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Decreto sulla sospensione dell'efficacia esecutiva (art. 35-bis, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 17417/2025

Tribunale di Bologna, 11 settembre 2026

Massima

La procedura accelerata di cui all'art. 28-bis d.lgs. 25/2008 può ritenersi correttamente instaurata solo se la determina del Presidente della Commissione territoriale sulla tipologia di procedura, prevista dall'art. 28 d.lgs. 25/2008, risulta effettivamente adottata: in difetto di sottoscrizione della determina — pure a fronte del rispetto formale dei termini procedimentali — non può dirsi esistente l'antecedente logico su cui l'accelerazione si regge (Cass. n. 12444/2025), con conseguente riespansione della procedura ordinaria e sospensione automatica dell'efficacia esecutiva ex art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008. La correttezza della procedura accelerata va valutata «non solo con riguardo al rispetto dei termini del procedimento amministrativo, bensì anche con riferimento al rispetto delle varie fasi in cui si articola la procedura medesima» (SS.UU. n. 11399/2024): la qualificazione peculiare della procedura come accelerata deve porsi come antecedente logico alla statuizione finale, non potendo discendere dalla mera formula di «manifesta infondatezza» contenuta nel provvedimento di rigetto.

Il Tribunale di Bologna (giudice dott. Silvia Rossi) dichiara automaticamente sospeso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna che aveva rigettato la domanda per manifesta infondatezza in procedura accelerata ex art. 28-bis, co. 2, lett. c) e co. 1, lett. b), d.lgs. 25/2008. Il vizio è un'assenza documentale: la determina del Presidente sulla tipologia di procedura — presupposto della scelta acceleratoria — non risulta firmata.

La determina del Presidente come antecedente logico

Sui termini del procedimento amministrativo il decreto non riscontra ricadute: «i termini della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis paiono essere rispettati». Il rilievo è altrove. La Commissione, pur invitata a dedurre sul punto, non ha superato l'obiezione:

nonostante l'invito alla Commissione a dedurre sul punto, non può allo stato dirsi sussistente la determina del Presidente ex art. 28 del d.lgs. 25/2008 posta l'assenza di firma del documento in questione.

La conseguenza è tratta dal principio di SS.UU. n. 11399/2024, richiamato per esteso: la correttezza della procedura accelerata va valutata «non solo con riguardo al rispetto dei termini del procedimento amministrativo, bensì anche con riferimento al rispetto delle varie fasi in cui si articola la procedura medesima». La qualificazione della procedura come accelerata deve porsi «come antecedente logico alla statuizione finale, non potendo discendere dalla mera formula di "manifesta infondatezza" contenuta nel provvedimento di rigetto».

Il richiamo a Cassazione n. 12444/2025

Il decreto ancora il rilievo a Cass. n. 12444/2025, secondo cui al richiedente «non può essere negata la possibilità di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda, anche al fine di contestare l'eventuale erronea individuazione da parte del Presidente della Commissione e di esserne avvisato in sede di comunicazione dell'esito». Il diritto di conoscenza preventiva presuppone che una determina esista e sia individuabile: un documento privo di firma non soddisfa l'onere, e la difesa endoprocedimentale è compromessa a monte.

L'esito processuale

Sospensione automatica ex art. 35-bis, comma 3, per riespansione della procedura ordinaria. Il decreto si colloca in linea con le altre decisioni bolognesi pubblicate su questo sito che, quando il vizio riguarda le articolazioni della procedura speciale (determina, termini, presupposti), applicano il principio di SS.UU. n. 11399/2024. La particolarità di questa pronuncia è avere isolato un vizio minimo — l'assenza di firma su un unico atto endoprocedimentale — come sufficiente a far cadere l'antecedente logico dell'accelerazione. Sul piano probatorio, l'onere ricade sull'amministrazione: invitata a dedurre, non ha prodotto una determina firmata, e la lacuna non è sanabile in sede giurisdizionale.

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