Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 18822/2026
Massima
A fronte di una decisione della Commissione territoriale assunta all'esito di procedura accelerata — con domanda formalizzata dopo il 12 giugno 2026 — l'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale va concessa, ex art. 68 Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008, quando sussistano gravi e circostanziate ragioni: tale è il caso in cui la vicenda allegata non appaia manifestamente implausibile né manifestamente estranea al contesto del Paese di origine (nella specie, il Perù, come descritto dal COI Report EUAA, Peru Country Focus, ottobre 2023), e le censure formulate contro la valutazione di manifesta infondatezza non appaiano, allo stato della sommaria delibazione, manifestamente infondate.
Il Tribunale di Torino (giudice dott.ssa Sara Perlo) autorizza il ricorrente — cittadino peruviano — a permanere nel territorio nazionale nelle more della definizione del giudizio di merito. La Commissione territoriale aveva seguito la procedura accelerata, applicando il Reg. (UE) 2024/1348 e il d.l. 100/2026 avendo il ricorrente formalizzato la domanda dopo il 12 giugno 2026.
Il decreto ricostruisce il parametro valutativo in due direzioni, convergenti: la plausibilità della vicenda, sotto il profilo del contesto, e la non manifesta infondatezza delle censure, sotto il profilo processuale. Entrambi i profili restano nei limiti della «sommaria delibazione propria del presente subprocedimento», senza anticipare la decisione sul merito del ricorso.
«La vicenda allegata a sostegno della domanda non appare, allo stato della sommaria delibazione propria del presente subprocedimento, manifestamente implausibile né manifestamente estranea al contesto descritto dalle fonti internazionali sul Perù»: il Tribunale richiama, fra le altre, il Country Focus EUAA sul Perù (ottobre 2023). La soglia del controllo cautelare è dunque bassa — non richiede la prognosi di accoglimento nel merito — ma non è priva di contenuto: va comunque compiuta la verifica di coerenza con un contesto documentale affidabile.
Le censure rivolte alla valutazione di manifesta infondatezza della Commissione territoriale «non appaiono, allo stato, manifestamente infondate»: anche qui l'oggetto del vaglio è il «non manifestamente infondato», non il «fondato», il che consente di dare corso al pieno contraddittorio nella fase di cognizione.
In applicazione dell'art. 68 Reg. (UE) 2024/1348, il Tribunale autorizza il ricorrente a permanere; la procedura è attribuita alla composizione monocratica ex art. 17, comma 4, d.l. 100/2026.
Il decreto si colloca nel filone della verifica del merito cautelare per i casi di procedura accelerata ex art. 42, par. 1, lett. j), nei quali — pur rispettati i termini — il Tribunale è chiamato a valutare la possibile appartenenza del richiedente a una categoria «le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa» la soglia del 20%: si legge accanto a Trib. Torino 17949/2026 e Trib. Torino 18229/2026, per i quali il baricentro della valutazione cautelare resta sulle gravi e circostanziate ragioni individuali.
Norme collegate