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Atto di prassi — nuovo documento del richiedente · modello «Attestazione di manifestazione protezione internazionale»

Questura di Trento — Ufficio Immigrazione, 30 giugno 2026

Oggetto

Il nuovo documento rilasciato dalla Questura ai richiedenti dopo il 12 giugno 2026: un foglio A4 fronte-retro, in cinque lingue, con CUI, ID manifestazione, foto e codice fiscale, che attesta la registrazione della domanda ex art. 27 Reg. 2024/1348, assegna 21 giorni per la formalizzazione ed è valido fino al rilascio del documento ex art. 29, par. 3.

Scansione oscurata del documento che la Questura di Trento rilascia ai richiedenti protezione internazionale dopo il 12 giugno 2026, condivisa dall'Area legale del Centro Astalli di Trento nello scambio sulle prassi seguito all'entrata in vigore del Patto.

Si tratta di un foglio A4 fronte-retro intitolato «Attestazione di manifestazione protezione internazionale», tradotto in inglese, francese, spagnolo e tedesco, che riporta il CUI, l'ID manifestazione (nel formato SUA-TN-…), la fotografia e il codice fiscale generato. Il testo attesta che l'interessato «ha registrato la sua domanda di protezione internazionale ai sensi dell'Art. 27 Reg. (UE) 1348/2024», precisa che «dispone di 21 giorni per formalizzare la domanda presso l'autorità competente ai sensi dell'Art. 28», che l'attestazione «è valida sino al rilascio del documento a seguito della formalizzazione della domanda ai sensi dell'Art. 29 par. 3 del Reg. (UE) 1348/2024, ed in tale sede è contestualmente ritirata», e che essa non costituisce prova di identità ma consente l'identificazione presso le Autorità nazionali «in ottemperanza alle disposizioni previste per l'accesso ai diritti per la durata della procedura di protezione internazionale, ai sensi dell'Art. 29 Reg. (UE) 1348/2024».

Il modello contiene anche la formula prestampata secondo cui l'attestazione «conferma inoltre che il/la suddetto/a abbia registrato la sua domanda di protezione a seguito di trasferimento ai sensi dell'Art. 46 Reg. (UE) 1351/2024» — clausola che, come rilevato nel confronto tra operatori, appare riferita a fattispecie diverse da quelle correnti (trasferimenti nel nuovo sistema di gestione dell'asilo e della migrazione) e viene comunque stampata su tutti i moduli.

Lo stesso modello risulta in uso ad altre Questure: si veda quella contenuta nel fascicolo di Agrigento. Un'attestazione identica nella struttura è rilasciata anche dalla Questura di Firenze, dove — secondo quanto riferito dagli operatori — nel periodo transitorio alla registrazione non segue la formalizzazione: la procedura si esaurisce con la registrazione.

Le questioni aperte segnalate dagli operatori: se l'attestazione abbia la valenza del «documento» di cui al regolamento e al d.l. 100/2026; quali difficoltà comporti presso anagrafe e anagrafe sanitaria; e dove venga registrata, per chi provenga da paese designato sicuro e non possa lavorare, tale informazione. Sul punto si segnalano gli opuscoli informativi aggiornati della Commissione nazionale per il diritto di asilo, disponibili in più lingue sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Aggiornamento — fine agosto 2026: il modello è nazionale, e i 21 giorni restano lettera morta

Un'attestazione identica rilasciata dalla Questura di Forlì-Cesena il 17 agosto 2026 è stata portata in lista ASGI il 29 agosto dall'avv. Francesco Roppo. Conferma che il modello è standardizzato a livello nazionale — stesse cinque lingue, stessi richiami all'art. 27 Reg. (UE) 2024/1348 per la registrazione, ai 21 giorni dell'art. 28 per la formalizzazione e alla clausola prestampata sul trasferimento ex art. 46 Reg. (UE) 2024/1351 — e aggiunge tre elementi che chiariscono la portata pratica del documento.

Primo: nessuna indicazione su come formalizzare. Il documento assegna 21 giorni per formalizzare «presso l'autorità competente», ma non dice quale sia né con quali modalità rivolgersi ad essa. Nel caso segnalato, riguardante una persona fuori dal sistema di accoglienza, la PEC inviata alla Questura per ottenere un appuntamento è rimasta senza risposta. Il combinato è che il termine corre mentre l'interessato non ha un canale per rispettarlo.

Secondo: nella fase transitoria il termine non viene applicato. Dal confronto tra operatori — Bolzano, Rimini, Modena — risulta che, in forza del regime derogatorio della circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del 12 giugno 2026, valido fino al 31 ottobre 2026, la registrazione tiene luogo della formalizzazione: tutto continua a svolgersi in Questura, il modello C3 non viene redatto e alla persona non viene consegnato altro, salvo la convocazione davanti alla Commissione territoriale. I 21 giorni sono dunque una previsione fissa del modulo, che nel periodo transitorio non descrive alcun adempimento effettivo. Dove il meccanismo funziona, l'appuntamento arriva dalla Commissione: a Bologna è stato notificato via PEC al difensore — inserito nel fascicolo SUA dalla Questura di Modena — entro due settimane dalla formalizzazione, con udienza fissata a dicembre.

Terzo, ed è il rilievo giuridicamente più promettente: se la registrazione tiene luogo della formalizzazione, il documento consegnato è quello sbagliato. L'osservazione è dell'avv. Igor Brunello. L'attestazione riproduce il contenuto del documento previsto dal par. 1 dell'art. 29 Reg. (UE) 2024/1348 — quello che segue la registrazione. Ma se per effetto della circolare la registrazione assorbe anche la formalizzazione, il documento dovuto è quello del par. 4, che ha contenuto diverso e più favorevole: attesta lo status di richiedente, la durata annuale e il diritto di rimanere nel territorio. Nulla di tutto questo compare sull'attestazione. E — questo è il punto — una circolare non può derogare a un regolamento dell'Unione.

Resta aperto se l'illegittimità del documento si riverberi sulla regolarità della procedura o vada qualificata come mera irregolarità, non impedendo di per sé l'accesso al procedimento. La questione risulta in via di deduzione in un ricorso di prossimo deposito: è il tipo di rilievo che conviene tenere d'occhio.

Nota. La scansione dell'attestazione di Forlì-Cesena non è allegata: la copia circolata in lista era oscurata in modo incompleto (fotografia del richiedente in parte visibile, frammenti di C.U.I., ID manifestazione e comune di domicilio ancora leggibili). Il contenuto del modello è comunque integralmente rappresentato dalla scansione di Trento allegata sopra, che è identica.

📄 Scarica l'attestazione (PDF, oscurato)