Decreto cautelare inaudita altera parte (art. 700 e art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.) · R.G. 9094/2026
Massima
Ai fini dell'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 il procedimento amministrativo sulla domanda di protezione si avvia nel momento in cui il richiedente manifesta la volontà di chiederla, indipendentemente dalla formalizzazione: lo si ricava dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015, che qualifica richiedente anche chi ha soltanto manifestato la volontà. Alla manifestazione anteriore al 12 giugno 2026 — qui una PEC del difensore alla Questura del 23 aprile — si applica quindi la disciplina previgente. Dal momento della manifestazione il richiedente ha diritto al permesso di soggiorno per richiesta asilo o quanto meno a una ricevuta che la attesti, che decorso il termine per la formalizzazione vale come permesso provvisorio ex art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015, e all'accoglienza. Il rifiuto della Questura di rilasciare copia del modello C3 e la ricevuta espone a fermo, espulsione, esclusione dal lavoro, dall'accoglienza, dall'anagrafe e dal servizio sanitario: sussistono fumus, periculum e l'urgenza che giustifica il decreto senza contraddittorio, con ordine di rilascio immediato di un documento che indichi la data della manifestazione e i dati necessari all'identificazione.
Il Tribunale di Genova (giudice dott. Andrea Perelli) ordina alla Questura di La Spezia, inaudita altera parte, il rilascio immediato di un permesso di soggiorno per richiesta asilo o di altro documento che attesti la manifestazione della volontà di chiedere protezione, con l'indicazione della data della manifestazione, di quella di registrazione o formalizzazione e di ogni elemento utile all'identificazione. Il ricorrente, cittadino bangladese, aveva manifestato via PEC del difensore, il 23 aprile 2026, la volontà di presentare domanda reiterata; l'appuntamento era stato fissato per il 24 giugno; in quella sede la Questura aveva rifiutato copia del modello C3 e della ricevuta, senza riscontrare la successiva richiesta del 5 agosto; il 4 agosto era stato notificato il rigetto della domanda.
Il decreto muove dall'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, letto con l'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015: è richiedente anche chi «ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione», sicché il procedimento amministrativo «si avvia nel momento in cui il richiedente manifesta la propria volontà di domandare tale protezione, indipendentemente dal momento nel quale la domanda è stata formalizzata». Avviato il 23 aprile 2026, il procedimento resta soggetto alla disciplina previgente. È la stessa lettura di Trib. Napoli 17179 e Trib. Bologna 13590, qui applicata non alla sospensione del diniego ma al documento dovuto al richiedente.
Il fumus si articola in quattro punti: dalla manifestazione lo straniero è richiedente (considerando 27 direttiva 2013/32/UE); ha diritto al permesso per richiesta asilo o almeno a una ricevuta che, decorso il termine per la formalizzazione — tredici giorni lavorativi ex art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008, computando la proroga per l'elevato numero di domande — vale come permesso provvisorio ex art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015; ha diritto all'accoglienza (art. 17 direttiva 2013/33/UE; art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015); la procedura non è conclusa, pendendo il termine per impugnare il rigetto. Il periculum è nell'assenza di un titolo che attesti la regolarità della presenza: fermo e privazione della libertà, espulsione, impossibilità di lavorare regolarmente e di accedere ad accoglienza, anagrafe e servizio sanitario. Lo stesso rischio di allontanamento immediato giustifica il decreto senza convocazione della controparte ex art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.; l'udienza di conferma è fissata al 19 agosto 2026.
Il decreto è il primo, tra quelli pubblicati, che affronta il rifiuto della Questura di documentare la domanda; si legge accanto ai casi delle attestazioni di Trento e di Livorno.
Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib Genova 13 agosto 2026, Perelli»; il decreto è datato Genova, 11 agosto 2026, che è la data qui adottata. PDF nativo digitale con nome sostituito all'origine; data di nascita e C.U.I. del ricorrente, in chiaro nel testo, sono stati oscurati in modo irreversibile prima della pubblicazione.
Norme collegate