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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4-bis, d.lgs. 25/2008) · R.G. 17949/2026

Tribunale di Torino, 7 ottobre 2026

Autorizzazione a rimanere

Massima

Nella procedura accelerata ex art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 — fondata sulla provenienza da un Paese con tasso di riconoscimento inferiore al 20% nell'UE — l'autorizzazione a permanere va concessa, ex art. 68 Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-bis, comma 4-bis, d.lgs. 25/2008, se dalle allegazioni e dai documenti difensivi emergono gravi e circostanziate ragioni, con particolare riguardo agli accadimenti riferiti alla Commissione e alla possibile appartenenza del richiedente alla categoria di persone «le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %»: dato che la stessa lett. j) richiede di escludere, tenuto conto delle differenze tra decisioni di primo grado e definitive, è il giudice del merito a dover approfondire.

Il Tribunale di Torino (giudice dott.ssa Monica Mastrandrea) autorizza il ricorrente a permanere nel territorio dello Stato nelle more della definizione del giudizio di merito e ordina alla Questura di rilasciare la ricevuta o un permesso di soggiorno provvisorio. La Commissione territoriale aveva seguito la procedura accelerata ex art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, nel rispetto dei termini; la domanda era stata formalizzata dopo il 12 giugno 2026.

La soglia statistica richiede un'esclusione individuale

Il decreto non entra nel confronto fra disciplina previgente e nuova — i termini risultano rispettati — e si concentra sul contenuto della valutazione individuale che la lett. j) impone. Dalle «allegazioni e documenti difensivi, con particolare riguardo a quanto riferito alla Commissione circa gli accadimenti che avrebbero determinato il richiedente a lasciare il paese», emergono «gravi e circostanziate ragioni» che giustificano l'accoglimento dell'istanza. Il Tribunale ritiene «necessario approfondire» la possibile appartenenza del richiedente a una «categoria di soggetti le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive» (art. 42, par. 1, lett. j, Reg. (UE) 2024/1348). È la clausola di salvezza interna alla norma, che impone all'autorità accertante e, in sede di controllo, al giudice di superare l'automatismo del dato Eurostat.

L'autorizzazione a permanere nel nuovo regime

In applicazione dell'art. 68 Reg. (UE) 2024/1348 e del nuovo comma 4-bis dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 — introdotto dal d.l. 100/2026 — il Tribunale autorizza la permanenza. Il procedimento è attribuito alla composizione monocratica ex art. 17, comma 4, d.l. 100/2026.

Il decreto si colloca nel filone che respinge l'automatismo dell'art. 42, par. 1, lett. j) e sposta la verifica sul merito cautelare — nello stesso senso, pochi giorni prima, lo stesso Tribunale di Torino sul filone del Khyber Pakhtunkhwa (Trib. Torino 18229/2026) — e si legge accanto a Trib. Palermo 9739/2026 e Trib. Roma 39909/2026.

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