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Ordinanza (ricorso contro decreto di convalida del trattenimento) · n. 24431/2026 — R.G. 16548/2026

Corte di cassazione, 4 agosto 2026

Massima

È richiedente protezione internazionale, e la competenza a convalidarne il trattenimento spetta alla sezione specializzata del tribunale, chi abbia manifestato la volontà di chiedere protezione davanti a un'autorità preposta a riceverla — a prescindere dal titolo in virtù del quale il trattenimento è stato disposto e dalla sussistenza del diritto di restare nel territorio dello Stato. Il Giudice di pace che declini la qualità di richiedente perché una precedente domanda reiterata era stata dichiarata inammissibile sovrappone alla disciplina della competenza quella del merito della convalida, e confonde la nozione di richiedente con quella di richiedente avente diritto a rimanere.

Prima ordinanza della Prima Sezione civile della Cassazione (presidente Maria Acierno, relatrice Eleonora Reggiani) sul riparto di competenza nella convalida del trattenimento dopo che il d.l. 100/2026 ha restituito la materia alle sezioni civili.

Il caso

Al cittadino straniero era stata dichiarata inammissibile una domanda reiterata ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25/2008. Egli si era quindi presentato all'Ufficio immigrazione della Questura di Messina manifestando nuovamente la volontà di chiedere protezione: la Questura aveva avviato lo screening del Reg. (UE) 2024/1356 e nella stessa giornata era stato adottato il trattenimento, con conduzione al CPR di Caltanissetta. Il Giudice di pace di Caltanissetta aveva convalidato, ritenendosi competente sul presupposto che il richiedente, «avendo già ricevuto una declaratoria di inammissibilità della precedente domanda reiterata, non fosse più titolare del diritto di rimanere nel territorio dello Stato».

La qualità di richiedente, non il titolo del trattenimento

La Corte muove dall'art. 3, comma 1, lett. c-bis), d.l. 13/2017 nel testo modificato dal d.l. 100/2026, che è «chiaro nel dare rilievo alla condizione di richiedente asilo e non al titolo in virtù del quale è stato disposto il trattenimento». Richiama poi l'art. 2, lett. a), d.lgs. 142/2015, per il quale è richiedente lo straniero che ha presentato domanda «ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione», e l'art. 26 d.lgs. 25/2008, che individua nella Questura l'autorità preposta a riceverla quando è presentata da stranieri sottoposti agli accertamenti dell'art. 7 Reg. 1356; in ogni caso soccorre l'art. 17, comma 1, d.l. 100/2026, per cui fino al 31 ottobre 2026 sono «in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà […] le questure e gli uffici della polizia di frontiera».

«Così statuendo, il menzionato Giudice ha sovrapposto alla disciplina sulla competenza a provvedere sulla richiesta di convalida quella relativa al merito della statuizione di convalida, peraltro confondendo tra la nozione di richiedente la protezione internazionale e quella di richiedente la protezione internazionale avente diritto di restare nel territorio dello Stato ospitante.»

La sussistenza del diritto di restare nel territorio è «un accertamento diverso e ulteriore rispetto a quello preliminare, da compiersi ai fini dell'individuazione del Giudice competente». Le sezioni specializzate restano perciò competenti anche quando il richiedente perda il diritto di soggiornare: la qualità di richiedente, e con essa il foro, si radica alla manifestazione di volontà.

L'esito

Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la Corte decide nel merito e non convalida, dichiarando l'inefficacia del trattenimento: la convalida è «l'esercizio di un potere autoritativo di carattere eccezionale, rigidamente modulato sulla necessità di adozione da parte dell'organo giurisdizionale in un termine di legge, il cui inutile decorso priva di efficacia il provvedimento stesso». Non vi è spazio per una nuova convalida tardiva davanti al giudice competente.

Il principio eccede la competenza: se la qualità di richiedente sorge con la manifestazione di volontà, e non con la formalizzazione, l'intera catena di garanzie del nuovo sistema si attiva da quel momento — è la premessa da cui il Tribunale di Napoli ricava, sul versante intertemporale, che l'art. 79 Reg. 1348 non può essere letto come se la formalizzazione fosse l'unico momento rilevante. Da leggere insieme all'ordinanza gemella n. 24430/2026, decisa dallo stesso collegio.

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