Decreto cautelare (art. 68, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348) — domanda reiterata dichiarata inammissibile · N.R.G. 11342-1/2026
Massima
Nel Reg. (UE) 2024/1348 il richiedente ha diritto a essere informato, al più tardi al momento della registrazione della domanda, della facoltà di conferire con una «persona» incaricata dell'orientamento legale gratuito (artt. 15 e 16): la consegna di opuscoli non basta, e l'eccezione per le domande reiterate strumentali o ulteriori (art. 16, par. 3) non è stata recepita in Italia. Nell'esame preliminare della domanda reiterata il colloquio personale è la regola (art. 55, par. 4) e se ne può prescindere solo quando dalla memoria «risulti chiaro» che non vi sono nuovi elementi: è un requisito distinto dai presupposti di inammissibilità e va motivato specificamente; l'allegazione dell'orientamento sessuale e di un lungo soggiorno in Italia impedisce di ritenere «chiara» quella carenza. La verifica del rispetto della procedura speciale «in tutte le sue articolazioni» (SS.UU. n. 11399/2024) è officiosa e l'onere di allegarla e provarla grava sull'autorità accertante, che deve indicare nominativo del consulente e data del colloquio. In difetto non si produce l'eccezione al diritto di rimanere dell'art. 68: accertato il diritto di rimanere per l'intera durata del processo e sospeso ogni effetto del provvedimento; il merito sarà esaminato con priorità dati i precedenti penali e il trattenimento in CPR.
Il Tribunale di Bologna (giudice dott. Marco Gattuso) decide quella che il decreto stesso definisce «la prima istanza di autorizzazione a rimanere proposta avanti a questo Tribunale in sede di domanda reiterata nell'ambito del nuovo quadro normativo», fissando — con l'avvertenza che «ogni conclusione è necessariamente provvisoria» — le garanzie che precedono la dichiarazione di inammissibilità. Un cittadino senegalese, cui era stato riconosciuto nel 2017 lo status di rifugiato per il rischio persecutorio legato alla propria omosessualità (poi riformato in appello), ripresenta la domanda il 26 giugno 2026 mentre è trattenuto in un CPR; la Commissione la dichiara inammissibile lo stesso giorno.
Gli artt. 15 e 16 del regolamento garantiscono al richiedente un colloquio con un consulente legale in ogni fase della procedura. L'obbligo non può assolversi con la consegna di materiale informativo:
sembra escluso che detto orientamento legale possa essere attuato mediante la consegna di opuscoli e senza colloqui con un consulente, posto che il Reg. in più occasioni fa riferimento ad una «persona» che assicura la consulenza […].
La novità è letta come «diretta attuazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.», estesa alla fase amministrativa. L'eccezione dell'art. 16, par. 3, che autorizza gli Stati a escludere la consulenza gratuita per le reiterate strumentali, «non appare recepita nell'ordinamento italiano, sicché il diritto soggettivo alla consulenza legale in Italia non ammette eccezioni», salvo che il richiedente abbia già un difensore di fiducia.
L'art. 55, par. 4, impone il colloquio anche nell'esame preliminare, salvo che dalla memoria scritta «risulti chiaro» che la domanda non implica nuovi elementi.
vanno distinti nettamente, difatti, i presupposti di inammissibilità della domanda reiterata (carenza di elementi nuovi, rilevanti, suscettibili di aumentare la possibilità di accertamento positivo […]) dallo specifico requisito che consente di evitare l'obbligatorio colloquio propedeutico alla stessa inammissibilità, che deve fondarsi sulla «chiarezza» di assenza di nuovi elementi.
Il provvedimento impugnato aveva fatto l'inverso, ritenendo superfluo il colloquio perché la domanda appariva inammissibile. I due obblighi sono peraltro collegati: l'eccezione al colloquio presuppone che l'orientamento legale sia stato adempiuto, perché solo un richiedente informato può consapevolmente omettere di dedurre nuovi motivi.
La verifica del rispetto della procedura speciale «in tutte le sue articolazioni» è officiosa (Cass., Sez. Un., n. 11399/2024; Cass. n. 6745/2021), e in difetto non si produce l'eccezione al diritto di rimanere. L'onere di allegare e provare la regolarità grava sull'autorità accertante, tenuta a motivare l'inammissibilità «attestando che il richiedente asilo abbia ricevuto l'orientamento legale, indicando il nominativo del consulente e la data del colloquio», e che il colloquio personale sia stato effettuato ovvero che sia «chiaro» che il richiedente, informato delle conseguenze, abbia consapevolmente omesso di allegare nuovi motivi. Il vizio non si sana qualificando il provvedimento come decisione di merito.
Il Tribunale accerta il diritto di rimanere per tutta la durata del processo; le ragioni di urgenza connesse al trattenimento «verranno valutate da questo tribunale con esame prioritario della domanda». Sul colloquio nell'esame preliminare v. già Trib. Bologna, 16 luglio 2026; sul rapporto fra domanda reiterata, diritto di rimanere e trattenimento, Cass. n. 24430/2026 e Cass. n. 24431/2026.
Norme collegate