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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) — con revoca dell'archiviazione · R.G. non indicato nel provvedimento

Tribunale di Trieste, 5 ottobre 2026

Autorizzazione a rimanere

Massima

Nella procedura accelerata ex art. 42, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 la vicenda personale allegata — qui, per una ricorrente colombiana, estorsioni e minacce all'incolumità propria e dei figli — che si segnali per corrispondere a «una delle più gravi criticità endemiche» del paese di origine, come emergente dalle COI aggiornate (UN Human Rights Council, A/HRC/58/24, 24 febbraio 2025), è sufficiente a evidenziare la non rappresentatività nel caso di specie della percentuale Eurostat. Il presupposto della lett. j) non ricorre: cade l'applicazione dell'art. 35-bis, commi 2-bis e 3, d.lgs. 25/2008 — che richiama gli artt. 67, par. 7, lett. a), e 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 — e la ricorrente va autorizzata a rimanere sul territorio dello Stato per la durata del processo. Un errore «compilativo» della Commissione, che aveva fatto confondere la posizione della ricorrente con quella di altro ricorrente, è causa di revoca del precedente decreto di archiviazione del subprocedimento cautelare e di contestuale pronuncia nel merito.

Il Tribunale di Trieste (giudice dott. Andrea D'Alessio) revoca il decreto di archiviazione del subprocedimento cautelare — adottato per un «mero errore compilativo» che aveva portato a riferire alla ricorrente dati di altro ricorrente — e, su segnalazione della Commissione territoriale di Trieste, pronuncia nel merito dell'istanza, autorizzando la ricorrente a rimanere sul territorio dello Stato per la durata del processo. Si tratta, secondo quanto riferito dalla difesa e non desumibile dal testo del decreto, di una ricorrente colombiana con un figlio minorenne al seguito.

Il meccanismo processuale: revoca e decisione contestuale

L'istanza di correzione proveniva dalla Commissione, che aveva constatato un travisamento della posizione della ricorrente nel precedente decreto di archiviazione, assunto nella convinzione che fosse superfluo pronunciarsi sulla cautelare. Il Tribunale, qualificando il primo decreto come «sfornito di contenuti cautelari», ritiene sufficiente la sua revoca e, contestualmente, provvede ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008.

La non rappresentatività della soglia del 20%

Nel merito cautelare, il decreto applica la clausola di salvezza interna all'art. 42, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 — richiedente appartenente a «una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %», tenendo conto, tra l'altro, delle differenze fra decisioni di primo grado e definitive — valorizzando due elementi concreti. Da un lato, le allegazioni della ricorrente, che riferisce di «sottoposizione [a] richieste estorsive e a minacce verso l'incolumità propria e dei suoi figli». Dall'altro, le COI aggiornate: l'OHCHR riferisce, nel rapporto A/HRC/58/24 del 24 febbraio 2025, di «estorsioni violente da parte di gruppi armati non statali e organizzazioni criminali», con un «fenomeno diffuso che distrugge le economie precarie delle popolazioni già impoverite».

L'esito e la collocazione

Il presupposto della lett. j) non ricorre: cade l'applicazione del regime dell'art. 35-bis, commi 2-bis e 3, d.lgs. 25/2008, nelle parti in cui richiama gli artt. 67, par. 7, lett. a), e 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348. Non si tratta — come in altri decreti su casi analoghi — di accertare la sospensione automatica, ma di autorizzare la permanenza in positivo. Il decreto si legge accanto a quelli triestini sulla PAF del 14 settembre e del 19 settembre e, nel filone sulla non-automaticità della lett. j), accanto a Trib. Torino 18229/2026.

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