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Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 36319-1/2026

Tribunale di Milano, 19 settembre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

La procedura di frontiera applicata a un richiedente trasferito a Milano è illegittima per due ragioni autonome. Anzitutto Milano rileva come luogo di espletamento della procedura ai sensi dell'art. 54, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348, ed è stata individuata come tale solo dal d.m. 21 luglio 2026, pubblicato il 10 agosto ed entrato in vigore il 25 agosto 2026: se il procedimento, avviato con la manifestazione della volontà del 3 agosto e con determina del Presidente del 7 agosto, si è svolto in un luogo non ancora individuato, l'amministrazione ha di fatto autorizzato l'ingresso nel territorio e la procedura è ordinaria. In secondo luogo, il «rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna» dell'art. 43, par. 1, lett. b) Reg. cit. va letto alla luce del considerando 57 e della giurisprudenza della Corte di giustizia sull'art. 2, par. 2, lett. a), direttiva 2008/115 (Affum; Arib): esige uno stretto legame temporale e spaziale con l'attraversamento e non si estende a chi è fermato nell'entroterra. La determina che ripete la formula normativa senza indicare dove sia avvenuto il rintraccio non consente il controllo giudiziale. Disapplicata la procedura di frontiera, il rito muta dall'art. 35-ter all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e, venuta meno la deroga dell'art. 68, par. 3, lett. a), ii), Reg. cit., il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso.

Il Tribunale di Milano (giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini) dà atto dell'insussistenza dei presupposti della procedura accelerata di frontiera, converte il rito dall'art. 35-ter all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e dichiara automaticamente sospeso il rigetto per manifesta infondatezza della Commissione territoriale di Milano. Il richiedente aveva manifestato la volontà allo screening ad Agrigento il 3 agosto 2026, registrato la domanda il 5 agosto ed era stato trasferito il 7 agosto al CAS Mancini tra i migranti «preincanalati nella PAF»; la determina del Presidente è dello stesso 7 agosto.

Il luogo della procedura prima del d.m. 21 luglio 2026

Milano non rileva come luogo in cui la domanda è stata fatta (art. 43, par. 1, lett. a)–d), Reg. (UE) 2024/1348), ma come «luogo per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera» ai sensi dell'art. 54, par. 3, Reg. cit. La provincia è stata individuata solo dal d.m. 21 luglio 2026, entrato in vigore il 25 agosto; il d.m. 5 agosto 2019 non la comprendeva. Poiché la procedura si avvia con la manifestazione della volontà (art. 26 Reg. cit.; Cass. 15 settembre 2026, n. 25359), essa si è svolta «dal suo avvio, in un luogo che non era stato ancora individuato»: l'amministrazione ha «di fatto, autorizzato l'ingresso del ricorrente sul territorio nazionale», con conseguente procedura ordinaria.

Il «rintraccio collegato all'attraversamento» in senso stretto

La determina fondava la procedura sull'art. 43, par. 1, lett. b), Reg. cit. Alla luce del considerando 57 e della giurisprudenza della Corte di giustizia sull'art. 2, par. 2, lett. a), direttiva 2008/115 (CGUE, C-47/15, Affum, par. 72; CGUE, Grande Sezione, 19 marzo 2019, Arib, par. 46), l'ipotesi presuppone uno «stretto legame temporale e spaziale» con l'attraversamento: le procedure di frontiera «non dovrebbero essere applicate automaticamente alle persone fermate nell'entroterra».

La determina si limita invece a ripetere il dato normativo, e nulla è motivato sul luogo del rintraccio. La notifica dello screening a Lampedusa suggerisce piuttosto uno sbarco dopo un'operazione di ricerca e soccorso, ipotesi diversa della lett. c). La genericità della motivazione sul presupposto «viola le garanzie procedurali alle quali queste procedure sono vincolate, impedendo un adeguato controllo giudiziale».

Le conseguenze

Il rito diventa quello dell'art. 35-bis e non ricorre più la deroga all'effetto sospensivo dell'art. 68, par. 3, lett. a), ii), Reg. cit.: il provvedimento resta sospeso per tutta la durata del processo. Lo stesso giudice ha deciso negli stessi termini sul rintraccio il giorno dopo (Trib. Milano 36532-1/2026). Sul luogo della procedura anteriore al d.m. v. anche Trib. Venezia 13622-1/2026.

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