Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 19469/2026
Massima
Nel ricorso contro una decisione resa in procedura accelerata ai sensi del Reg. (UE) 2024/1348 su domanda formalizzata dopo il 12 giugno 2026, l'autorizzazione a rimanere ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 e art. 68, parr. 3-5, Reg. (UE) 2024/1348 è concessa quando sussistono gravi e circostanziate ragioni, desunte da quanto riferito alla Commissione sui fatti che hanno determinato l'espatrio (nella specie, l'omicidio del padre e le sue conseguenze), ed è necessario approfondire la possibile appartenenza del richiedente a una categoria di persone per la quale la soglia del 20% dell'art. 42, par. 1, lett. j), non è rappresentativa.
Il Tribunale di Torino (giudice dott.ssa Sara Perlo) autorizza il ricorrente a permanere nel territorio dello Stato nelle more della definizione del giudizio di merito.
La Commissione aveva applicato il Reg. (UE) 2024/1348 e il d.l. 100/2026, essendo la domanda formalizzata dopo il 12 giugno 2026, e aveva seguito la procedura accelerata. La difesa aveva chiesto tempestivamente l'autorizzazione a rimanere ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 e dell'art. 68, parr. 3-5, Reg. (UE) 2024/1348; il Ministero non aveva depositato note.
Il Tribunale ritiene sussistenti gravi e circostanziate ragioni, «con particolare riguardo a quanto riferito alla Commissione circa gli accadimenti che avrebbero determinato il richiedente a lasciare il paese legati all'omicidio del padre e alle conseguenze dello stesso», e necessario approfondire la possibile appartenenza del richiedente a una categoria di persone «le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive». In applicazione dell'art. 68 il ricorrente è autorizzato a permanere.
Rispetto ai decreti torinesi che rinviano genericamente al verbale (come Trib. Torino 17934/2026), questo indica il fatto che fonda la valutazione: una vicenda familiare violenta, con conseguenze sul richiedente, che rende dubbio che il suo profilo coincida con quello generale sul quale è calcolata la soglia. Il decreto decide l'istanza solo sulle gravi e circostanziate ragioni, senza pronunciarsi sulla regolarità della procedura accelerata.
Il riferimento testuale alle «differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive» riproduce l'art. 42, par. 1, lett. j), e lascia aperta, per il merito, la verifica del tasso di riconoscimento davanti ai giudici.
È della stessa giudice di Trib. Torino 18822/2026 e si colloca nel filone torinese dell'autorizzazione ex art. 68, par. 4, nei ricorsi contro le procedure accelerate ex art. 42, par. 1, lett. j), accanto a Trib. Torino 18251/2026.
Norme collegate