Decreto (istanza di autorizzazione a rimanere, art. 68, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348 — domanda reiterata dichiarata inammissibile) · N.R.G. 11342-1/2026
Massima
Nel Reg. (UE) 2024/1348 il richiedente ha diritto a essere informato, al più tardi al momento della registrazione della domanda, della facoltà di conferire con una «persona» incaricata dell'orientamento legale gratuito (artt. 15 e 16): la consegna di opuscoli non basta, e l'eccezione per le domande reiterate strumentali o ulteriori (art. 16, par. 3) non è stata recepita in Italia. Nell'esame preliminare della domanda reiterata il colloquio personale è la regola (art. 55, par. 4) e se ne può prescindere solo quando dalla memoria «risulti chiaro» che non vi sono nuovi elementi: è un requisito distinto dai presupposti di inammissibilità e va motivato specificamente; l'allegazione dell'orientamento sessuale e di un lungo soggiorno in Italia impedisce di ritenere «chiara» quella carenza. La verifica del rispetto della procedura speciale «in tutte le sue articolazioni» (SS.UU. n. 11399/2024) è officiosa e l'onere di allegarla e provarla grava sull'autorità accertante, che deve indicare nominativo del consulente e data del colloquio. In difetto non si produce l'eccezione al diritto di rimanere dell'art. 68: accertato il diritto di rimanere per l'intera durata del processo e sospeso ogni effetto del provvedimento; il merito sarà esaminato con priorità dati i precedenti penali e il trattenimento in CPR.
Il Tribunale di Bologna (giudice dott. Marco Gattuso) affronta quella che il decreto stesso definisce «la prima istanza di autorizzazione a rimanere proposta avanti a questo Tribunale in sede di domanda reiterata nell'ambito del nuovo quadro normativo», e ne approfitta per fissare — con l'avvertenza che «ogni conclusione è necessariamente provvisoria» — una griglia di garanzie che l'autorità accertante deve rispettare prima di dichiarare inammissibile una domanda reiterata. Il cuore è il nesso tra due obblighi nuovi: l'orientamento legale come prestazione di una persona, e il colloquio anche nell'esame preliminare.
Un cittadino senegalese, in Italia da molti anni, ottiene nel 2017 lo status di rifugiato dal Tribunale di Bologna per il rischio persecutorio legato alla propria omosessualità; la Corte d'appello riforma. Una seconda domanda viene dichiarata inammissibile nel 2024 e non impugnata. Il 26 giugno 2026, in fase di esecuzione dell'allontanamento e trattenuto in un CPR, ripresenta la domanda: la Commissione territoriale di Bologna, sezione di Forlì-Cesena, la dichiara inammissibile lo stesso giorno, con provvedimento notificato l'8 luglio. Il ricorso è accompagnato da istanza ex art. 68, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348. Domanda formalizzata dopo il 12 giugno: il regolamento si applica «pacificamente».
Gli artt. 15 e 16 del regolamento garantiscono al richiedente un colloquio con un consulente legale «in ogni fase della procedura», e in particolare per la formalizzazione della domanda. Il Tribunale esclude che l'obbligo possa assolversi con la consegna di materiale informativo:
sembra escluso che detto orientamento legale possa essere attuato mediante la consegna di opuscoli e senza colloqui con un consulente, posto che il Reg. in più occasioni fa riferimento ad una «persona» che assicura la consulenza (l'art. 16 prescrive che sia incaricata «una persona»; il Considerando 14 […]; l'art. 12, in materia di colloquio, richiama la necessità che il richiedente sia stato in grado di consultare «una persona incaricata di fornire orientamento legale»).
La novità è letta come «diretta attuazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.», estesa alla fase amministrativa. L'informazione va data «al più tardi al momento della registrazione», perché la consulenza serve proprio a orientare la formalizzazione e, nella reiterata, l'indicazione dei nuovi elementi. Quanto all'unica eccezione — l'art. 16, par. 3, che autorizza gli Stati a escludere la consulenza gratuita per le reiterate strumentali o ulteriori — il Tribunale osserva che «non appare recepita nell'ordinamento italiano, sicché il diritto soggettivo alla consulenza legale in Italia non ammette eccezioni», salvo che il richiedente abbia già un difensore di fiducia.
A differenza del regime precedente, in cui il colloquio era previsto solo per le reiterate giudicate ammissibili, l'art. 55, par. 4, lo impone anche nell'esame preliminare. L'unica eccezione è che dalla memoria scritta «risulti chiaro» che la domanda non implica nuovi elementi. Il Tribunale distingue con nettezza:
vanno distinti nettamente, difatti, i presupposti di inammissibilità della domanda reiterata (carenza di elementi nuovi, rilevanti, suscettibili di aumentare la possibilità di accertamento positivo […]) dallo specifico requisito che consente di evitare l'obbligatorio colloquio propedeutico alla stessa inammissibilità, che deve fondarsi sulla «chiarezza» di assenza di nuovi elementi.
Il provvedimento impugnato aveva fatto l'inverso: aveva ritenuto superfluo il colloquio perché la domanda appariva inammissibile. E nel merito, l'allegazione dell'orientamento sessuale — in un Paese in cui il Tribunale dà conto di «una condizione di ingravescente persecuzione» negli ultimi due anni — e del lungo soggiorno in un Paese dell'Unione sono «elementi che, per la loro natura, impediscono di assumere che sia "chiara" la carenza di nuovi motivi». Il decreto lega i due obblighi: l'eccezione al colloquio presuppone che l'orientamento legale sia stato correttamente adempiuto, perché solo un richiedente informato può consapevolmente omettere di dedurre nuovi motivi.
Il terzo blocco riprende le Sezioni Unite (n. 11399/2024) e Cass. n. 6745/2021: la verifica del rispetto della procedura speciale «in tutte le sue articolazioni» è officiosa, e in difetto non si produce l'eccezione al diritto di rimanere. L'onere di allegare e provare la regolarità grava sull'autorità accertante, con un contenuto molto concreto:
l'autorità accertante sia tenuta a motivare il provvedimento d'inammissibilità attestando che il richiedente asilo abbia ricevuto l'orientamento legale, indicando il nominativo del consulente e la data del colloquio, e che il richiedente asilo abbia effettuato il colloquio personale con la Commissione territoriale oppure che sia «chiaro» che abbia consapevolmente omesso di allegare nella memoria nuovi motivi, essendo stato informato delle conseguenze.
Il vizio non si sana qualificando il provvedimento come decisione di merito: anche nell'esame accelerato, oggi previsto per le reiterate ammissibili, orientamento legale e colloquio restano imprescindibili.
Il Tribunale accerta il diritto di rimanere per tutta la durata del processo e dichiara sospeso ogni effetto del provvedimento. Prende però atto che il ricorrente ha precedenti penali ed è trattenuto in un CPR: quelle ragioni di urgenza «verranno valutate da questo tribunale con esame prioritario della domanda», con fissazione della prima udienza nei termini minimi. Il messaggio è che l'inderogabilità del diritto di rimanere non si negozia con l'urgenza; l'urgenza si governa con i tempi del processo.
Cinque giorni prima lo stesso Tribunale, con altro giudice, aveva già affermato che il colloquio nell'esame preliminare non può mancare e che il novellato art. 29 d.lgs. 25/2008 confligge con l'art. 55, par. 4 (Trib. Bologna, 16 luglio 2026). Il decreto del 21 luglio aggiunge l'orientamento legale come obbligo autonomo, il contenuto della motivazione richiesta alla Commissione e la regola sull'onere della prova. Sul rapporto tra domanda reiterata, diritto di rimanere e trattenimento si vedano anche Cass. n. 24430/2026 e Cass. n. 24431/2026.
Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib. Bologna, 21 luglio 2026, Gattuso». Scansione senza livello testo; le generalità del ricorrente risultano già oscurate all'origine e il controllo delle anteprime non ha rilevato residui.
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