Decreti (istanza di autorizzazione a rimanere, art. 35-ter d.lgs. 25/2008) · R.G. 9739/2026, 9760/2026 e 9759/2026
Massima
Il tasso Eurostat di riconoscimento pari o inferiore al 20% (art. 42, par. 1, lett. j, Reg. UE 2024/1348) ha valore soltanto indiziario e non consente l'applicazione automatica della procedura accelerata di frontiera: l'autorità procedente deve esplicitare in concreto perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi e perché la percentuale sia effettivamente significativa nel caso esaminato. In difetto di tale verifica la procedura di frontiera non è validamente instaurata, viene meno l'applicabilità dell'art. 35-ter d.lgs. 25/2008 e si riespande l'art. 35-bis, con sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Tre decreti sostanzialmente identici del Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione, resi nei ricorsi ex art. 35-ter d.lgs. 25/2008 di cittadini egiziani e bengalesi trattenuti presso il Centro Sikania di Siculiana (AG), la cui domanda era stata rigettata per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 39 Reg. (UE) 2024/1348 sul presupposto della circostanza di cui all'art. 42, par. 1, lett. j) del medesimo regolamento (cittadinanza di un paese terzo con tasso medio annuale Eurostat di riconoscimento pari o inferiore al 20%):
Il Tribunale muove da due premesse: il controllo sulla regolarità della procedura applicata va effettuato d'ufficio, e anche la procedura di frontiera deve comunque assicurare un esame adeguato e completo della domanda, pur nella maggiore rapidità che ne caratterizza la definizione.
Nella determina presidenziale — e allo stesso modo nel provvedimento impugnato — il richiamo all'art. 42, par. 1, lett. j) «resta meramente assertivo e si esaurisce nel riferimento al dato statistico Eurostat, senza una effettiva verifica delle condizioni negative previste dalla stessa disposizione». Ma la norma non consente l'applicazione automatica della procedura in ragione del solo tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%: impone di escluderla quando la situazione del Paese terzo sia significativamente mutata, ovvero quando il richiedente appartenga a una categoria di persone per la quale quel dato percentuale non sia rappresentativo delle concrete esigenze di protezione. Il dato statistico ha dunque valore soltanto indiziario e non può sostituire la valutazione individuale: l'autorità procedente deve esplicitare in concreto perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi di protezione e perché la percentuale Eurostat possa dirsi effettivamente significativa nel caso esaminato. Tale verifica deve necessariamente precedere la qualificazione della domanda come assoggettabile a procedura accelerata di frontiera, poiché proprio da quella qualificazione discende la compressione delle garanzie processuali del richiedente; la motivazione non può quindi limitarsi alla riproduzione del presupposto astratto, ma deve confrontarsi con gli elementi già acquisiti agli atti e con le allegazioni individuali rilevanti.
Da ciò la conseguenza processuale: in difetto di una corretta e motivata verifica dei presupposti di cui all'art. 42, par. 1, lett. j), e par. 3, lett. e), Reg. (UE) 2024/1348, la procedura accelerata di frontiera non può ritenersi validamente instaurata e non è idonea a produrre gli effetti derogatori propri del rito, né quanto alla non automaticità della sospensione, né quanto alla riduzione dei tempi di definizione del giudizio, né quanto alla decisione di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28-ter d.lgs. 25/2008. L'omissione non integra una mera irregolarità formale, ma incide sul presupposto legittimante della procedura prescelta: l'erronea applicazione dell'art. 42, par. 1, lett. j) determina l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 35-ter d.lgs. 25/2008 e della ricorrenza di uno dei casi di cui all'art. 68, par. 3 Reg. (UE) 2024/1348, con conseguente applicazione dell'art. 35-bis e sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il ragionamento innesta la nuova disciplina sul principio delle Sezioni Unite (Cass. n. 11399/2024), secondo cui la compressione delle garanzie procedurali può legittimamente derivare solo dalla corretta applicazione ed esecuzione della procedura accelerata, dovendosi in caso contrario ritenere ripristinata la procedura ordinaria: principio espresso in relazione al mancato rispetto dei termini, ma «traslabile» al caso in cui non siano rispettate le garanzie procedurali poste a tutela del richiedente, perché la sospensione automatica è espressione del principio di effettività della tutela.
Norme collegate