Ordinanza cautelare (art. 700 c.p.c. in corso di reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · N.R.G. 5022-1/2026
Massima
La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., proposta unitamente al reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 avverso l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, è ammissibile per garantire tutela immediata ed effettiva dei diritti alla libertà di circolazione e personale nelle more della decisione, in forza degli artt. 24 e 113 Cost. e dell'art. 47 Carta UE. Rientra nel sindacato del giudice del reclamo la correttezza della determina del Presidente della Commissione territoriale di attivazione della procedura di frontiera, incidenter tantum, essendo essa l'unico presupposto dell'atto reclamato; a fronte dell'allegazione del ricorrente di non averla mai ricevuta, incombe sull'autorità accertante l'onere di documentarne i presupposti. Il presupposto dell'art. 43, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 2024/1348 — rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera — richiede un attraversamento effettivo e un collegamento temporale e spaziale particolarmente stretto, uniche condizioni in presenza delle quali opera la finzione di non ingresso ex art. 6 Reg. (UE) 2024/1356. Il d.m. 5 agosto 2019 non è utilizzabile a tali fini, ed il d.m. 21 luglio 2026, pur entrato in vigore successivamente al caso, non risolve la criticità della puntuale delineazione dei luoghi di frontiera e transito.
Il Tribunale di Trieste (giudice dott.ssa Michela Bortolami) sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento del Prefetto di Trieste del 30 luglio 2026 — recante obbligo di soggiorno presso il CAS «Casa Malala» a Fernetti per dodici settimane, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015 — e dispone l'immediata interruzione della sua attuazione. L'ordinanza è pronunciata ex art. 700 c.p.c., in corso di reclamo ex art. 5-quinquies, su cittadino afgano.
In assenza di uno strumento cautelare tipico idoneo a sospendere il provvedimento prefettizio nel tempo intercorrente dal deposito del reclamo alla decisione, l'art. 700 c.p.c. è «l'unico risultato interpretativo possibile» per evitare il vulnus ai diritti di difesa (artt. 24 e 113 Cost.) e al diritto ad un ricorso effettivo (art. 47 Carta UE). L'indirizzo si allinea ai decreti inaudita altera parte del Tribunale di Palermo del 29 giugno e di Bologna del 10 luglio 2026, nonché a Trib. Genova 9094.
Pur non autonomamente impugnabile, la determina del Presidente della Commissione — che dispone la procedura accelerata di frontiera — è sindacabile dal giudice del reclamo incidenter tantum: diversamente «si svuoterebbe il ruolo di controllo» sull'atto a valle, che è «consequenziale atto dovuto» (richiamo a Trib. Bologna, ord. 23 luglio 2026, e a CGUE, Samba Diouf, C-69/10). Nel caso di specie la Prefettura non si è costituita e non ha prodotto la determina TS02I8R767/30.07.2026 richiamata nell'atto reclamato: a fronte dell'allegazione del ricorrente di non averla mai ricevuta, l'onere di documentarne i presupposti grava sull'autorità accertante.
Dalle allegazioni documentali «emerge palesemente» che non vi fu alcun rintraccio «all'esito di attività di ricerca o di controllo delle frontiere, né il collegamento temporale e spaziale con l'attraversamento di una frontiera esterna»: condizione che l'art. 43, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 2024/1348 richiede e cui si lega la finzione di non ingresso ex art. 6 Reg. (UE) 2024/1356, la quale «è applicabile solo nel caso in cui vi sia un collegamento, temporale e spaziale, particolarmente stretto» con l'attraversamento. Il d.m. 5 agosto 2019 è pertinente a una procedura diversa; «il d.m. 21 luglio 2026, ancorché entrato in vigore successivamente al presente caso, non ha provveduto a risolvere tale criticità» della puntuale delineazione dei luoghi di frontiera e di transito.
L'autorizzazione a risiedere ex art. 5-ter d.lgs. 142/2015 non può accompagnarsi a un regime di esecuzione assimilabile al trattenimento: l'art. 5-quater, comma 3, indica la violazione delle misure del primo come possibile presupposto per l'adozione del secondo, e non il contrario. L'assenza di strumenti tipizzati di controllo giudiziale sulla concreta attuazione della misura «rafforza» l'ammissibilità dell'art. 700 c.p.c., con pronuncia di cessazione dei trattamenti effettivamente posti in essere.
L'ordinanza si collega al filone sul «rintraccio» dell'art. 43, par. 1, lett. b) — Trib. Milano 36319 — e al controllo incidentale della determina presidenziale di cui a Trib. Bologna 23 luglio 2026.
Norme collegate