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Decreto sull'istanza di autorizzazione a rimanere (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008; art. 68, parr. 3, 4 e 5, Reg. (UE) 2024/1348) · R.G. oscurato/2026

Tribunale di Trieste, 14 settembre 2026

Massima

Nella procedura accelerata ex art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale ha l'obbligo di verificare in concreto la necessità di garanzie procedurali particolari, anche in ragione del genere e delle pregresse esperienze di violenza psicologica, fisica, sessuale o fondata sul genere; la richiedente che necessita di tali garanzie va sottratta alla procedura accelerata quando questa non consenta di assicurarle un sostegno adeguato. La determina di applicazione della procedura accelerata motivata con il solo richiamo al dato statistico del riconoscimento pari o inferiore al 20% — senza distinta considerazione della condizione personale della richiedente e dei profili di vulnerabilità connessi alla violenza domestica riferita — è non manifestamente infondato oggetto di censura, unitamente all'audizione condotta senza domande specifiche sulla frequenza, l'intensità e le conseguenze delle condotte. La valutazione dell'effettività della protezione nel paese d'origine non può esaurirsi nell'accertamento dell'esistenza formale di leggi e programmi, ma deve riguardare la concreta accessibilità, l'effettività e la non temporaneità della protezione rispetto alla condizione individuale, con accertamento completo ed *ex nunc* imposto dall'art. 67, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348. La comparazione degli interessi — allontanamento immediato *versus* rischio di rinnovata esposizione, sradicamento da una situazione lavorativa e familiare stabile, ininfluenza di ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico — impone l'autorizzazione a rimanere fino alla decisione dell'impugnazione.

Il Tribunale di Trieste (giudice dott. Marco Brandolin) autorizza una cittadina georgiana a rimanere nel territorio nazionale fino alla decisione dell'impugnazione contro il rigetto della Commissione territoriale di Trieste (sezione di Udine), reso in procedura accelerata ex art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348. Il perno del decreto è il rapporto fra procedura accelerata basata sul tasso di riconoscimento e valutazione individuale delle esigenze procedurali particolari legate al genere.

Il dovere di valutazione individuale nella soglia del 20%

La domanda era stata registrata l'11 agosto 2026 — quindi sotto la piena disciplina del Regolamento procedure — la richiedente ascoltata il 21 agosto e la decisione adottata il 24 agosto. La determina di procedura accelerata sarebbe stata comunicata subito dopo la registrazione, con motivazione limitata al solo dato percentuale relativo ai cittadini georgiani, «senza una distinta considerazione della condizione personale della richiedente e dei profili di vulnerabilità connessi alla riferita esperienza di violenza domestica». Il decreto ne trae il primo profilo di censura sul piano del fumus:

appare necessario verificare, nel merito, se l'autorità amministrativa abbia correttamente adempiuto agli obblighi di individuazione delle esigenze procedurali particolari e di valutazione individuale imposti dagli artt. 20, 21, 34 e 42 del Regolamento (UE) 2024/1348.

Il quadro normativo è compatto: l'art. 20 pone l'obbligo di valutazione delle garanzie procedurali particolari «anche in ragione del genere e delle pregresse esperienze di violenza psicologica, fisica, sessuale o fondata sul genere»; l'art. 21 impone al giudicante di non applicare — o di far cessare — la procedura accelerata quando essa non consenta di assicurare un sostegno adeguato. La lett. j) dell'art. 42 non è, di per sé, incompatibile con l'accertamento individuale; ma pretende che questo sia effettivamente svolto, non sostituito dal richiamo al dato statistico.

L'inadeguatezza dell'audizione e l'effettività della protezione

Il giudice registra un dato di fatto specifico: l'audizione si è svolta «dalle ore 8.55 alle ore 9.35» e, dopo una richiesta generale di precisare quanto accaduto nel corso della convivenza ventennale, «non sarebbero state formulate domande specifiche sulla frequenza e intensità delle condotte, sulle eventuali aggressioni fisiche o minacce, sulle modalità del controllo esercitato dal compagno, sui tentativi di allontanamento, sulle conseguenze delle condotte sul figlio e sulla possibilità che il compagno possa rintracciare la ricorrente in caso di rimpatrio». Un colloquio così condotto non integra la funzione istruttoria richiesta dal Regolamento.

Sul piano della protezione nel paese d'origine, il decreto rileva che la Commissione avrebbe richiamato «un progetto del Consiglio d'Europa del gennaio 2020 e un piano nazionale relativo al periodo 2018-2020», senza confrontarsi adeguatamente con le informazioni successive sulla persistente sotto-denuncia della violenza domestica, sulla limitata disponibilità delle strutture di accoglienza e sugli ostacoli culturali, territoriali e amministrativi incontrati dalle vittime. Il metodo è quello imposto dall'art. 67, par. 3: accertamento completo ed ex nunc, che non si esaurisce nell'esistenza formale di disposizioni legislative ma riguarda la concreta accessibilità ed effettività della protezione.

La comparazione degli interessi

Nell'ultima parte il decreto prende in considerazione la stabilità della vita della richiedente in Italia — presenza dal 2022, attività di assistenza familiare in un nucleo documentato, promessa di assunzione a tempo indeterminato per cinquantaquattro ore settimanali — e conclude che l'allontanamento immediato la esporrebbe a conseguenze non integralmente reversibili, sia rispetto alla rinnovata esposizione al precedente compagno sia rispetto alla possibilità di ottenere un esame giurisdizionale effettivo. Non emergono controinteressi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. L'autorizzazione a rimanere è concessa fino alla decisione del ricorso.

Il decreto si aggiunge alla giurisprudenza già raccolta su questo sito che, sotto piena disciplina del Regolamento procedure, sottrae alla soglia del 20% i richiedenti che allegano l'appartenenza a categorie non rappresentate dal dato statistico (fra le altre, Trib. Napoli 17573/2026 sul Bangladesh): qui il criterio non è l'appartenenza a una categoria pre-definita, ma l'esistenza di un'esperienza di violenza di genere che avrebbe imposto la valutazione delle garanzie procedurali particolari e l'eventuale sottrazione all'accelerazione.

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