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Ordinanza (reclamo art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · N.R.G. 10979/2026

Tribunale di Bologna, Sez. protezione internazionale, 23 luglio 2026

procedura di frontieraobbligo di soggiornoonere della provavulnerabilità

Massima

Decidendo nel merito il reclamo avverso il provvedimento prefettizio di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, il Tribunale afferma che l'«autorizzazione» ex art. 5-ter d.lgs. 142/2015 incide sulla sola libertà di circolazione e si esaurisce nelle prescrizioni espressamente indicate nel provvedimento, e accoglie il reclamo perché l'Amministrazione resistente non ha depositato la determina della Commissione territoriale che ha disposto la procedura accelerata di frontiera — atto presupposto la cui legittimità va valutata incidenter tantum — né la documentazione sull'accertamento delle vulnerabilità e sui dati statistici del paese di origine.

Con l'ordinanza del 23 luglio 2026 il Tribunale di Bologna, Sez. protezione internazionale (giudice dott. Marco Gattuso), definisce nel merito il reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 già deciso in via cautelare con il decreto del 10 luglio 2026, accogliendo il reclamo e annullando il provvedimento del Prefetto di Bologna che autorizzava un richiedente asilo pakistano a «risiedere soltanto» in un centro di accoglienza per un periodo massimo di dodici settimane.

Sul contenuto del vincolo, il Tribunale respinge la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c. (inammissibile in assenza di indirizzi interpretativi difformi) e chiarisce che, poiché ogni limitazione della libertà deve essere espressa in modo «manifesto, tassativo e comprensibile», l'«autorizzazione a risiedere» si esaurisce nelle sole prescrizioni indicate per iscritto nel singolo provvedimento — nella specie, la sottoscrizione quotidiana del registro presenze — restando esclusa ogni restrizione ulteriore di orario o di territorio. Il vincolo attiene quindi alla libertà di circolazione e non alla libertà personale, pur restando fermo che l'autorizzazione non equivale ad autorizzazione all'ingresso e al soggiorno (art. 43, par. 2: finzione di non ingresso). Il decreto registra anche l'adesione della Prefettura resistente a questa lettura, e osserva che il nomen iuris di «autorizzazione» adottato dal d.l. 100/2026 sostituisce l'«obbligo di soggiornare in un luogo determinato» dell'art. 53, par. 4 Reg. (UE) 2024/1348.

La decisione si fonda però su una ragione assorbente di ordine probatorio: la Prefettura non ha depositato la determina della Commissione territoriale dell'8 luglio 2026 che aveva disposto la procedura accelerata obbligatoria alla frontiera — atto presupposto che, in assenza di rimedi specifici previsti dal Reg. (UE) 2024/1348, va necessariamente valutato incidenter tantum dal giudice civile, anche d'ufficio (Cass. n. 6745/2021; Cass. Sez. Un. n. 11399/2024) — né la documentazione sull'accertamento delle vulnerabilità (carenza che aveva già indotto la stessa Commissione ad annullare in autotutela la prima determina), né i dati statistici Eurostat che fondano l'applicazione dell'art. 42, par. 1, lett. j. Poiché le procedure speciali della Sezione IV del Capo III del regolamento sono eccezioni alla procedura ordinaria, da interpretare in modo letterale e restrittivo, l'onere di allegare e documentare i presupposti grava sull'Amministrazione resistente e non può essere ribaltato sul reclamante invocando il fatto che gli atti siano detenuti da altra amministrazione (esclusa anche la via officiosa dell'art. 213 c.p.c.).

Il Tribunale aggiunge, per completezza, che dal verbale dell'audizione del 13 luglio 2026 emergeva l'allegazione dell'orientamento omosessuale del ricorrente, categoria per la quale il dato del 20% non può dirsi rappresentativo, e rammenta che ai sensi degli artt. 53, par. 2, e 44, par. 1, lett. b, Reg. (UE) 2024/1348 la procedura di frontiera deve cessare in qualsiasi fase in cui vengano meno i presupposti, con conseguente autorizzazione all'ingresso nel territorio e applicazione della procedura ordinaria.

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