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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 18251/2026

Tribunale di Torino, 20 ottobre 2026

Autorizzazione a rimanere

Massima

Nel ricorso contro una decisione di manifesta infondatezza resa ai sensi del Reg. (UE) 2024/1348, l'autorizzazione a permanere ex art. 68 Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008 è concessa quando dal verbale di audizione emerge una situazione di fatto, che coinvolge anche il coniuge della richiedente, tale da imporre accertamenti sulla riconducibilità a una categoria di persone per la quale la soglia del 20% non è rappresentativa: in particolare l'interessamento di un gruppo criminale armato all'attività professionale del coniuge e il ricorso, rimasto senza esito, alle autorità statali per ottenere protezione.

Il Tribunale di Torino (giudice dott.ssa Maria Luciana Cristina Dughetti) autorizza la ricorrente a permanere nel territorio dello Stato nelle more del giudizio di merito e ordina alla Questura di rilasciarle la ricevuta o un permesso di soggiorno provvisorio.

La qualificazione dell'istanza

Il decreto segue lo schema di Trib. Torino 18289/2026, emesso lo stesso giorno: corretta, «avuto riguardo alla data di formalizzazione», l'applicazione del Reg. (UE) 2024/1348, l'istanza di sospensione è qualificata come richiesta di autorizzazione a permanere ex art. 68 Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008, perché per la decisione di manifesta infondatezza il Regolamento esclude l'effetto sospensivo automatico. A differenza di quel caso, qui il Ministero aveva depositato note difensive nei tre giorni.

La situazione familiare e il rischio non rappresentato dalla soglia

Il punto proprio del decreto è la natura dei fatti che rendono necessari gli accertamenti: la situazione emersa in audizione «coinvolge non solo la ricorrente, ma anche il coniuge», e merita «un attento approfondimento quanto riferito circa l'interessamento del gruppo criminale armato all'attività professionale del coniuge della ricorrente e la circostanza del ricorso alle autorità statali per avere protezione, parrebbe senza alcun utile risultato».

Il rischio derivante dall'attività di un familiare e l'assenza di protezione statale sono quindi considerati, in sede cautelare, elementi idonei a rendere dubbia l'appartenenza della richiedente al profilo generale sul quale è calcolata la soglia del 20% dell'art. 42, par. 1, lett. j).

Il decreto non anticipa alcuna valutazione sulla credibilità né sul merito: la vicenda è indicata come oggetto di approfondimento istruttorio, e la ricevuta o il permesso provvisorio ordinati alla Questura ne sono la conseguenza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4-bis.

Collocazione

Il decreto si legge con Trib. Torino 18822/2026 e Trib. Torino 18229/2026: la sezione torinese decide la fase cautelare sull'art. 68, par. 4, senza pronunciarsi sulla regolarità della procedura accelerata.

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