Decreto (convalida del trattenimento del richiedente, art. 6, comma 2, d.lgs. 142/2015) · N.R.G. 9726/2026
Massima
Dopo il d.l. 100/2026 la convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale spetta alla sezione specializzata del tribunale nel cui distretto si trova il centro in cui la persona è trattenuta, non a quella del luogo in cui ha sede il questore che ha adottato il provvedimento: l'art. 14 d.l. 100/2026 ha inserito nell'art. 3, comma 1, d.l. 13/2017 la lettera c-bis) sui procedimenti di convalida e ha abrogato l'art. 5-bis dello stesso decreto, che radicava la competenza presso la corte d'appello del distretto del questore. Il criterio dell'art. 4, comma 3, d.l. 13/2017 — il luogo in cui il ricorrente è trattenuto — vale anche per le convalide: la parola «ricorrenti» è un'imprecisione linguistica che non limita la portata generale del comma. L'incompetenza è assorbente rispetto al merito: il trattenimento disposto dal Questore di Bologna presso il CPR di Bari-Palese non è convalidato e ne è disposta l'immediata liberazione.
Dieci giorni dopo l'entrata in vigore del d.l. 100/2026, il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Chiara Zito) risolve una richiesta di convalida di trattenimento senza toccare il merito: il giudice competente non è più quello del luogo in cui ha sede il questore, ma quello del luogo in cui si trova il centro.
Un cittadino cileno riceve il 17 giugno 2026 la notifica del decreto di espulsione del Prefetto di Bologna e dell'ordine di accompagnamento immediato alla frontiera. Il 19 giugno presenta domanda di protezione internazionale e, lo stesso giorno, il Questore di Bologna ne dispone il trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) e d), d.lgs. 142/2015 presso il CPR di Bari-Palese. La richiesta di convalida arriva al Tribunale di Bologna tempestivamente, entro le 48 ore.
Il Tribunale rileva d'ufficio la propria incompetenza in favore della sezione specializzata del Tribunale di Bari, sulla base di due innesti del d.l. 100/2026 nel d.l. 13/2017: l'art. 14, comma 1, lett. a), n. 1, ha aggiunto all'art. 3, comma 1, la lett. c-bis), che attribuisce alle sezioni specializzate i procedimenti di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale; l'art. 14, comma 1, lett. b), ha abrogato l'art. 5-bis, che prevedeva la competenza della corte d'appello «nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida».
Caduta la regola speciale, resta quella generale dell'art. 4, comma 3, d.l. 13/2017: per i ricorrenti trattenuti o accolti in un centro è competente la sezione specializzata del luogo in cui il centro si trova. All'obiezione che quel comma parla di ricorrenti, mentre nella convalida il trattenuto non ricorre, il decreto risponde che
il riferimento alla parola «ricorrenti» contenuta nel comma 3 dell'art. 4 è da interpretarsi come un'imprecisione linguistica, non potendo essere messa in discussione la portata generale del comma che, diversamente da quanto previsto dai commi 2 e 2-bis, non delimita il proprio ambito di applicazione, essendo per converso applicabile, per esplicita previsione, ai casi (tutti) di cui al comma 1 e, pertanto, anche all'introdotta lett. c-bis).
Il giudice non si limita a dichiarare l'incompetenza e a rimettere gli atti: ritiene il rilievo «assorbente rispetto ai profili di merito» e per l'effetto non convalida il provvedimento, disponendo l'immediata liberazione se non trattenuto per altra causa. La convalida deve intervenire nel termine perentorio di 48 ore da un giudice competente, e una richiesta indirizzata all'ufficio sbagliato non sospende quel termine.
Sul riparto fra sezioni specializzate e giudice di pace v. Cass. n. 24431/2026; questa decisione aggiunge il tassello territoriale, cioè quale sezione specializzata.
Norme collegate