Decreto cautelare (art. 35-bis, commi 2 e 3, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 16068/2026
Massima
Alle domande di protezione internazionale manifestate anteriormente al 12 giugno 2026, pur applicandosi la nuova disciplina processuale introdotta dal d.l. 100/2026, continua ad applicarsi la disciplina sostanziale previgente all'entrata in vigore del Patto UE sulla migrazione e l'asilo. La domanda di asilo, pur priva delle forme tipiche di formalizzazione, è idonea a produrre i suoi effetti ove sia rivolta a un'autorità riconducibile all'apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento; la manifestazione di volontà, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo e determina il momento genetico della domanda (Cass. Ord. 18.5.2026, n. 14851). Se, a fronte di una manifestazione di volontà documentata quantomeno il 25 maggio 2026, l'Amministrazione formalizza la domanda solo il 21 luglio 2026, i termini della procedura accelerata ex art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008 non sono rispettati: la fattispecie è ricondotta alla procedura ordinaria ex art. 27 d.lgs. 25/2008 e la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è automatica ex art. 35-bis, commi 2 e 3; non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione, rimessione al giudice designato per la fissazione dell'udienza di merito.
Il Tribunale di Torino (giudice dott. Valerio Brecciaroli) dichiara non luogo a provvedere sull'istanza cautelare: l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è «sospesa ex lege» per effetto del riconosciuto ripristino della procedura ordinaria. La ricorrente, cittadina peruviana, aveva manifestato la volontà di proporre domanda il 25 maggio 2026, ma la Questura ne aveva curato la formalizzazione (modello C3) solo il 21 luglio 2026, oltre un mese dopo l'entrata in vigore del d.l. 100/2026. La Commissione territoriale aveva applicato alla decisione il Reg. (UE) 2024/1348 e il d.l. 100/2026, sul presupposto che la domanda fosse stata formalizzata dopo il 12 giugno 2026.
Il decreto accoglie l'istanza principale di sospensiva ex lege valorizzando la data della manifestazione di volontà rispetto a quella del C3. L'art. 17, comma 4, del d.l. 100/2026 fa riferimento alla «presentazione» della domanda: alla luce della recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. 18.5.2026, n. 14851), la domanda di asilo «pur priva delle forme tipiche di formalizzazione, è idonea a produrre i suoi effetti ove sia rivolta a un'autorità riconducibile all'apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento»; la manifestazione, anche non formalizzata, «opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando il momento genetico della domanda».
Nel caso di specie la manifestazione risulta documentale «quantomeno al 25.05.2026» (doc. 6 di ricorso), mentre la formalizzazione è intervenuta il 21.07.2026, «ben oltre il termine di tre giorni lavorativi (o sei nell'ipotesi di manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale alla polizia di frontiera) di cui all'art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/08». La fattispecie è perciò ricondotta alla procedura ordinaria dell'art. 27 d.lgs. 25/2008, con conseguente applicazione dell'art. 35-bis, comma 2, primo periodo, e comma 3, primo periodo, e sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il decreto conferma, a quattro giorni di distanza e con giudice diverso, la lettura di Trib. Torino 16082/2026 (Alessandria): la manifestazione di volontà è l'atto che ancora la disciplina applicabile, e il ritardo della Questura nella formalizzazione non è neutrale. Si collega inoltre a Trib. Milano 31896 (Minieri), che un mese dopo porta la stessa lettura al d.lgs. 25/2008 e disapplica l'Egitto come Paese di origine sicuro.
Si ringrazia l'avv. Alessandro Praticò per la segnalazione.
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