richiamo alla necessità di determinare elementi della domanda non acquisibili senza il trattenimento, qui assente. Non convalidata la misura dell'obbligo di presentazione settimanale in Questura.

Il Tribunale di Milano (giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini) non convalida l'obbligo di presentazione settimanale in Questura imposto dal Questore di Monza e Brianza, il 4 agosto 2026, a un richiedente dimesso dal CPR, ex art. 6, comma 2, lett. b) e d), e 6-quater d.lgs. 142/2015. Il procedimento si è svolto in forma cartolare ex art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione (Corte cost. n. 280/2019; Cass. n. 18766/2026), con nomina di un difensore d'ufficio; nessuna memoria è stata depositata. Il decreto completa Trib. Milano 33108 sul presupposto — la misura alternativa richiede a monte i motivi del trattenimento — spostando l'accento sull'onere della prova.

L'onere della prova grava sull'Amministrazione

La richiesta di convalida «avvia un procedimento giudiziale civile fondato […] sulle regole processuali civili in punto di onere probatorio»: spetta all'Autorità provare gli elementi che fondano il trattenimento e la misura. La Questura ha prodotto solo la documentazione della procedura di protezione — attestazione di manifestazione, stralcio in parte illeggibile della determina della Commissione di Monza ex art. 42, par. 1, lett. f), Reg. (UE) 2024/1348, informativa, scheda sulla partenza volontaria, foglio notizie — «dalla quale non si desume alcun elemento della dedotta abitualità nella commissione di reati»; né dattiloscopici né casellario.

Pericolosità non è abitualità

La lett. b) rinvia all'art. 13, comma 2, lett. c), t.u. e alle categorie dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, che richiedono «elementi di fatto» (Cass. n. 26173/2023; Cass. n. 10022/2026 sul giudice di pace che si limiti a richiamare i precedenti). Il casellario acquisito d'ufficio mostra due condanne per rapina e tentata rapina, la seconda commessa cinque mesi dopo l'espiazione della prima: «emerge quindi una pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica», ma «è carente il presupposto della fattispecie in esame cioè l'abitualità», che postula un vaglio del giudice penale (artt. 102 e 103 c.p.) mai intervenuto. Rileva anche che l'interessato, entrato nel 2015 da minore non accompagnato, è in Italia da circa undici anni senza che sia stato prodotto alcun elemento per l'esame globale della personalità.

Gli indici di fuga vanno documentati

Sulla lett. d): la falsa attestazione delle generalità non ha riscontro; l'inottemperanza a un provvedimento non è indicata né provata; il mancato passaporto e l'elusione dei controlli sono in re ipsa per chi è entrato dalla costa siciliana, ma non si sa se sia stato accolto come minore. Decisivo, di nuovo, il mancato richiamo del primo presupposto — gli elementi della domanda da acquisire — con richiamo a Cass. n. 21523/2026.

Nota sulla fonte

Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib Milano 6 agosto 2026, Masetti Zannini». PDF nativo digitale con generalità già omesse all'origine; il ricontrollo automatico e a occhio non ha rilevato dati personali residui.

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