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Decreti (istanza di autorizzazione a rimanere, art. 35-ter d.lgs. 25/2008) · R.G. 9739, 9760 e 9759/2026 + un quarto decreto del 29.07.2026

Tribunale di Palermo, 25 luglio 2026

Massima

Il tasso Eurostat di riconoscimento pari o inferiore al 20% (art. 42, par. 1, lett. j, Reg. UE 2024/1348) ha valore soltanto indiziario e non consente l'applicazione automatica della procedura accelerata di frontiera: l'autorità procedente deve esplicitare in concreto perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi e perché la percentuale sia effettivamente significativa nel caso esaminato. In difetto di tale verifica la procedura di frontiera non è validamente instaurata, viene meno l'applicabilità dell'art. 35-ter d.lgs. 25/2008 e si riespande l'art. 35-bis, con sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Quattro decreti sostanzialmente identici del Tribunale di Palermo, resi nei ricorsi ex art. 35-ter d.lgs. 25/2008 di cittadini egiziani e bengalesi trattenuti presso il Centro Sikania di Siculiana (AG), la cui domanda era stata rigettata per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 39 Reg. (UE) 2024/1348 sul presupposto della circostanza di cui all'art. 42, par. 1, lett. j) (cittadinanza di un paese terzo con tasso medio annuale Eurostat di riconoscimento pari o inferiore al 20%):

  • R.G. 9739/2026, giudice dott. Michele Guarnotta, 25 luglio 2026 — PDF
  • R.G. 9760/2026, giudice dott. Michele Guarnotta, 25 luglio 2026 — PDF
  • R.G. 9759/2026, giudice dott.ssa Angela Lo Piparo, 27 luglio 2026 — PDF
  • giudice dott.ssa Flavia Coppola, 29 luglio 2026 — PDF (numero di R.G. oscurato)

Il valore soltanto indiziario del dato Eurostat

Il Tribunale muove da due premesse: il controllo sulla regolarità della procedura applicata va effettuato d'ufficio, e anche la procedura di frontiera deve assicurare un esame adeguato e completo della domanda.

Nella determina presidenziale, come nel provvedimento impugnato, il richiamo all'art. 42, par. 1, lett. j) «resta meramente assertivo e si esaurisce nel riferimento al dato statistico Eurostat, senza una effettiva verifica delle condizioni negative previste dalla stessa disposizione». La norma non consente infatti l'applicazione automatica della procedura in ragione del solo tasso di riconoscimento: impone di escluderla quando la situazione del paese terzo sia significativamente mutata, ovvero quando il richiedente appartenga a una categoria per la quale quel dato non sia rappresentativo delle concrete esigenze di protezione. Il dato statistico ha dunque valore soltanto indiziario e non può sostituire la valutazione individuale, che deve precedere la qualificazione della domanda come assoggettabile a procedura accelerata di frontiera, poiché da quella qualificazione discende la compressione delle garanzie processuali.

La conseguenza processuale

In difetto di una corretta e motivata verifica dei presupposti dell'art. 42, par. 1, lett. j), e par. 3, lett. e), la procedura accelerata di frontiera non può ritenersi validamente instaurata e non è idonea a produrre gli effetti derogatori propri del rito, né quanto alla non automaticità della sospensione, né quanto alla riduzione dei tempi di definizione del giudizio, né quanto alla decisione di manifesta infondatezza ex art. 28-ter d.lgs. 25/2008. L'omissione non integra mera irregolarità formale, ma incide sul presupposto legittimante della procedura prescelta: ne segue l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 35-ter d.lgs. 25/2008 e della ricorrenza di uno dei casi dell'art. 68, par. 3, Reg. 1348, con conseguente applicazione dell'art. 35-bis e sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Il ragionamento innesta la nuova disciplina sul principio di Cass., Sez. Un., n. 11399/2024, secondo cui la compressione delle garanzie procedurali può derivare solo dalla corretta applicazione ed esecuzione della procedura accelerata: principio espresso in relazione al mancato rispetto dei termini, ma «traslabile» al caso in cui non siano rispettate le garanzie procedurali poste a tutela del richiedente, perché la sospensione automatica è espressione del principio di effettività della tutela.

Lo stesso dato statistico era stato impiegato due volte — prima per scegliere il rito, poi per decidere nel merito — e il rilievo comporta che il ricorso al dato Eurostat come presupposto della procedura di frontiera esiga un'istruttoria individuale. Nello stesso senso Trib. Palermo, R.G. 8695/2026 e Trib. Bologna, 6 agosto 2026.

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