Decreto (convalida del trattenimento del richiedente, art. 6, comma 2, d.lgs. 142/2015) · N.R.G. 9726/2026
Massima
Dopo il d.l. 100/2026 la convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale spetta alla sezione specializzata del tribunale nel cui distretto si trova il centro in cui la persona è trattenuta, non a quella del luogo in cui ha sede il questore che ha adottato il provvedimento: l'art. 14 d.l. 100/2026 ha inserito nell'art. 3, comma 1, d.l. 13/2017 la lettera c-bis) sui procedimenti di convalida e ha abrogato l'art. 5-bis dello stesso decreto, che radicava la competenza presso la corte d'appello del distretto del questore. Il criterio dell'art. 4, comma 3, d.l. 13/2017 — il luogo in cui il ricorrente è trattenuto — vale anche per le convalide: la parola «ricorrenti» è un'imprecisione linguistica che non limita la portata generale del comma. L'incompetenza è assorbente rispetto al merito: il trattenimento disposto dal Questore di Bologna presso il CPR di Bari-Palese non è convalidato e ne è disposta l'immediata liberazione.
Dieci giorni dopo l'entrata in vigore del d.l. 100/2026, il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Chiara Zito) si trova davanti una richiesta di convalida di trattenimento e la risolve senza toccare il merito: il giudice competente non è più quello del luogo in cui ha sede il questore, ma quello del luogo in cui si trova il centro. È uno dei primissimi provvedimenti che applicano la nuova geografia delle competenze disegnata dall'art. 14 del decreto-legge, e per chi difende una persona trasferita in un CPR lontano dalla questura che l'ha trattenuta è un precedente da avere sotto mano.
Un cittadino cileno, presente in Italia dal dicembre 2025, riceve il 17 giugno 2026 la notifica del decreto di espulsione del Prefetto di Bologna e dell'ordine di accompagnamento immediato alla frontiera. Il 19 giugno presenta domanda di protezione internazionale e, lo stesso giorno, il Questore di Bologna ne dispone il trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) e d), d.lgs. 142/2015 presso il CPR di Bari-Palese. La richiesta di convalida — trasmessa, si legge nel decreto, dalla Questura di Bari — arriva al Tribunale di Bologna il 20 giugno alle 17.16: tempestiva, entro le 48 ore dalla notifica delle 17.00 del giorno prima.
Il Tribunale rileva d'ufficio la propria incompetenza territoriale in favore della sezione specializzata del Tribunale di Bari. Il ragionamento si regge su due innesti del d.l. 100/2026 nel d.l. 13/2017:
Caduta la regola speciale, resta quella generale dell'art. 4, comma 3, d.l. 13/2017: per i ricorrenti trattenuti o accolti in un centro è competente la sezione specializzata del luogo in cui il centro si trova. L'obiezione ovvia — quel comma parla di ricorrenti, e nella convalida il trattenuto non ricorre — viene liquidata in poche righe:
il riferimento alla parola «ricorrenti» contenuta nel comma 3 dell'art. 4 è da interpretarsi come un'imprecisione linguistica, non potendo essere messa in discussione la portata generale del comma che, diversamente da quanto previsto dai commi 2 e 2-bis, non delimita il proprio ambito di applicazione, essendo per converso applicabile, per esplicita previsione, ai casi (tutti) di cui al comma 1 e, pertanto, anche all'introdotta lett. c-bis).
Il Tribunale di Bologna, il cui distretto non comprende Bari-Palese, non può quindi convalidare.
Il passaggio più delicato è la conseguenza. Il giudice non si limita a dichiarare l'incompetenza e a rimettere gli atti: ritiene il rilievo «assorbente rispetto ai profili di merito» e per l'effetto non convalida il provvedimento, disponendo l'immediata liberazione se non trattenuto per altra causa. La logica è quella del termine perentorio delle 48 ore: la convalida deve intervenire in quel termine da un giudice competente, e una richiesta indirizzata all'ufficio sbagliato non la sospende.
Per la prassi la lezione è doppia. Le questure che trattengono in un centro fuori distretto devono inviare la richiesta al tribunale del luogo del centro; i difensori devono verificare subito quale sia il giudice adito, perché l'errore dell'Amministrazione si traduce in liberazione.
La decisione si colloca a monte di quella con cui, poche settimane dopo, la Cassazione ha ribadito che la competenza a convalidare il trattenimento del richiedente spetta alla sezione specializzata e non al giudice di pace, chiunque sia l'autorità che ha disposto la misura (Cass. n. 24431/2026). Bologna aggiunge il tassello territoriale: quale sezione specializzata.
Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib. Bologna, 22 giugno 2026, Zito». Il PDF è una scansione senza livello testo; nella copia diffusa il nome era già coperto ma restavano leggibili luogo e data di nascita del trattenuto, qui rioscurati in modo irreversibile.
Norme collegate