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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 17934/2026

Tribunale di Torino, 7 ottobre 2026

Autorizzazione a rimanere

Massima

Quando la Commissione ha applicato il Reg. (UE) 2024/1348 a una domanda formalizzata dopo il 12 giugno 2026 e ha seguito la procedura accelerata ai sensi dell'art. 42, par. 1, lett. j), nel rispetto dei termini, l'istanza di sospensione va qualificata come richiesta di autorizzazione a permanere ex art. 68 Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008. L'autorizzazione è concessa se sussistono gravi e circostanziate ragioni, desunte dalle allegazioni e dai documenti difensivi e da quanto riferito alla Commissione, ed è necessario approfondire la possibile appartenenza del richiedente a una categoria di persone per la quale la soglia del 20% non è rappresentativa, tenendo conto delle differenze tra decisioni di primo grado e definitive.

Il Tribunale di Torino (giudice dott.ssa Monica Mastrandrea, designata ai sensi dell'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026) autorizza la ricorrente a permanere nel territorio dello Stato nelle more del giudizio di merito e ordina alla Questura di rilasciare la ricevuta o un permesso di soggiorno provvisorio.

La procedura accelerata regolare

Il decreto prende atto che la Commissione ha applicato il Reg. (UE) 2024/1348 e il d.l. 100/2026, essendo la domanda formalizzata dopo il 12 giugno 2026, e ha seguito la procedura accelerata dell'art. 42, par. 1, lett. j). Rileva espressamente che «i termini della procedura accelerata risultano rispettati» e che il Ministero non ha depositato note difensive nei tre giorni. Su queste premesse la sospensione non è automatica e l'istanza è qualificata come richiesta di autorizzazione a permanere ex art. 68 Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008.

Le gravi e circostanziate ragioni

L'autorizzazione è motivata con la formula che la sezione torinese adotta in questi decreti: le gravi e circostanziate ragioni risultano «alla luce delle allegazioni e documenti difensivi, con particolare riguardo a quanto riferito alla Commissione circa gli accadimenti che avrebbero determinato il richiedente a lasciare il paese», ed è necessario approfondire la possibile appartenenza a una categoria di soggetti «le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive».

Il decreto non indica quali fatti specifici abbiano fondato la valutazione: il rinvio è al verbale e agli atti difensivi.

Collocazione

Il decreto anticipa di un giorno la stessa formula di Trib. Torino 18822/2026 e si legge con Trib. Torino 17949/2026, della stessa data. Il richiamo alle «differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive», testuale dall'art. 42, par. 1, lett. j), è il punto su cui Trib. Bologna 14155/2026 costruisce la critica dei dati Eurostat.

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